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Sentenza

Sentenza n. 171/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento - della delibera del Corecom Friuli Venezia Giulia n. 18/2024 del 28 novembre 2024, pubblicata sul sito internet il 29 novembre 2024; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202500055

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: delibera del Corecom Friuli Venezia Giulia che ha escluso i marchi e palinsesti dell'emittente dal rimborso dei messaggi elettorali autogestiti gratuiti trasmessi durante le elezioni dell'8 e 9 giugno 2024

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la delibera con cui il Corecom Friuli Venezia Giulia ha escluso dal rimborso i propri marchi e palinsesti, ritenendo non veritiere o comunque incongruenti alcune dichiarazioni rese ai fini della liquidazione dei messaggi autogestiti gratuiti. Ha sostenuto il proprio diritto al rimborso previsto dall'art. 4, comma 5, della l. n. 28/2000, per le prestazioni di trasmissione effettivamente eseguite. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato d'ufficio possibili profili di difetto di giurisdizione, osservando che la pretesa poteva riguardare un diritto soggettivo patrimoniale e non un interesse legittimo. La ricorrente ha integrato il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti ammessi al rimborso e le parti hanno preso posizione sulla questione di giurisdizione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il petitum sostanziale è stato individuato non nella mera richiesta formale di annullamento della delibera del Corecom, ma nella causa petendi, consistente nella pretesa al pagamento del rimborso per prestazioni già eseguite. Secondo il Collegio, la disciplina riconosce alle emittenti un diritto soggettivo patrimoniale pieno, subordinato esclusivamente alla verifica documentale dell'effettiva trasmissione dei messaggi e del rispetto degli adempimenti prescritti. Il Corecom e la Regione non dispongono di discrezionalità amministrativa né sull'an né sul quantum né sulle modalità del rimborso, dovendo limitarsi all'istruttoria documentale e alla liquidazione secondo criteri predeterminati dalla legge. La controversia è stata quindi devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Il giudizio potrà essere riassunto davanti a tale giudice entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate, considerata la natura processuale della decisione e il fatto che entrambe le parti costituite avevano ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 5, l. n. 28/2000

    Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato

    La disposizione attribuisce alle emittenti, in presenza dei presupposti sostanziali e formali previsti, una pretesa patrimoniale non subordinata all'esercizio di discrezionalità amministrativa.

  • art. 15 delibera AGCOM n. 122/24/CONS

    Il rimborso di cui al comma precedente è erogato per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente radiofonica e televisiva locale e dal soggetto politico

    La disposizione disciplina la procedura di rimborso e conferma che l'attività amministrativa consiste nella verifica degli spazi effettivamente utilizzati e della documentazione prodotta.

  • art. 16 delibera AGCOM n. 90/2024/CONS

    Le emittenti radiotelevisive e radiofoniche locali che hanno trasmesso messaggi autogestiti a titolo gratuito inviano al Comitato regionale per le comunicazioni competente la documentazione relativa agli spazi effettivamente utilizzati

    La disposizione prevede gli adempimenti documentali necessari per il rimborso relativo alla campagna elettorale per il Parlamento europeo.

  • art. 11 c.p.a.

    facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda

    In caso di declinatoria della giurisdizione, la domanda può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, conservando gli effetti sostanziali e processuali.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al TAR di sottoporre alle parti la questione rilevata d'ufficio relativa al possibile difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, individuato con riferimento non soltanto alla pronuncia formalmente richiesta, ma soprattutto alla causa petendi e alla natura intrinseca della posizione giuridica dedotta in giudizio.
  • La controversia relativa al rimborso spettante a un'emittente per la trasmissione gratuita di messaggi elettorali appartiene alla giurisdizione ordinaria quando la pubblica amministrazione deve limitarsi a verificare documenti e presupposti predeterminati dalla legge, senza esercitare poteri discrezionali sull'an, sul quantum o sulle modalità dell'erogazione.
  • La pretesa al rimborso di prestazioni radiotelevisive effettivamente eseguite costituisce un diritto soggettivo patrimoniale quando la normativa di settore predetermina integralmente i presupposti e i criteri di liquidazione e non rimette all'amministrazione alcuna ponderazione dell'interesse pubblico.
  • L'attività istruttoria e liquidatoria svolta da un'amministrazione non assume natura autoritativa per il solo fatto di essere esercitata da un ente pubblico: quando consiste esclusivamente nell'accertamento vincolato di fatti e documenti, la posizione del privato resta di diritto soggettivo e la controversia spetta al giudice ordinario.
  • La declaratoria di difetto di giurisdizione consente la riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell'art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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