Ordinanza n. 39/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento della Prefettura - U.T.G. di Verona del 28 set-OMISSIS- 2025, notificato in pari data, di archiviazione della domanda prot. n. -OMISSIS- di accesso alla procedura Flussi, volta al rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro; di ogni altro atto preordinato, prodromico, connesso, dipendente e/o conseguente, comunque lesivo della posizione del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di archiviazione della domanda di accesso alla procedura Flussi per mancata trasmissione nei termini del contratto di soggiorno firmato digitalmente
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di archiviazione della domanda presentata nell’ambito della procedura Flussi, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. L’Amministrazione aveva motivato l’archiviazione con la mancata trasmissione nei termini di legge del contratto firmato digitalmente, ai sensi degli artt. 22, comma 5-ter e 6, d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente ha dedotto di avere trasmesso il contratto di soggiorno, prodotto in giudizio, sottoscritto il 29 agosto 2025 e quindi entro il termine previsto. Ha inoltre lamentato la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, sostenendo che tale omissione gli avrebbe impedito di rappresentare all’Amministrazione le circostanze utili a una diversa decisione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto fondati, allo stato della cognizione cautelare, i profili relativi alla violazione delle garanzie partecipative, poiché dagli atti risultava che la comunicazione dei motivi ostativi avrebbe consentito al ricorrente di interloquire con l’autorità procedente e di rappresentare circostanze potenzialmente idonee a orientare diversamente la decisione. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora nel fatto che il ricorrente risultava impossibilitato ad avvalersi delle prestazioni del lavoratore, necessarie secondo quanto allegato per la propria attività imprenditoriale. Ha quindi sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato ai fini del riesame, ordinando all’Amministrazione di riesaminare motivatamente la posizione entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La trattazione di merito è stata fissata al 3 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione del carattere interlocutorio della decisione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e ha costituito la base processuale per la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
artt. 22, comma 5-ter e 6, d.lgs. n. 286/1998
Mancata trasmissione nei termini di legge del contratto firmato digitalmente
Sono richiamati dall’Amministrazione quale fondamento della contestata archiviazione della domanda nell’ambito della procedura Flussi.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Impone la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; il TAR ha ritenuto plausibilmente fondata la censura di omessa comunicazione, poiché il contraddittorio avrebbe potuto incidere sull’esito del procedimento.
Massime di principio
- La violazione dell’obbligo di comunicare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza presenta rilevanza concreta quando il privato dimostri che il contraddittorio procedimentale avrebbe potuto consentirgli di rappresentare circostanze idonee a orientare diversamente la decisione amministrativa.
- In sede cautelare, il giudice può sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato disponendo contestualmente il riesame motivato della posizione del ricorrente entro un termine determinato, quando emergano profili di fondatezza della lesione partecipativa e un pregiudizio attuale derivante dall’atto.
- Il periculum in mora può sussistere quando l’atto amministrativo impedisca al titolare di un’attività imprenditoriale di avvalersi delle prestazioni lavorative necessarie allo svolgimento della propria attività.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 16/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 17/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 18/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 19/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 20/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 21/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →