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Sentenza

Sentenza del 28/02/2017 n. 1731 - Comm. Trib. Prov. Milano

ICI - Natura pertinenziale - Distanza dall'immobile principale - Non rileva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa fondata sulla sola distanza tra gli immobili non è stata ritenuta sufficiente a escludere la natura pertinenziale. La qualificazione deve essere effettuata sulla base dei requisiti previsti dall’art. 817 c.c., valutando il rapporto funzionale e la volontà del proprietario. Il contribuente risulta quindi vittorioso sul principio secondo cui la distanza, da sola, non è decisiva.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la natura pertinenziale di un immobile rispetto a quello principale e, conseguentemente, il trattamento ai fini ICI. Il punto contestato era se la distanza fisica tra il bene principale e quello accessorio potesse escludere la pertinenzialità. La sentenza ha chiarito che l’art. 817 c.c. non stabilisce una distanza massima o un obbligo di contiguità tra i beni. Occorre verificare esclusivamente la destinazione durevole del bene accessorio al servizio o all’ornamento di quello principale e la volontà del titolare di creare tale vincolo pertinenziale. Una distanza eccessiva può tuttavia costituire un elemento indiziario contrario, qualora renda concretamente poco plausibile l’utilizzo del bene a servizio dell’immobile principale.

Norme richiamate

  • Art. 817 del codice civile

    Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.

    La pertinenzialità richiede una destinazione durevole del bene accessorio al servizio o all’ornamento di quello principale e la volontà del titolare di realizzare tale destinazione. La norma non impone che i beni siano contigui né stabilisce una distanza massima.

  • Imposta comunale sugli immobili (ICI)

    Ai fini dell’ICI, la qualificazione di un immobile come pertinenza deve essere valutata secondo i requisiti civilistici dell’art. 817 c.c.; la sola collocazione distante dal fabbricato principale non è sufficiente per negare tale qualificazione.

Massime di principio

  • La distanza tra un immobile principale e quello accessorio non esclude automaticamente la pertinenzialità: deve essere verificata la concreta funzione di servizio o ornamento.
  • La pertinenzialità dipende da un vincolo oggettivo di destinazione durevole e da un elemento soggettivo, costituito dalla volontà del proprietario; non basta una semplice dichiarazione formale priva di riscontro concreto.
  • Una distanza considerevole può essere valutata come indizio contrario quando renda irragionevole o difficilmente praticabile l’utilizzo del bene a servizio dell’immobile principale, ma non opera come requisito automatico o decisivo.
  • In caso di controversia fiscale, è opportuno documentare il rapporto funzionale tra i beni, la destinazione effettiva, l’assetto proprietario e ogni elemento che dimostri la stabile volontà di asservimento.

Testo integrale

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