Regolamento (UE) 2020/884
Regolamento delegato (UE) 2020/884 della Commissione del 4 maggio 2020 recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di Covid-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l’ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce una serie di deroghe temporanee ai regimi di sostegno dell’UE per ortofrutta e vino, per attenuare gli effetti della pandemia di Covid-19 su produzione, organizzazione, liquidità e attuazione dei programmi. Le misure incidono su controllo democratico delle organizzazioni di produttori, valore della produzione commercializzata, flessibilità dei programmi operativi, sospensioni, recuperi e sanzioni nel comparto ortofrutticolo, nonché su vendemmia verde, fondi di mutualizzazione, modifiche delle operazioni e pagamenti nel comparto vitivinicolo. Il regolamento si applica in via immediata dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Deroghe temporanee per il 2020, in ragione della pandemia di Covid-19, alle norme UE su ortofrutticoltura e vitivinicoltura relative ai programmi di aiuto e di sostegno.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, alle organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo, nonché ai beneficiari e operatori del settore vitivinicolo che partecipano ai programmi operativi o ai programmi nazionali di sostegno previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013. Le deroghe riguardano esclusivamente il 2020, salvo specifiche proroghe o scadenze fissate al 15 ottobre 2020, al 30 giugno 2021 o ad altre date indicate nel testo. Non introduce un regime permanente, ma misure eccezionali legate alle perturbazioni causate dalla pandemia di Covid-19.
Deroghe temporanee per ortofrutticoltura e vitivinicoltura a causa del Covid-19
Il regolamento delegato (UE) 2020/884 introduce, per il solo 2020, una serie di deroghe eccezionali ai regimi di sostegno dell’Unione per il settore ortofrutticolo e per il settore vitivinicolo. La misura nasce dal constatato impatto della pandemia di Covid-19 su mobilità, manodopera, logistica, canali di vendita, liquidità e capacità di pianificazione e attuazione dei programmi di aiuto.
Contesto e finalità
I considerando evidenziano che le restrizioni agli spostamenti, la chiusura di sbocchi commerciali, le disfunzioni nelle catene di approvvigionamento e la carenza di manodopera hanno colpito in modo eccezionale entrambi i comparti. Nel settore ortofrutticolo tali criticità incidono direttamente sui programmi operativi delle organizzazioni di produttori e sul valore della produzione commercializzata, con effetti anche sugli aiuti degli anni successivi. Nel settore vitivinicolo il mercato risulta ulteriormente indebolito da scorte elevate, calo dei consumi, dazi statunitensi e chiusura di ristorazione e canali export.
Ortofrutticoltura: ambito delle deroghe
L’articolo 1 modifica temporaneamente il regolamento delegato (UE) 2017/891. In primo luogo, per il 2020 si allenta il criterio del controllo democratico: una persona fisica o giuridica può detenere oltre il 50 % dei diritti di voto e oltre il 50 % delle quote o del capitale, a condizione che gli Stati membri adottino misure idonee a prevenire abusi.
Sempre per il 2020, se un prodotto subisce un deprezzamento di almeno il 35 % per motivi collegati alla pandemia e non imputabili all’organizzazione, il valore della produzione commercializzata di quel prodotto è considerato pari al 100 % del valore del periodo di riferimento precedente. L’organizzazione deve dimostrare tali condizioni all’autorità competente.
Ortofrutticoltura: flessibilità dei programmi operativi
Il regolamento consente agli Stati membri di modificare la strategia nazionale dopo la trasmissione del progetto di programma operativo, e li dispensa, per il 2020, dall’obbligo di fissare percentuali massime di spesa del fondo di esercizio per singola misura o azione. Inoltre, gli Stati membri possono autorizzare la sospensione totale o parziale dei programmi operativi nel 2020.
La norma tutela anche la stabilità finanziaria delle organizzazioni di produttori: non si recuperano gli aiuti già erogati per azioni ammissibili svolte prima della cessazione del programma, se la cessazione avviene nel 2020 per ragioni Covid-19 non imputabili all’organizzazione. Non si recupera neppure il sostegno connesso a impegni pluriennali, come le azioni ambientali, se l’interruzione nel 2020 impedisce il raggiungimento dei relativi obiettivi di lungo periodo.
Ortofrutticoltura: misure specifiche, termini e sanzioni
Per la gestione della crisi, la mancata raccolta è ammessa anche quando la produzione commerciale è stata già prelevata dalla superficie durante il ciclo normale; inoltre, nel 2020 è possibile combinare sulla stessa superficie raccolta verde e mancata raccolta.
Il termine per la trasmissione alla Commissione della relazione sull’esercizio di valutazione 2020 è prorogato al 30 giugno 2021. Gli Stati membri possono prorogare oltre i quattro mesi il termine per adottare misure correttive quando l’organizzazione di produttori, nel 2020, non riesca a intervenire per ragioni Covid-19.
Se l’organizzazione non rispetta nel 2020 i criteri di riconoscimento legati al numero minimo di soci, gli Stati membri non devono sospendere i pagamenti dell’aiuto. Inoltre possono prorogare il termine per le misure correttive fino oltre i 12 mesi dalla lettera di avvertimento, ma non oltre il 31 dicembre 2020. Nei casi coperti dalla deroga non si applicano né la riduzione dell’aiuto del 2 % per mese di sospensione del riconoscimento né quella dell’1 % per mese civile prevista da altre disposizioni del regolamento delegato (UE) 2017/891.
Infine, il 2020 non va considerato ai fini del requisito del valore o volume minimo della produzione commercializzata, e non si applica la riduzione dell’importo totale dell’aiuto per i programmi operativi che terminano nel 2020 o che non riescono a soddisfare le condizioni dell’articolo 33, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Vitivinicoltura: maggiore flessibilità nel 2020
L’articolo 2 introduce deroghe al regolamento delegato (UE) 2016/1149. La vendemmia verde può essere effettuata per due o più anni consecutivi sulla stessa particella. Quanto ai fondi di mutualizzazione, gli Stati membri possono prorogare di 12 mesi il sostegno per le operazioni scadute nel 2019, su richiesta del beneficiario presentata entro il 15 ottobre 2020.
Il regolamento amplia poi la flessibilità nelle modifiche alle operazioni. In casi giustificati e collegati alla pandemia, possono essere attuate senza approvazione preventiva le modifiche introdotte entro il 15 ottobre 2020, purché non pregiudichino l’ammissibilità di alcuna parte dell’operazione, non ne alterino gli obiettivi generali e non superino l’importo totale del sostegno approvato. Il beneficiario deve comunicare la modifica entro il termine stabilito dallo Stato membro.
Per le modifiche che incidono sull’obiettivo dell’intera operazione già approvata, relative alle misure degli articoli 45, 46, 50 e 51 del regolamento (UE) n. 1308/2013, resta necessaria l’approvazione preventiva dell’autorità competente. La norma tiene conto del fatto che alcune misure possono perseguire più obiettivi e consente, in sostanza, di ridimensionare l’obiettivo quando l’operazione non possa essere completata integralmente.
Vitivinicoltura: pagamenti per operazioni parzialmente realizzate
Per evitare penalizzazioni, il sostegno è versato per le singole azioni completate nell’ambito dell’operazione modificata, se tali azioni sono state realizzate integralmente e sottoposte ai controlli amministrativi e, se del caso, ai controlli in loco previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150.
Per le domande di pagamento presentate entro il 15 ottobre 2020, se la pandemia impedisce di realizzare l’operazione sostenuta a norma degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sulla superficie totale approvata, il sostegno è calcolato sulla base della superficie determinata mediante controlli in loco dopo l’attuazione. Si evita così che il beneficiario sia penalizzato per l’incompleta realizzazione dovuta alla crisi.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Deroghe ortofrutta sul controllo societario e sul valore della produzione
Per il 2020, in deroga all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891, una persona fisica o giuridica può superare il 50 % dei diritti di voto e il 50 % delle quote o del capitale, purché gli Stati membri adottino misure antiabuso. Inoltre, in deroga all’articolo 23, paragrafo 4, se un prodotto si deprezza di almeno il 35 % per motivi connessi al Covid-19 e non imputabili all’organizzazione, il valore della produzione commercializzata è considerato pari al 100 % del valore del periodo di riferimento precedente.
Flessibilità sui programmi operativi ortofrutticoli
Nel 2020 gli Stati membri possono modificare la strategia nazionale anche dopo la trasmissione del progetto di programma operativo e non sono tenuti a fissare percentuali massime di spesa per misura o azione nel fondo di esercizio. Possono inoltre autorizzare la sospensione totale o parziale dei programmi operativi nel corso del 2020.
Salvaguardia finanziaria e deroghe a recuperi e sanzioni in ortofrutta
Non si recuperano gli aiuti erogati per azioni ammissibili svolte prima della cessazione del programma operativo, se la cessazione avviene nel 2020 per ragioni Covid-19 non imputabili all’organizzazione. Parimenti, non si recupera il sostegno per impegni pluriennali interrotti nel 2020 per cause connesse alla pandemia. Sono inoltre disapplicate, per il 2020, la riduzione dell’aiuto per mancata conformità al criterio del numero minimo di soci, le sanzioni e le riduzioni previste dall’articolo 59 del regolamento delegato (UE) 2017/891, la decurtazione del termine per misure correttive oltre quattro mesi e la riduzione dell’aiuto dell’1 % o del 2 % per mese di sospensione.
Flessibilità sulle misure ortofrutticole specifiche e sulle relazioni
Per il 2020 la mancata raccolta può essere applicata anche se la produzione commerciale è già stata prelevata dalla superficie durante il ciclo normale e può coesistere sulla stessa superficie con la raccolta verde. Il termine per la relazione sull’esercizio di valutazione 2020 è prorogato al 30 giugno 2021. Inoltre, il 2020 non si considera ai fini del criterio del volume o valore minimo della produzione commercializzata e non si applica la riduzione dell’importo totale dell’aiuto per i programmi operativi che terminano nel 2020 o che non soddisfano alcune condizioni dell’articolo 33, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Deroghe vitivinicole su vendemmia verde, fondi di mutualizzazione e modifiche alle operazioni
Nel 2020 la vendemmia verde può essere praticata per due o più anni consecutivi sulla stessa particella. Gli Stati membri possono prorogare di 12 mesi il sostegno per la costituzione di fondi di mutualizzazione, se la richiesta del beneficiario è presentata entro il 15 ottobre 2020 e l’operazione è giunta a scadenza nel 2019. Sono inoltre consentite, entro il 15 ottobre 2020, modifiche senza approvazione preventiva, purché non incidano sull’ammissibilità e sugli obiettivi generali dell’operazione e non superino il sostegno approvato; restano invece soggette ad approvazione le modifiche che incidono sull’obiettivo dell’intera operazione.
Pagamenti vitivinicoli per operazioni parzialmente eseguite
Per le modifiche comunicate all’autorità competente, il sostegno è versato per le singole azioni già realizzate se completate e sottoposte ai controlli previsti. Per le domande di pagamento presentate entro il 15 ottobre 2020, quando la pandemia impedisce di realizzare l’operazione sulla superficie totale approvata per gli interventi di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il sostegno è calcolato sulla superficie determinata mediante controlli in loco dopo l’attuazione.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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