Sentenza n. 3609/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma quanto al ricorso n. 4226 del 2025: della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 3982 del 2025, resa tra le parti; quanto al ricorso n. 5169 del 2025: della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione VI, n. 3982 del 2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. VI, n. 3982 del 2025, che aveva accolto il ricorso contro la procedura concorsuale per l’assunzione di un agente di polizia locale
Esito
Favorevole al ricorrente (appellanti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato non idoneo aveva impugnato la procedura concorsuale comunale, deducendo plurime violazioni concernenti la nomina della commissione, le modalità di svolgimento e verbalizzazione delle prove, l’uso di moduli cartacei per il test a risposta multipla, la mancata comunicazione dei criteri di valutazione, la pubblicazione degli esiti, il presunto conflitto di interessi di un funzionario e altri vizi formali. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo violato l’art. 6 del regolamento comunale, interpretato in combinato disposto con l’art. 9 del d.P.R. n. 487/1994 e l’art. 35-ter del d.lgs. n. 165/2001, poiché il Comune non aveva pubblicato uno specifico avviso pubblico per la raccolta delle candidature a commissario. Il Comune ha appellato sostenendo che il regolamento non imponeva tale avviso, che la disciplina statale operava solo in via suppletiva e che il ricorrente non aveva dimostrato una lesione concreta né superato la prova di resistenza. Il controinteressato ha proposto autonomo appello deducendo, tra l’altro, omessa integrazione del contraddittorio, erronea interpretazione delle norme sulla composizione della commissione, acquiescenza e ulteriori errori del TAR. Il candidato appellato ha riproposto le censure non esaminate o assorbite in primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riunito gli appelli e li ha accolti, riformando la sentenza del TAR e respingendo il ricorso originario. Ha ritenuto che l’art. 6 del regolamento comunale disciplinasse autonomamente e compiutamente la composizione della commissione, rinviando alle disposizioni legislative vigenti quanto ai requisiti professionali e alla composizione dei commissari, ma non imponendo la pubblicazione di un avviso pubblico per la raccolta delle candidature. Ai sensi degli artt. 7 e 89 TUEL, gli enti locali dispongono di autonomia regolamentare in materia di organizzazione degli uffici e procedure di reclutamento; l’art. 89, comma 4, TUEL attribuisce alla disciplina statale carattere suppletivo in mancanza di regolamentazione locale. L’accoglimento di tale motivo ha assorbito le questioni relative alla prova di resistenza e al difetto di interesse. Le censure processuali sull’omessa integrazione del contraddittorio e sull’acquiescenza sono state respinte: il contraddittorio era regolare e la presa d’atto del bando non comportava acquiescenza, poiché, in assenza di clausole escludenti, l’interesse a ricorrere contro le modalità della procedura si attualizza con il suo esito negativo. Sono state inoltre respinte le censure riproposte dal candidato. La nomina dei commissari era adeguatamente giustificata dai curricula e non occorreva un confronto formalizzato tra le candidature né una motivazione analitica della scelta individuale, in assenza di specifica disciplina. L’uso di moduli cartacei con lettura ottica e codici a barre non violava l’art. 13 del d.P.R. n. 487/1994, non essendo prevista l’esclusività della modalità digitale e risultando salvaguardati anonimato, tracciabilità e imparzialità. La predisposizione dei test da parte della società specializzata e la validazione e il sorteggio dei quesiti da parte della commissione erano sufficienti; l’assenza di una verbalizzazione autonoma non determinava illegittimità senza prova di compromissione della segretezza o della par condicio. Non sussisteva conflitto di interessi del funzionario, essendo stato dispensato dalle specifiche procedure alle quali partecipava il figlio; non era necessaria l’astensione dalle procedure autonome non interessate dal congiunto. Gli ulteriori vizi formali relativi alla nomina del responsabile, alla pubblicazione degli atti, ai criteri di valutazione e alla pubblicazione degli esiti non erano accompagnati dalla dimostrazione di un pregiudizio concreto o di un’incidenza causale sul risultato. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 6 del Regolamento comunale sulla disciplina dei concorsi e delle procedure selettive
La Commissione esaminatrice è composta da tre membri esperti nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di composizione delle Commissioni; ... qualora si ricorra all’intervento di esperti esterni, essi devono essere in possesso di adeguata e comprovata esperienza professionale specifica.
La disposizione disciplina autonomamente la composizione della commissione e i requisiti dei componenti, senza imporre, direttamente o per rinvio, la pubblicazione di un avviso pubblico per la selezione dei commissari.
art. 9 d.P.R. n. 487/1994
Il richiamo contenuto nel regolamento comunale riguarda la composizione e l’organizzazione della commissione, ma non è stato ritenuto sufficiente a introdurre un obbligo inderogabile di avviso pubblico per la raccolta delle candidature.
art. 35-ter d.lgs. n. 165/2001
La previsione del Portale Unico per il Reclutamento non imponeva al Comune, alla luce della propria disciplina regolamentare, di pubblicare un avviso per la selezione dei commissari.
art. 3 d.lgs. n. 267/2000
Riconosce l’autonomia normativa e regolamentare degli enti locali.
art. 7 d.lgs. n. 267/2000
Riconosce agli enti locali potestà regolamentare nelle materie di propria competenza, inclusa l’organizzazione amministrativa.
art. 89, comma 4, d.lgs. n. 267/2000
In mancanza di disciplina regolamentare sull’ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
La disciplina statale sul reclutamento opera in via suppletiva, trovando applicazione solo in mancanza di disciplina regolamentare locale o per gli aspetti non regolati.
art. 13, comma 2, d.P.R. n. 487/1994
Gli elaborati sono redatti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove.
La formulazione vigente non sancisce l’obbligatorietà o esclusività della modalità digitale; l’amministrazione può adottare modalità cartacee purché siano garantiti trasparenza, equità, anonimato e imparzialità.
art. 101, comma 2, c.p.a.
Consente alla parte appellata di riproporre in appello i motivi non esaminati o assorbiti dalla sentenza di primo grado.
art. 27 c.p.a.
La censura di omessa integrazione del contraddittorio è stata respinta, essendo state effettuate le notifiche ai soggetti interessati.
art. 100 c.p.c.
Il difetto di interesse è stato escluso con riguardo alle censure relative alla procedura concorsuale.
Massime di principio
- Quando un ente locale abbia disciplinato in modo compiuto, mediante proprio regolamento, la composizione delle commissioni di concorso e i requisiti dei commissari, il rinvio alle disposizioni legislative vigenti opera, salvo diversa previsione testuale, con riferimento alla composizione e alla professionalità dei componenti, non anche all’obbligo di pubblicare un avviso per raccogliere le candidature.
- Ai sensi dell’art. 89, comma 4, TUEL, la disciplina statale delle procedure di reclutamento ha carattere suppletivo rispetto alla regolamentazione adottata dall’ente locale e si applica soltanto in mancanza di disciplina locale o per gli aspetti da essa non regolati.
- La scelta dei commissari di concorso può essere motivata mediante il richiamo alla valutazione dei curricula e alla sussistenza della competenza professionale richiesta; in assenza di una specifica disciplina, non è necessario un confronto formalizzato e analitico tra tutte le candidature né una motivazione individuale ulteriore, purché la competenza sussista concretamente.
- La modalità cartacea di svolgimento di una prova concorsuale a risposta multipla non è illegittima per il solo fatto di non essere digitale, quando la disciplina vigente non imponga l’esclusività dello strumento informatico e siano comunque garantiti anonimato, tracciabilità, trasparenza, equità e imparzialità.
- Le irregolarità formali della procedura concorsuale possono condurre all’annullamento soltanto se il ricorrente dimostri una concreta lesione della propria posizione e un’incidenza causale del vizio sul contenuto della prova, sulla valutazione o sull’esito della selezione.
- In assenza di clausole escludenti o immediatamente lesive, l’interesse a impugnare le modalità di una procedura concorsuale si attualizza con la conclusione della procedura e con l’esito negativo per il candidato; la mera partecipazione al bando o la presa d’atto delle regole concorsuali non integra acquiescenza.
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