Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2020/617

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/617 della Commissione del 5 maggio 2020 che rinnova l’approvazione della sostanza attiva metalaxil-M e limita l’uso di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0617

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l'approvazione del metalaxil-M fino al 31 maggio 2035, inserendolo nuovamente nell'elenco delle sostanze attive approvate del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Contestualmente introduce una restrizione specifica: le sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti metalaxil-M possono essere seminate solo in serra, a decorrere dal 1 giugno 2021. Il rinnovo è accompagnato da condizioni e avvertenze tecniche su purezza, impurezze, protezione degli operatori, delle acque sotterranee e degli organismi non bersaglio, nonché da un obbligo di ulteriore conferma dell'assenza di attività endocrina entro il 26 maggio 2022.

Rinnova l'approvazione del metalaxil-M come sostanza attiva nei prodotti fitosanitari e limita l'uso delle sementi conciate con prodotti contenenti tale sostanza, modificando l'elenco delle sostanze approvate del regolamento (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Si applica al metalaxil-M, sostanza attiva impiegata nei prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, e agli Stati membri chiamati ad autorizzare prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza. Incide in particolare sulla concia delle sementi con prodotti fitosanitari contenenti metalaxil-M, consentita solo per sementi destinate alla semina in serra. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1 giugno 2020, con la sola restrizione sulle sementi conciate applicabile dal 1 giugno 2021. Non risultano esclusioni generali, ma vi sono condizioni specifiche di purezza, impurezze e gestione del rischio per l'autorizzazione.

Rinnovo dell'approvazione del metalaxil-M

Il regolamento rinnova l'approvazione della sostanza attiva metalaxil-M nell'ambito del sistema europeo di autorizzazione dei prodotti fitosanitari disciplinato dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Il rinnovo discende dall'esito positivo della procedura di riesame, nella quale l'EFSA e la Commissione hanno valutato che, per almeno alcuni impieghi rappresentativi, risultano soddisfatti i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

L'approvazione è fissata dal 1 giugno 2020 al 31 maggio 2035. Il regolamento specifica inoltre che il metalaxil-M è identificato come methyl N-(methoxyacetyl)-N-(2,6-xylyl)-D-alaninate, con numero CAS 70630-17-0 e numero CIPAC 580.

Modifiche dell'elenco delle sostanze approvate

Per coerenza con il rinnovo, il regolamento modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l'elenco delle sostanze attive approvate.

In particolare:

  • nella parte A viene soppressa la voce 37 relativa al metalaxyl-M;
  • nella parte B viene inserita la nuova voce 140, recante i dati aggiornati di approvazione e le relative condizioni specifiche.

Condizioni tecniche di approvazione

L'allegato I disciplina alcuni requisiti tecnici che accompagnano il rinnovo. La sostanza attiva deve presentare una purezza almeno pari a 920 g/kg.

Il materiale tecnico non deve superare i seguenti tenori massimi di impurezze considerate a rischio tossicologico:

  • 2,6-dimetilfenilammina: 0,5 g/kg;
  • 2,2-diossido di 4-metossi-5-metil-5H-[1,2]ossatiolo: 1 g/kg;
  • estere 1-metossicarbonil-etilico dell'acido 2-[(2,6-dimetilfenil)-(2-metossiacetil)-amino] propionico: 0,18 g/kg.

Restrizione sulla concia delle sementi

Il regolamento introduce una restrizione specifica per le sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti metalaxil-M. Tali sementi possono essere seminate solo in serra. La regola risponde ai rischi individuati per volatili e mammiferi derivanti dal consumo di sementi conciate.

La restrizione si applica dal 1 giugno 2021, mentre il regolamento nel suo complesso si applica dal 1 giugno 2020. La scelta di posticipare questa misura è motivata dall'esigenza di garantire un periodo transitorio sufficiente.

Valutazione del rischio e attenzione degli Stati membri

Nell'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni della relazione di riesame sul metalaxil-M, in particolare delle appendici I e II.

Nel valutare o rinnovare le autorizzazioni di prodotti contenenti questa sostanza, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione a:

  • specifiche del materiale tecnico commercialmente prodotto;
  • protezione degli operatori e dei lavoratori, con eventuale uso di adeguati dispositivi di protezione individuale;
  • protezione delle acque sotterranee nelle aree a rischio per caratteristiche del suolo o condizioni climatiche;
  • protezione degli artropodi non bersaglio, degli uccelli e dei mammiferi.

Le condizioni d'impiego devono includere, se opportuno, misure di mitigazione del rischio.

Attività endocrina: obbligo di aggiornamento

Pur ritenendo, sulla base delle informazioni scientifiche disponibili, che il metalaxil-M non presenti proprietà di interferente endocrino, la Commissione impone al richiedente un ulteriore adempimento di conferma.

Entro il 26 maggio 2022 il richiedente deve trasmettere alla Commissione, agli Stati membri e all'EFSA una valutazione aggiornata delle informazioni presentate e, se necessario, ulteriori dati per confermare l'assenza di attività endocrina, secondo i criteri dell'allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2018/605.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si applica dal 1 giugno 2020, salvo l'articolo 3, relativo alla restrizione sulle sementi conciate, che si applica dal 1 giugno 2021.

Il testo precisa infine che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell'approvazione del metalaxil-M

L'approvazione della sostanza attiva metalaxil-M è rinnovata ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Nell'allegato I sono fissati data di approvazione al 1 giugno 2020 e scadenza al 31 maggio 2035.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: la voce 37 relativa al metalaxyl-M è soppressa dalla parte A e sostituita con una nuova voce nella parte B (voce 140), con i dati aggiornati di approvazione e le condizioni specifiche.

Restrizione sull'uso delle sementi conciate

Le sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti metalaxil-M possono essere seminate solo in serra. La disposizione specifica si applica dal 1 giugno 2021, con un periodo transitorio di un anno rispetto all'applicazione generale del regolamento.

Condizioni specifiche di approvazione e gestione del rischio

L'allegato I stabilisce una purezza minima del 920 g/kg e limiti massimi per tre impurezze tossicologicamente rilevanti: 2,6-dimetilfenilammina (0,5 g/kg), 2,2-diossido di 4-metossi-5-metil-5H-[1,2]ossatiolo (1 g/kg) ed estere 1-metossicarbonil-etilico dell'acido 2-[(2,6-dimetilfenil)-(2-metossiacetil)-amino] propionico (0,18 g/kg). Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla specifica del materiale tecnico, alla protezione di operatori e lavoratori, alle acque sotterranee e alla tutela di artropodi non bersaglio, uccelli e mammiferi, prevedendo misure di mitigazione del rischio se opportuno.

Obbligo di ulteriore valutazione sull'attività endocrina

Il richiedente deve presentare entro il 26 maggio 2022 alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare una valutazione aggiornata e, se necessario, ulteriori informazioni per confermare l'assenza di attività endocrina, in conformità all'allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2018/605.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentaretutela dell'ambientesalute dei lavoratori

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.