Sentenza del 26/02/2019 n. 397 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Tassa di possesso autoveicoli - bollo auto - prescrizione - termine triennale - è tale - iscrizione a ruolo - atto interruttivo - non è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa tributaria relativa al bollo auto è stata ritenuta soggetta a prescrizione triennale. La semplice iscrizione a ruolo non è stata considerata idonea a interrompere il termine, poiché non costituisce un atto recettizio o comunque conoscibile dal contribuente. Pertanto, in assenza di un valido atto interruttivo notificato entro tre anni dalla scadenza del pagamento, la pretesa deve considerarsi prescritta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha eccepito la prescrizione della tassa automobilistica, sostenendo che il credito regionale si prescrive nel termine triennale decorrente dalla scadenza prevista per il pagamento. Ha inoltre contestato l’efficacia interruttiva della mera iscrizione a ruolo, trattandosi di un atto interno dell’amministrazione non portato a conoscenza del contribuente.
Norme richiamate
Normativa sulla prescrizione della tassa automobilistica regionale
Il diritto dell’amministrazione a riscuotere il bollo auto si prescrive in tre anni dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.
Principi generali in materia di interruzione della prescrizione
L’interruzione della prescrizione richiede un atto idoneo a manifestare la pretesa e a portarla a conoscenza del debitore; un atto meramente interno, come l’iscrizione a ruolo, non è sufficiente.
Massime di principio
- Per il bollo auto occorre verificare la data di scadenza del pagamento e calcolare da essa il termine triennale di prescrizione.
- La prescrizione può essere interrotta solo da un atto validamente formato e notificato o comunque portato a conoscenza del contribuente entro il termine.
- La sola iscrizione a ruolo, in quanto attività interna dell’amministrazione, non interrompe la prescrizione.
- In caso di cartella o intimazione ricevuta oltre il termine triennale, il contribuente può contestare la pretesa eccependo la prescrizione, salvo che l’amministrazione dimostri l’esistenza di precedenti atti interruttivi tempestivamente notificati.
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