Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2020/615

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/615 della Commissione del 4 maggio 2020 recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 5 maggio 2020

Normativa europea32020R0615

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/615 determina i dazi all’importazione per alcuni cereali sulla base del regime previsto dal regolamento (UE) n. 642/2010. I dazi sono fissati nell’allegato I, con decorrenza dal 5 maggio 2020, e si fondano sugli elementi di calcolo riportati nell’allegato II. Il provvedimento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e sostituisce, per il periodo di efficacia, la precedente fissazione dei dazi nel settore.

Fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili dal 5 maggio 2020.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione europea dei prodotti cerealicoli elencati all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, in particolare frumento tenero e duro, segale, granturco e sorgo, identificati dai codici NC indicati nell’allegato I. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; i dazi fissati si applicano a decorrere dal 5 maggio 2020 fino alla nuova fissazione successiva. Per i prodotti originari del Canada indicati nell’allegato, si applica la regola speciale di calcolo prevista dall’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 642/2010.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/615 - dazi all’importazione nel settore dei cereali

Il regolamento fissa i dazi all’importazione applicabili ad alcuni cereali a partire dal 5 maggio 2020, in attuazione del sistema previsto dal regolamento (UE) n. 642/2010. Il provvedimento si inserisce nel meccanismo periodico di aggiornamento dei dazi agricoli legati ai prezzi rappresentativi all’importazione e ai prezzi di riferimento del mercato.

Base giuridica e contesto normativo

La Commissione adotta il regolamento richiamando l’articolo 183 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che disciplina l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Nei considerando si evidenzia che, ai sensi del regolamento (UE) n. 642/2010, il dazio all’importazione per determinati prodotti cerealicoli è calcolato a partire dal prezzo d’intervento maggiorato del 55% e ridotto del prezzo cif all’importazione della spedizione, con il limite dell’aliquota della tariffa doganale comune.

Ambito oggettivo e prodotti interessati

Il regolamento riguarda i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, ossia:

  • frumento (grano) tenero e duro;
  • segale;
  • granturco;
  • sorgo.

I prodotti sono identificati dai codici NC indicati nell’allegato I. Il testo precisa inoltre che, per talune categorie originarie del Canada, si applica il regime specifico previsto dall’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 642/2010.

Decorrenza e natura dell’atto

I dazi fissati si applicano dal 5 maggio 2020 fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Dazi fissati nell’allegato I

L’allegato I riporta i livelli del dazio per ciascun codice NC. In sintesi:

  • frumento duro da seme e frumento duro di alta qualità, diverso da quello da seme: 0,00 EUR/t;
  • frumento tenero da seme e frumento tenero di alta qualità, diverso da quello da seme: 0,00 EUR/t;
  • segale da seme e segale non destinata alla semina: 10,40 EUR/t;
  • granturco da seme, diverso dal granturco ibrido, e granturco diverso dal granturco da seme: 10,40 EUR/t;
  • sorgo da granella, nelle categorie indicate: 10,40 EUR/t.

Riduzioni applicabili e casi particolari

L’allegato I richiama due meccanismi di riduzione del dazio:

  • una diminuzione di 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mediterraneo, al di là dello stretto di Gibilterra, o nel Mar Nero, e le merci entrano nell’Unione attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez;
  • una diminuzione di 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in determinati Stati membri o sulle coste atlantiche della penisola iberica e le merci entrano nell’Unione attraverso l’Oceano Atlantico.

Per il granturco, l’allegato prevede inoltre una riduzione forfettaria di 24 EUR/t, ove siano soddisfatte le condizioni dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010. Per i prodotti canadesi espressamente indicati, il dazio è determinato secondo l’articolo 2, paragrafo 5, del medesimo regolamento.

Elementi tecnici di calcolo

L’allegato II contiene gli elementi utilizzati per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I. Sono riportate le medie del periodo di riferimento relative a:

  • quotazioni di mercato per frumento tenero e granturco;
  • premi su diversi mercati di riferimento (Minneapolis, Chicago, Golfo, Grandi Laghi);
  • spese di nolo per le rotte Golfo del Messico-Rotterdam e Grandi laghi-Rotterdam.

Tali elementi confermano che il regolamento opera come aggiornamento tecnico-periodico dei dazi agricoli, coerente con il sistema di calcolo previsto dal regolamento (UE) n. 642/2010.

Disposizioni principali

Fissazione dei dazi all’importazione

L’articolo 1 stabilisce che, a decorrere dal 5 maggio 2020, i dazi all’importazione nel settore dei cereali di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010 sono quelli indicati nell’allegato I, calcolati sulla base degli elementi contenuti nell’allegato II.

Decorrenza ed efficacia

L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Prodotti e aliquote fissate nell’allegato I

Per frumento duro, frumento tenero di alta qualità, segale, granturco e sorgo i dazi sono fissati per lo più a 0,00 EUR/t o a 10,40 EUR/t a seconda del codice NC. In particolare: frumento duro e frumento tenero di alta qualità risultano a 0,00 EUR/t; segale, granturco e sorgo risultano a 10,40 EUR/t. L’allegato richiama anche le riduzioni applicabili in caso di determinati porti di sbarco e le regole speciali per i prodotti originari del Canada.

Riduzioni e regole speciali

L’allegato I prevede una diminuzione del dazio pari a 3 EUR/t o 2 EUR/t in funzione del porto di sbarco e della rotta di ingresso nell’Unione, secondo le condizioni dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010. Per i prodotti canadesi indicati, il dazio è calcolato conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, del medesimo regolamento. È inoltre prevista una riduzione forfettaria di 24 EUR/t per il granturco se sono soddisfatte le condizioni dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.

Elementi di calcolo dei dazi

L’allegato II riporta le medie del periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, con quotazioni di mercato per frumento tenero e granturco e i relativi premi, nonché le spese di nolo Golfo del Messico-Rotterdam e Grandi laghi-Rotterdam. Tali dati costituiscono la base tecnica per la determinazione dei dazi fissati nell’allegato I.

Come è indicizzato

Materieagricolturacommercio internazionaledazi doganaliunione doganale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.