Cassazione Penale, Sentenza n. 29092/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado all'esito di giudizio abbreviato. La vicenda riguarda, in fatto, un tentativo di furto aggravato su autovettura e tre episodi di indebito utilizzo di carte bancomat intestate ad altri soggetti. Con il primo motivo la difesa ha denunciato vizio di motivazione sulla responsabilità per il tentato furto, sostenendo che l'individuazione dell'imputata come autrice fosse illogica perché l'auto sarebbe stata usata dal coimputato in più occasioni, la Corte avrebbe invertito l'onere della prova valorizzando il mancato chiarimento difensivo su chi altro usasse il veicolo, e i riconoscimenti fotografici sarebbero stati contraddittori e non adeguatamente vagliati. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla responsabilità per i tre episodi di utilizzo indebito delle carte, osservando che l'identificazione dell'autrice si fondava essenzialmente su indumenti comuni e sull'uso dell'autovettura Seat, che a sua volta sarebbe stata estranea alla disponibilità dell'imputata per le ragioni già indicate nel primo motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo sollecitasse in realtà una rivalutazione del materiale probatorio e una ricostruzione alternativa dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la censura trascurava elementi valorizzati dai giudici di merito, tra cui l'uso del veicolo da parte dell'imputata o comunque da persone a lei vicine e la conferma dei riconoscimenti tramite il dato che la donna vista fuggire era salita a bordo di quell'auto. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché volto a prospettare una diversa lettura delle prove, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato il monitoraggio GPS dell'auto, gli accertamenti sull'effettivo utilizzatore del mezzo, la somiglianza dell'imputata con la donna ripresa dalle telecamere e l'irrilevanza degli elementi considerati dalla difesa come gli abiti di uso comune. La Corte ha infine rilevato che alcune doglianze non erano state specificamente devolute con l'appello e risultavano quindi nuove in cassazione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
limiti strettamente necessari alla motivazione
richiamato solo per delimitare la sintesi dei motivi di ricorso e della decisione.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
consente la denuncia di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ma non la richiesta di una nuova valutazione del merito.
art. 610, comma 5, cod. proc. pen.
richiamato per lo svolgimento del procedimento in contraddittorio scritto senza trattazione orale.
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
richiamato per la trattazione camerale senza presenza delle parti in assenza di richiesta di discussione orale.
art. 616 cod. proc. pen.
fondamento della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 56 cod. pen.
richiamato come base normativa del tentativo di furto contestato nel capo 2.
art. 624 cod. pen.
richiamato come norma incriminatrice del furto, oggetto della contestazione al capo 2.
art. 625 n. 2 cod. pen.
richiamato come aggravante del furto contestato al capo 2.
art. 81 cod. pen.
richiamato per l'unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione.
art. 493-ter cod. pen.
richiamato come norma incriminatrice per l'indebito utilizzo di carte di pagamento nei capi 3, 5 e 6.
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
le Sezioni Unite sono richiamate per ribadire che il sindacato di legittimità riguarda la coerenza logica della motivazione e non la verifica della sua corrispondenza alle acquisizioni processuali.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
richiamata per affermare che l'apprezzamento dei dati processuali e la valutazione di fatto spettano al giudice di merito, purché esponga le ragioni del convincimento.
Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco
richiamata per il principio di inammissibilità del ricorso per cassazione che introduca questioni non devolute in appello o solo genericamente prospettate nel gravame.
Corte cost. sent. n. 186/2000
richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio: il ricorso è inammissibile quando, sotto la veste del vizio motivazionale, mira in realtà a sostituire la propria lettura dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito.
- La censura di manifesta illogicità della motivazione deve confrontarsi in modo puntuale con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata; è insufficiente una critica parcellizzata di singoli indizi isolatamente considerati.
- Il giudice di merito può fondare l'affermazione di responsabilità su un insieme di elementi indiziari convergenti, anche se ciascuno singolarmente non decisivo, purché ne illustri la complessiva portata dimostrativa.
- È inammissibile in cassazione la questione che non sia stata specificamente devoluta con i motivi di appello, o che sia stata solo genericamente accennata in grado di merito e poi sviluppata per la prima volta nel ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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