Cassazione Penale, Sentenza n. 8771/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere: il ricorrente denunciava motivazione carente e manifestamente illogica in ordine alla persistenza delle esigenze cautelari (art. 125, comma 3 c.p.p.), sostenendo che il tempo trascorso in carcere (circa dieci mesi) avrebbe attenuato le esigenze cautelari; contestava inoltre l'apparente contraddittorietà rispetto alla concessione di misure più miti a coimputati la cui posizione processuale sarebbe stata più grave, e la confusione tra violazioni degli arresti domiciliari e ipotesi di evasione
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto fondata la motivazione del Tribunale di Bari: per i reati connessi ad attività mafiosa opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.) che non viene superata dal mero decorso del tempo; va valutato il tempo dall'applicazione della misura e gli eventuali "fatti sopravvenuti" idonei ad attenuarne le esigenze. Nel caso concreto rilevavano le ripetute violazioni del divieto di comunicare con l'esterno (anche contatti con correi su fatti rilevanti) e la persistenza dello scontro fra gruppi criminali. La Corte ha inoltre affermato che il favore verso coimputati non è di per sé elemento idoneo a giustificare la revoca o sostituzione della misura per il singolo. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 275, comma 3 c.p.p.
Nei reati legati alla criminalità organizzata la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere è prevalente; il mero decorso del tempo non la abbatte senza altri elementi.
art. 276, comma 1 c.p.p.
Prevede l'aggravamento della misura in presenza di violazioni delle prescrizioni; la Corte ha richiamato l'applicazione dell'aggravamento per le ripetute violazioni del divieto di comunicare con l'esterno.
art. 125, comma 3 c.p.p.
Richiesta di motivazione adeguata delle decisioni cautelari; la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale di Bari non carente rispetto alla persistenza delle esigenze cautelari.
art. 299 c.p.p.
Il "tempo silente" (tempo intercorso dalla commissione del reato) non rileva ai fini della revoca/sostituzione della misura in assenza di fatti sopravvenuti; assume rilievo il tempo dall'applicazione o esecuzione della misura.
art. 274 c.p.p.
Norma generale sulle misure cautelari; la Corte ricorda che la norma speciale (art. 275, comma 3) prevale rispetto alla disciplina generale quando applicabile.
art. 273 c.p.p.
Richiamata tra le norme oggetto di censura dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto che le presunte violazioni procedurali indicate incidessero sulla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari.
art. 292, lett. c-bis) c.p.p.
Richiamata dal ricorrente come presunta violazione; la Corte non ha ritenuto che le dedotte incongruenze procedurali giustificassero la revoca della misura.
art. 416-bis c.p.
Aggravante per delitti di mafia: i fatti contestati sono stati valutati alla luce dell'articolazione mafiosa, elemento che rinforza la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari.
L. 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 4, 5, 7
Norme in materia di armi richiamate per i reati contestati (detenzione e uso di armi), rilevanti ai fini della gravità del fatto e delle esigenze cautelari.
Massime di principio
- Nei reati di tipo mafioso (art. 275, comma 3 c.p.p.) sussiste una presunzione relativa di necessità della custodia cautelare in carcere: il mero decorso del tempo non è sufficiente a revocarla o sostituirla.
- Per valutare la revoca o la sostituzione della misura si considera il tempo dall'applicazione/esecuzione della misura e la presenza di fatti sopravvenuti che dimostrino un'effettiva attenuazione delle esigenze cautelari (es. resipiscenza, collaborazione, allontanamento dall'associazione, cessazione del conflitto).
- Le violazioni ripetute delle prescrizioni cautelari (es. divieto di comunicare con l'esterno) possono costituire elemento aggravante e ostativo alla concessione di misure più miti o alla revoca della custodia in carcere.
- La decisione favorevole adottata nei confronti di coimputati non costituisce, di per sé, un "fatto nuovo" idoneo a modificare la valutazione cautelare del singolo imputato: occorrono elementi specifici riferiti al singolo.
- La Corte di cassazione controlla la correttezza della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, ma non sostituisce la valutazione di merito del giudice del riesame se la motivazione è congrua e coerente.
- L'impugnazione manifestamente infondata può comportare non solo la condanna alle spese processuali ma anche sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende) se emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso.
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