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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/629

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/629della Commissione del 5 maggio 2020 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Φασόλια Κατταβιάς Ρόδου» (Fasólia Kattaviás Ródou)/«Λόπια Κατταβιάς Ρόδου» (Lópia Kattaviás Ródou) (IGP)

Normativa europea32020R0629

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/629 dispone la registrazione, come indicazione geografica protetta, del nome greco «Φασόλια Κατταβιάς Ρόδου» / «Λόπια Κατταβιάς Ρόδου». La Commissione ha preso atto che la domanda, presentata dalla Grecia, era stata pubblicata senza che fossero pervenute opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto ha efficacia in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Iscrizione nel registro UE dell’indicazione geografica protetta «Φασόλια Κατταβιάς Ρόδου» / «Λόπια Κατταβιάς Ρόδου» per i relativi ortofrutticoli e cereali freschi o trasformati.

Ambito di applicazione

Si applica alla registrazione, nell’Unione europea, di un nome protetto per un prodotto agricolo/alimentare della classe 1.6 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. L’atto riguarda il nome presentato dalla Grecia e produce effetti in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non disciplina altri prodotti o categorie oltre a quelle ricomprese nella denominazione registrata.

Registrazione della IGP «Φασόλια Κατταβιάς Ρόδου» / «Λόπια Κατταβιάς Ρόδου"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/629 della Commissione ha registrato nel sistema UE delle indicazioni geografiche protette il nome greco «Φασόλια Κατταβιάς Ρόδου» / «Λόπια Κατταβιάς Ρόδου». L’adozione avviene nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, richiamato espressamente nei considerando e nel dispositivo.

Presupposti della registrazione

La Commissione richiama che la domanda di registrazione, presentata dalla Grecia, era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione nei termini di cui all’articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione ha ritenuto sussistenti le condizioni per procedere alla registrazione.

Oggetto della tutela e classificazione del prodotto

L’articolo 1 dispone l’iscrizione del nome nel registro delle DOP e delle IGP. Il nome registrato identifica un prodotto ricompreso nella classe 1.6 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, cioè ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati. Per gli operatori del settore ciò implica che la denominazione è tutelata come IGP secondo il diritto unionale applicabile ai regimi di qualità.

Entrata in vigore ed efficacia nell’Unione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Registrazione della IGP

L’articolo 1 iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette il nome «Φασόλια Κατταβιάς Ρόδου» / «Λόπια Κατταβιάς Ρόδου» con la qualifica di IGP.

Classificazione del prodotto

Il nome registrato identifica un prodotto rientrante nella classe 1.6 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativa agli ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati.

Base procedurale della registrazione

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, quale base per l’adozione del regolamento di esecuzione, e rileva che la domanda della Grecia era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

Assenza di opposizioni

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome doveva essere registrato.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheregimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentariagricolturatutela delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche

Testo integrale

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