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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34452/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite trae origine da avvisi di accertamento relativi a II.DD. e IVA per gli anni 2005/2009, emessi nei confronti di un contribuente per omessa presentazione delle dichiarazioni di periodo e per rettifica induttiva dei ricavi, anche sulla base di indagini bancarie. In primo grado la pretesa erariale era stata solo parzialmente accolta; in appello la Commissione tributaria regionale aveva rigettato sia l'appello del contribuente sia quello dell'Ufficio, valorizzando le conclusioni di una consulenza tecnica contabile svolta in primo grado, ritenuta immune da vizi. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 32, comma 1, n. 2), 39, comma 1, lett. d), e 41 del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR non aveva considerato i costi inerenti ai ricavi ricostruiti induttivamente; 2) nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente; 3) deduzione dello ius superveniens in materia di sanzioni, invocando il favor rei. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale con due motivi: 1) violazione degli artt. 7 d.lgs. n. 546/1992, 115 c.p.c., 2697 c.c. e 32 d.P.R. n. 600/1973, contestando che la decisione fosse fondata su una CTU contabile che aveva utilizzato documenti prodotti dal contribuente dopo il conferimento dell'incarico; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale del contribuente sia il ricorso incidentale dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo del contribuente perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito in ordine alla deducibilità dei costi; ha respinto il secondo motivo perché la motivazione della sentenza di merito era esistente e comprensibile, ben oltre il minimo costituzionale; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo sul favor rei, rilevando che la questione avrebbe dovuto essere dedotta nel giudizio di appello e che, non essendolo stata, risultava preclusa. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha rigettato il primo motivo aderendo al principio delle Sezioni Unite secondo cui il consulente tecnico contabile può acquisire, nei limiti del mandato e del contraddittorio, tutti i documenti necessari anche se non prodotti dalle parti prima del conferimento dell'incarico; ha rigettato il secondo motivo per le stesse ragioni già esposte sul difetto di motivazione, ritenendo la sentenza di merito adeguatamente motivata. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza ed è stato posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La dedotta violazione di legge è inammissibile quando la censura mira in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione, pur graficamente esistente, non consenta di comprendere il fondamento della decisione.

  • art. 32, comma 1, n. 2), d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dal contribuente per contestare la rettifica induttiva e la mancata considerazione dei costi inerenti ai ricavi ricostruiti.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dal contribuente quale base normativa della ricostruzione induttiva dei redditi.

  • art. 41, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dal contribuente nel censurare la rettifica induttiva operata dall'Amministrazione.

  • art. 7, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dall'Agenzia per contestare la decisione fondata su una CTU contabile che avrebbe utilizzato documenti tardivamente prodotti.

  • art. 115, primo comma, c.p.c.

    Richiamato dall'Agenzia a sostegno del principio dispositivo e della necessaria valutazione delle prove ritualmente acquisite.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dall'Agenzia con riferimento all'onere della prova nel processo tributario.

  • art. 198 c.p.c.

    La consulenza contabile può acquisire, nei limiti dell'incarico e del contraddittorio, documenti necessari anche se non allegati dalle parti prima del conferimento dell'incarico.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 33, d.lgs. n. 158/2015

    Richiamato dal contribuente per invocare lo ius superveniens in materia sanzionatoria e il favor rei; la Corte osserva che la questione era preclusa perché non dedotta in appello.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la denuncia di violazione di legge non è ammissibile quando, sotto la veste formale dell'errore di diritto, si sollecita una nuova valutazione dei fatti o delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La motivazione è soltanto apparente, e quindi nulla, solo se le argomentazioni della sentenza non consentono di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta la semplice sintetica esposizione della decisione.
  • Nel processo tributario, la consulenza tecnica contabile può acquisire documenti necessari allo svolgimento dell'incarico anche se prodotti dalle parti solo dopo il conferimento, purché nel rispetto del contraddittorio e dei limiti dell'oggetto peritale.
  • Le questioni fondate su ius superveniens in materia sanzionatoria devono essere tempestivamente dedotte nel giudizio di merito; se non lo sono, restano precluse in cassazione.
  • La censura relativa alla deduzione dei costi di produzione del reddito, quando richiede una diversa ricostruzione del quadro fattuale e probatorio, appartiene al merito e non al controllo di legittimità.
  • La verifica della sufficienza della motivazione deve arrestarsi alla soglia del 'minimo costituzionale', oltre la quale il sindacato di legittimità non può trasformarsi in un nuovo esame del merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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