Sentenza n. 6264/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sezione terza, n.-OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Piemonte che aveva respinto il ricorso contro il decreto ministeriale di perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare ha impugnato il decreto del Ministero della difesa che gli aveva inflitto la perdita del grado per rimozione, adottato dopo la positività a un test tossicologico per cocaina, la conferma mediante analisi di secondo livello e la diagnosi medico-militare di sindrome da dipendenza da cocaina con uso episodico. In appello ha dedotto, con un unico motivo composito, error in iudicando, violazione dell’art. 3 c.p.a. in relazione alla motivazione della sentenza, violazione dell’art. 1393 del codice dell’ordinamento militare, violazione degli artt. 24 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza, incongruità, contraddittorietà, erronea valutazione e travisamento dei fatti e carenza dei presupposti. Ha contestato in particolare l’attendibilità e la riferibilità a lui del campione urinario, richiamando analisi genetiche successive svolte su un campione non eseguito in contraddittorio con l’amministrazione, asserite irregolarità nella custodia del campione, l’assenza di qualificazione specialistica del personale che lo aveva raccolto e la mancata esecuzione dell’esame su matrice cheratinica. Ha inoltre contestato la rilevanza disciplinare della diagnosi di dipendenza e la proporzionalità della sanzione espulsiva.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto generica e quindi inammissibile la deduzione di violazione dell’art. 3 c.p.a., poiché la sentenza impugnata era adeguatamente motivata. Ha giudicato generica, nuova e comunque infondata la censura riferita all’art. 1393 del codice dell’ordinamento militare, non essendo i fatti relativi all’assunzione di stupefacenti e alla diagnosi di dipendenza collegati a un procedimento penale; i procedimenti penali richiamati dall’amministrazione riguardavano fatti precedenti e diversi. Nel merito, ha ribadito che la valutazione della gravità dell’infrazione disciplinare e della sanzione applicabile rientra nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione e può essere sindacata solo per manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzionalità, travisamento o abnormità. Le contestazioni probatorie sono state ritenute infondate: il raffronto genetico era stato effettuato senza contraddittorio con l’amministrazione e a distanza di molti mesi dal prelievo; le doglianze sulla custodia del campione non erano provate e le attestazioni amministrative e di laboratorio garantivano l’identità del campione; la raccolta da parte di personale sanitario non specializzato in indagini genetiche non incideva sull’attendibilità dell’identificazione del campione. La mancata esecuzione dell’esame su matrice cheratinica non era imputabile all’amministrazione, poiché derivava dalla libera scelta del militare di radersi e tale circostanza non era stata rappresentata nel procedimento. Inoltre, la positività urinaria non costituiva l’unico elemento probatorio: la diagnosi medico-militare di sindrome da dipendenza da cocaina, unitamente alla mancata specifica contestazione di precedenti assunzioni, dimostrava la reiterazione della condotta. L’uso di cocaina, anche isolato, è stato ritenuto astrattamente idoneo a giustificare la perdita del grado o la destituzione di un militare, poiché incompatibile con i doveri connessi al giuramento, allo status e al grado, lesivo del prestigio della Forza armata e idoneo a compromettere l’affidabilità richiesta. Nel caso concreto, la diagnosi di dipendenza e i precedenti disciplinari, incluso un precedente specifico per positività alla cocaina, rendevano ragionevole e proporzionata la sanzione. Non sono state ravvisate violazioni degli artt. 24 e 97 Cost. L’appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 4.000, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. 104/2010
La censura relativa alla motivazione della sentenza deve essere specificamente argomentata; una deduzione generica è inammissibile. La sentenza impugnata è stata ritenuta adeguatamente motivata in rapporto alla complessità della causa.
art. 1393 d.lgs. 66/2010
Rapporti fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale
La norma non era applicabile perché i fatti disciplinari relativi all’assunzione di stupefacenti e alla dipendenza non erano collegati a procedimenti penali; la censura era inoltre generica e nuova in appello.
art. 1355 d.lgs. 66/2010
I precedenti disciplinari possono essere considerati tra i criteri rilevanti per la valutazione della sanzione, pur non costituendo da soli la ragione determinante della rimozione.
art. 861, comma 1, lettera d), d.lgs. 66/2010
Richiamato dal decreto ministeriale quale base normativa della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari.
art. 865 d.lgs. 66/2010
Richiamato dal decreto ministeriale quale base normativa della sanzione disciplinare.
art. 923, comma 3, d.lgs. 66/2010
Richiamato dal decreto ministeriale quale base normativa della perdita del grado.
art. 1357, lettera d), d.lgs. 66/2010
Richiamato dal decreto ministeriale quale base normativa della rimozione disciplinare.
art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a.
Richiamato per aderire alla motivazione di precedenti decisioni del Consiglio di Stato.
art. 64 c.p.a.
La mancata contestazione specifica dell’assunzione reiterata di cocaina è stata valorizzata come ammissione processuale.
art. 24 Cost.
Non è stata ravvisata alcuna lesione del diritto di difesa, poiché le contestazioni probatorie del militare non infirmavano gli accertamenti dell’amministrazione.
art. 97 Cost.
La sanzione è stata ritenuta funzionale, anziché contraria, ai principi di imparzialità e buon andamento, preservando affidabilità e professionalità nelle Forze armate.
artt. 10 e 13 del decreto Ministero della difesa 10 luglio 2010
Richiamati per la procedura di analisi tossicologica e per la non rilevanza di analisi effettuate su diverso campione biologico e fuori dal controllo dell’amministrazione.
Massime di principio
- La valutazione della gravità di una condotta disciplinare e la scelta della sanzione appartengono all’ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice solo in presenza di manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzionalità, travisamento dei fatti o abnormità.
- L’uso di sostanze stupefacenti da parte di un militare, anche se accertato in un singolo episodio, può integrare una condotta incompatibile con i doveri derivanti dal giuramento, dallo status e dal grado rivestito e può giustificare la perdita del grado o la destituzione, in ragione dell’incidenza sull’affidabilità, sull’equilibrio psico-fisico e sul prestigio dell’istituzione militare.
- La diagnosi medico-militare di dipendenza da una sostanza stupefacente, associata ad altri elementi istruttori e alla mancata contestazione specifica di ulteriori assunzioni, può dimostrare la reiterazione della condotta e sostenere la legittimità della sanzione espulsiva anche quando siano contestati singoli risultati tossicologici.
- Analisi genetiche o tossicologiche eseguite successivamente su campioni non acquisiti in contraddittorio con l’amministrazione e a notevole distanza temporale dal prelievo non sono opponibili o comunque non sono decisive per superare gli accertamenti amministrativi, quando questi siano assistiti da attestazioni sulla custodia e sull’identità del campione.
- La mancata collaborazione dell’interessato all’esecuzione di un esame tossicologico più probante, dovuta a una scelta personale non rappresentata nel procedimento amministrativo, non può essere utilizzata per imputare all’amministrazione un deficit istruttorio o per giustificare l’inattendibilità degli altri accertamenti.
- In appello sono inammissibili le censure generiche, quelle non dedotte in primo grado e quelle rivolte a introdurre questioni nuove o vizi propri della sentenza senza una specifica critica alle sue rationes decidendi.
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