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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39796/2022 del 20/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano che ha rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP del 12/12/2021 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per rapina aggravata. Il ricorrente contestava la mancata traduzione in lingua georgiana degli atti anteriori alla convalida dell'arresto, sostenendo che ciò avrebbe violato il suo diritto al contraddittorio e determinato la nullità degli atti precedenti (compreso l'interrogatorio di garanzia) con conseguente inesistenza giuridica e inefficacia della misura cautelare. Richiamava anche una pronuncia di questa Corte (n. 29214/2021).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la mancata nomina di un interprete costituisca una nullità a regime intermedio; tuttavia, quando il soggetto ha contribuito alla situazione (qui dichiarando di comprendere l'inglese) non può eccepire la nullità ex art. 182 c.p.p. (1° comma). Inoltre l'eccezione relativa alla nullità doveva essere sollevata prima dell'atto o, se non possibile, immediatamente dopo (art. 182, 2° comma), cosa non avvenuta: l'interrogatorio si era svolto alla presenza dell'interprete in inglese nominato su indicazione dello stesso imputato e la contestazione è stata proposta solo successivamente. Per questi motivi il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.). Si dispone inoltre l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Procedura di trattazione del ricorso secondo le forme semplificate previste dal comma citato; richiamata per il rito applicato alla trattazione

  • Direttiva 2010/64/UE e D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 32

    Principio del diritto all'interpretazione e alla traduzione per gli imputati che non comprendono la lingua del procedimento; quadro normativo di riferimento per l'obbligo d'interprete

  • art. 182 c.p.p.

    Stabilisce le conseguenze della nullità e i termini per eccepirla: chi ha concorso a dare causa alla nullità non può eccepirla (1° comma) e l'eccezione deve essere sollevata prima dell'atto o immediatamente dopo (2° comma). Applicata per dichiarare inammissibile la doglianza del ricorrente

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che autorizza la condanna alle spese processuali e ad una somma a titolo di ammenda in caso di ricorso inammissibile o infondato; usata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

    comma 1-bis e comma 1-ter

    Prevede gli adempimenti a carico dell'istituto penitenziario e della cancelleria in caso di provvedimenti che non determinano la rimessione in libertà del detenuto; perciò è disposta la trasmissione della copia al direttore dell'istituto

Massime di principio

  • La mancata nomina di un interprete per chi non comprende la lingua italiana configura una nullità di natura intermedia, ma tale nullità può essere esclusa se l'interessato ha contribuito con la propria condotta a determinarla (es. dichiarando di comprendere un'altra lingua).
  • Chi intende eccepire la nullità per assenza di traduzione/interprete deve sollevarla tempestivamente: prima della compiuta esecuzione dell'atto o, se impossibilitato, immediatamente dopo. L'eccezione tardiva è inammissibile.
  • Le condotte autodichiarative dell'imputato (es. dichiarare di comprendere l'inglese) possono precludere successive impugnazioni basate sulla mancata traduzione, se l'interprete è stato nominato seguendo tali indicazioni e l'atto si è comunque svolto.
  • In caso di ricorso per vizi procedurali che risultino tardivi o riconducibili a comportamento del ricorrente, la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile e irrogare condanne per spese e ammende ex art. 616 c.p.p.
  • Quando il provvedimento impugnato non comporta la rimessione in libertà, la cancelleria deve trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti dalle disposizioni di attuazione.

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