Regolamento (UE) 2020/616
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/616 della Commissione del 5 maggio 2020 che rinnova l’approvazione della sostanza attiva foramsulfuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’approvazione del foramsulfuron ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, a seguito della procedura di riesame e delle conclusioni scientifiche dell’EFSA. Conferma che la sostanza soddisfa i criteri di approvazione, ma impone specifiche condizioni e richieste di conferma, soprattutto in materia di residui nell’acqua destinata a uso potabile. Contestualmente modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, spostando la sostanza dall’elenco in parte A alla nuova voce in parte B con la nuova durata di approvazione fino al 31 maggio 2035.
Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva foramsulfuron come erbicida e modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva foramsulfuron, utilizzata nei prodotti fitosanitari, in particolare come erbicida per il mais, nell’ambito della disciplina UE sull’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009. Incide sugli operatori economici che presentano o detengono autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza, sugli Stati membri chiamati a valutare i prodotti secondo i principi uniformi e, indirettamente, sui consumatori, sugli operatori e sugli organismi non bersaglio. È applicabile in tutti gli Stati membri e, in quanto atto di esecuzione, è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1º giugno 2020. Il rinnovo vale fino al 31 maggio 2035.
Rinnovo dell’approvazione del foramsulfuron
Il regolamento rinnova l’approvazione della sostanza attiva foramsulfuron nell’ambito del sistema UE di autorizzazione delle sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari disciplinato dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Il provvedimento segue la procedura di rinnovo avviata su domanda del titolare e si fonda sulle valutazioni dello Stato membro relatore, dell’EFSA e della Commissione.
La Commissione richiama che il foramsulfuron era già iscritto in origine nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e, per effetto della disciplina transitoria, figurava nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’approvazione originaria sarebbe scaduta il 31 luglio 2020, ma era stata prorogata dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/707 per consentire la conclusione della procedura di rinnovo.
Base scientifica e valutazione del rischio
La domanda di rinnovo è stata presentata nei termini del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012; il richiedente ha poi depositato i fascicoli supplementari richiesti e la domanda è stata considerata completa dallo Stato membro relatore. Il rapporto valutativo per il rinnovo è stato trasmesso all’EFSA e alla Commissione, e l’EFSA ha successivamente comunicato le proprie conclusioni.
In base alla valutazione, per almeno uno o più impieghi rappresentativi di un prodotto fitosanitario contenente foramsulfuron risultano soddisfatti i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione rileva inoltre che, secondo i dati scientifici disponibili, è altamente improbabile che il foramsulfuron presenti proprietà di interferente endocrino di tipo estrogenico, androgenico, tiroidogenico o steroidogenico; pertanto non deve essere considerato una sostanza avente tali proprietà.
Condizioni specifiche e aspetti da monitorare
Pur procedendo al rinnovo, il regolamento introduce condizioni e restrizioni in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La misura centrale riguarda la richiesta di ulteriori informazioni di conferma sugli effetti dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui della sostanza attiva e dei metaboliti identificati che possono essere presenti nelle acque sotterranee e di superficie destinate alla produzione di acqua potabile.
Nell’attuazione dei principi uniformi, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
- al rischio per i consumatori e per gli operatori;
- al rischio per gli organismi acquatici e le piante non bersaglio.
Le condizioni d’impiego devono includere, se opportuno, misure di mitigazione del rischio.
Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate
In applicazione dell’articolo 20, paragrafo 3, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il regolamento modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La voce relativa al foramsulfuron è soppressa dalla parte A e inserita nella parte B come nuova voce 141.
La nuova registrazione conferma i dati identificativi della sostanza, tra cui:
- nome comune: foramsulfuron;
- n. CAS: 173159-57-4;
- n. CIPAC: 659;
- denominazione IUPAC: 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[2-(dimethylcarbamoyl)-5-formamidophenylsulfonyl]urea;
- purezza minima: ≥ 973 g/kg.
Sono confermate anche la data di approvazione del 1º giugno 2020 e la scadenza del 31 maggio 2035.
Obbligo di presentare informazioni di conferma
L’allegato I prevede espressamente che il richiedente presenti informazioni di conferma entro due anni dall’adozione di un documento di orientamento specifico sulla valutazione dell’effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie. Si tratta di una prescrizione rilevante per la gestione del follow-up regolatorio e per il mantenimento dell’approvazione alle condizioni fissate dall’Unione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione sostanziale decorre dal 1º giugno 2020, data coerente con la precedente proroga del periodo di approvazione. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’approvazione del foramsulfuron
L’approvazione della sostanza attiva foramsulfuron è rinnovata ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La nuova approvazione decorre dal 1º giugno 2020 e scade il 31 maggio 2035.
Condizioni e restrizioni specifiche
Nell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio per i consumatori e gli operatori, nonché al rischio per gli organismi acquatici e le piante non bersaglio. Le condizioni d’impiego devono includere, se opportuno, misure di mitigazione del rischio.
Informazioni di conferma sui processi di trattamento delle acque
Il richiedente deve presentare informazioni di conferma sull’effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie, quando queste sono utilizzate per ricavare acqua potabile. Il termine è fissato a due anni dall’adozione di un documento di orientamento specifico sulla valutazione di tale effetto.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: nella parte A è soppressa la voce 44 relativa al foramsulfuron e nella parte B è inserita la nuova voce 141 con i relativi dati identificativi, purezza minima pari a 973 g/kg, data di approvazione 1º giugno 2020 e scadenza 31 maggio 2035.
Ambito scientifico della valutazione
La Commissione richiama le conclusioni EFSA secondo cui è altamente improbabile che il foramsulfuron presenti proprietà di interferente endocrino di tipo estrogenico, androgenico, tiroidogenico o steroidogenico. Sulla base delle evidenze disponibili, la sostanza non è considerata interferente endocrino ai fini della decisione di rinnovo.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La sua applicazione è differita al 1º giugno 2020, in coerenza con la proroga precedente del periodo di approvazione.
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