Cassazione Civile, Ordinanza n. 10517/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una somma riconosciuta da un giudice del lavoro a un lavoratore precario della pubblica amministrazione a titolo di risarcimento del danno per la reiterazione di contratti a termine stipulati per esigenze non transitorie. Il sostituto d'imposta aveva operato la ritenuta IRPEF sull'importo liquidato, cosicché il contribuente aveva percepito una somma inferiore e aveva chiesto il rimborso della ritenuta. L'Ufficio aveva opposto diniego, confermato in primo grado e in appello. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 6 d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che anche le somme erogate in sostituzione della mancata conversione del contratto a tempo determinato non costituivano reddito imponibile, essendo destinate a ristorare il disagio da occupazione instabile e non differenze retributive. Nel corso del giudizio di legittimità l'Agenzia delle Entrate ha poi annullato in autotutela il diniego di rimborso e disposto la convalida del rimborso, con conseguente richiesta di cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'annullamento in autotutela del provvedimento di diniego di rimborso da parte dell'Agenzia delle Entrate e della sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo che il venir meno della pretesa tributaria rendesse inutile ogni ulteriore decisione nel merito. Ha compensato le spese dei gradi di merito e ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, escludendo altresì l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per la parte pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 6 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
invocato dal ricorrente per sostenere la non imponibilità delle somme percepite a titolo risarcitorio; la Corte non entra nel merito della questione per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992
la cessazione della materia del contendere, nel processo tributario, determina la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non si applica il raddoppio del contributo unificato quando soccombente è una parte ammessa alla prenotazione a debito in quanto amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
art. 2697 c.c.
richiamato solo indirettamente nella tassonomia; non è oggetto di specifica applicazione nella decisione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'oggetto concreto della controversia.
- Quando sopravviene l'annullamento dell'atto impositivo o il riconoscimento del diritto al rimborso nelle more del giudizio, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, perché il contrasto tra le parti è venuto meno e una pronuncia di merito non avrebbe utilità concreta.
- Nel processo tributario non sono ammissibili pronunce di mero accertamento negativo dell'illegittimità della pretesa fiscale o dell'insussistenza del debito, essendo necessario un atto impositivo concreto ed efficace.
- In presenza di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza virtuale, con possibile compensazione delle spese dei gradi di merito e condanna alle spese di legittimità della parte che avrebbe dovuto soccombere se il giudizio fosse stato deciso nel merito.
- La compensazione delle spese non può essere disposta in modo tale da tradursi, per la parte vittoriosa, in una soccombenza sostanziale di fatto o in una compressione ingiustificata del diritto di agire in giudizio.
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