Regolamento (UE) 2020/625
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/625 of 6 May 2020 amending Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1793 on the temporary increase of official controls and emergency measures governing the entry into the Union of certain goods from certain third countries implementing Regulations (EU) 2017/625 and (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council, and repealing Commission Implementing Regulation (EU) 2015/943 and Commission Implementing Decision 2014/88/EU (Text with EEA relevance)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo organico il sistema UE di controlli rafforzati e misure d’emergenza per l’importazione di alcuni prodotti alimentari e mangimi da Paesi terzi. Alla luce delle notifiche RASFF e delle informazioni sui controlli nazionali, rivede gli allegati del regolamento (UE) 2019/1793, spostando taluni prodotti tra il regime di controllo rafforzato e quello di sospensione dell’ingresso, e introduce nuove condizioni documentali per alcune merci ad alto rischio. Inoltre, trasferisce nel regolamento 2019/1793 le misure già contenute in atti separati su betel leaves dal Bangladesh e dried beans dalla Nigeria, che vengono abrogati.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 su controlli ufficiali rafforzati e misure d’emergenza per l’ingresso nell’Unione di taluni alimenti e mangimi da Paesi terzi, introducendo anche nuove sospensioni e abrogando atti collegati.
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione di determinati alimenti e mangimi, in particolare di origine non animale, provenienti da specifici Paesi terzi elencati negli allegati del regolamento 2019/1793. Riguarda operatori economici, importatori e autorità competenti degli Stati membri incaricate dei controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e nei punti di controllo. Include anche alcuni alimenti composti contenenti prodotti elencati nell’allegato II, quando il contenuto supera il 20%. Sono previste esclusioni per talune partite di alimenti e mangimi con peso netto non superiore a 30 kg, quali campioni commerciali o di laboratorio, articoli da esposizione, bagagli personali per consumo privato, invii non commerciali a persone fisiche e partite per scopi scientifici. Le nuove misure di sospensione riguardano inoltre alimenti destinati sia al mercato sia all’uso privato o al consumo nel territorio doganale dell’Unione.
Modifica del regime UE su controlli rafforzati e misure d’emergenza per l’ingresso di taluni alimenti e mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/625 interviene sul sistema del regolamento (UE) 2019/1793, che disciplina il rafforzamento temporaneo dei controlli ufficiali e le misure speciali di ingresso nell’Unione per taluni prodotti alimentari e mangimi di origine non animale provenienti da Paesi terzi. Il legislatore europeo muove dalle informazioni raccolte tramite RASFF, dai controlli ufficiali degli Stati membri e dai rapporti periodici di non conformità, per aggiornare gli allegati in funzione del rischio effettivo e per concentrare in un unico atto le misure di controllo e le misure di emergenza.
Ambito e logica della disciplina
Il regolamento opera attraverso la modifica integrale del regolamento (UE) 2019/1793, con sostituzione degli allegati I e II e inserimento di un nuovo allegato IIa. L’impostazione è graduata: alcuni prodotti restano soggetti a controlli ufficiali rafforzati; altri, in ragione della gravità del rischio, sono assoggettati a condizioni speciali di ingresso; altri ancora subiscono la sospensione dell’ingresso nell’Unione. La disciplina riguarda sia prodotti destinati alla commercializzazione sia, per le misure di sospensione, anche prodotti destinati all’uso o consumo privato nel territorio doganale dell’Unione.
Esclusioni di modesta entità e chiarimenti sul peso
L’articolo 1 del regolamento 2019/1793 è modificato per chiarire che l’esclusione dal suo campo di applicazione per talune partite si basa sul peso netto, e non più sul peso lordo, con soglia pari a 30 kg. La precisazione è giustificata dal fatto che il rischio sanitario attiene al prodotto e non al suo contenitore o imballaggio. Restano esclusi, entro tale soglia, campioni commerciali o di laboratorio, articoli da esposizione, bagagli personali per consumo privato, invii non commerciali a persone fisiche e partite per fini scientifici.
Prodotti soggetti a controlli rafforzati: aggiornamenti dell’allegato I
L’allegato I viene aggiornato sulla base delle nuove segnalazioni e dei dati di non conformità. Tra gli inserimenti e le modifiche principali figurano:
- agrumi, in particolare oranges, mandarins, clementines, wilkings e ibridi simili, da Turchia, per il rischio di residui di pesticidi;
- spice mixes dal Pakistan, per il rischio di contaminazione da aflatossine;
- beans dal Kenya e dried grapes e pomegranates dalla Turchia, con aumento della frequenza dei controlli di identità e fisici;
- curry leaves dall’India, che passano dall’allegato II all’allegato I, poiché la frequenza di non conformità è diminuita e non giustifica più condizioni speciali di certificazione, fermo restando l’aumento dei controlli;
- raspberries dalla Serbia, dried apricots e apricots otherwise prepared or preserved dalla Turchia, e lemons dalla Turchia, che escono dall’allegato I per il soddisfacente livello di conformità.
Prodotti soggetti a condizioni speciali di ingresso: allegato II
L’allegato II raccoglie i prodotti che richiedono condizioni documentali e di controllo specifiche per l’ingresso nell’Unione. Il regolamento conferma o aggiorna numerose voci, tra cui prodotti a rischio per aflatossine, residui di pesticidi, pentachlorophenol, diossine, Salmonella, residui di solfiti o altre contaminazioni. Tra le novità di rilievo:
- sesamum seeds da Sudan e Uganda, che restano soggetti a controllo rafforzato ma vengono trasferiti nell’allegato II con obbligo di certificato ufficiale attestante assenza di Salmonella in 25 g, con allegazione dei risultati analitici;
- peppers of the Capsicum species (other than sweet) da India e Pakistan, anch’essi trasferiti nell’allegato II con certificazione ufficiale su campionamento e analisi per residui di pesticidi;
- la modifica della descrizione delle sesamum seeds, estesa ai prodotti grezzi e trasformati, e l’allineamento della nomenclatura con il codice doganale corrispondente;
- l’estensione alle groundnut flours and meals e ad alcune forme di oilcake e residui solidi dell’estrazione dell’olio di arachide, per coerenza con il profilo di rischio delle arachidi già elencate.
Nuove sospensioni dell’ingresso: allegato IIa
Il nuovo allegato IIa introduce il divieto di ingresso per due categorie di prodotti:
- foodstuffs containing or consisting of betel leaves (Piper betle) originari o spediti dal Bangladesh, per rischio Salmonella;
- dried beans originari del Nigeria, identificati dai codici CN 0713 35 00, 0713 39 00 e 0713 90 00, per rischio residui di pesticidi. L’articolo 11a stabilisce che gli Stati membri devono proibire l’ingresso di tali prodotti nell’Unione, includendo espressamente anche gli usi privati o il consumo nel territorio doganale dell’Unione.
Trasferimento e abrogazione di atti precedenti
Il regolamento consolida in un unico quadro normativo le misure già previste da due atti separati: il regolamento di esecuzione (UE) 2015/943, relativo ai dried beans dalla Nigeria, e la decisione di esecuzione 2014/88/UE, relativa ai betel leaves dal Bangladesh. Entrambi sono abrogati, mentre i relativi contenuti sono trasferiti nel regolamento (UE) 2019/1793 come modificato. I riferimenti agli atti abrogati devono essere letti come riferimenti al regolamento 2019/1793.
Misure transitorie e tutela dell’affidamento
Per ragioni di certezza del diritto, le partite di sesamum seeds da Sudan e Uganda e di peppers of the Capsicum species (other than sweet) da India e Pakistan che abbiano lasciato il Paese di origine, o il Paese di spedizione se diverso, prima della data di entrata in vigore del regolamento possono essere ammesse nell’Unione senza il certificato ufficiale e senza i risultati delle analisi richiesti. La disciplina evita così effetti retroattivi sfavorevoli su merci già in transito.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, come tipico degli atti regolamentari dell’Unione.
Disposizioni principali
Modifiche all’ambito e alle esclusioni del regolamento 2019/1793
L’articolo 1 del regolamento 2019/1793 è modificato per inserire la nuova nozione di "sospensione dell’ingresso nell’Unione" dei prodotti elencati nell’allegato IIa. È inoltre chiarito che l’esclusione dal campo di applicazione per talune partite vale solo se il peso netto non supera 30 kg, sostituendo il precedente riferimento al peso lordo. Le esclusioni riguardano campioni commerciali o di laboratorio, articoli da esposizione, bagagli personali, invii non commerciali a persone fisiche e partite destinate a fini scientifici.
Nuovo regime di sospensione dell’ingresso per taluni prodotti
È inserito l’articolo 11a nel regolamento 2019/1793, che impone agli Stati membri di vietare l’ingresso nell’Unione degli alimenti e mangimi elencati nell’allegato IIa. Il divieto si applica sia ai prodotti destinati alla commercializzazione nel mercato dell’Unione sia a quelli destinati all’uso o consumo privato nel territorio doganale dell’Unione.
Riformulazione degli allegati I e II e introduzione dell’allegato IIa
Gli allegati I e II del regolamento 2019/1793 sono sostituiti integralmente e viene inserito un nuovo allegato IIa. L’allegato I continua a disciplinare i prodotti soggetti a incremento temporaneo dei controlli ufficiali, mentre l’allegato II elenca i prodotti soggetti a condizioni speciali di ingresso. Il nuovo allegato IIa elenca i prodotti per i quali l’ingresso è sospeso.
Prodotti inseriti, rimossi o ricollocati negli allegati
Per i prodotti che presentano nuovi rischi o non conformità persistenti sono previste modifiche di regime. Sono inclusi nell’allegato I, tra gli altri, gli agrumi da Turchia e le spice mixes dal Pakistan; sono rafforzati i controlli su beans dal Kenya e dried grapes e pomegranates dalla Turchia; curry leaves dall’India passano dall’allegato II all’allegato I; raspberries dalla Serbia, dried apricots e apricots dalla Turchia e lemons dalla Turchia escono dall’allegato I. Sesamum seeds da Sudan e Uganda, e peppers of the Capsicum species (other than sweet) da India e Pakistan, sono trasferiti dall’allegato I all’allegato II con condizioni speciali più stringenti. Betel leaves dal Bangladesh e dried beans dalla Nigeria sono inseriti nell’allegato IIa con sospensione dell’ingresso.
Condizioni speciali documentali per sesamum seeds e peppers
Per sesamum seeds da Sudan e Uganda, ogni partita deve essere accompagnata da un certificato ufficiale attestante che i risultati del campionamento e dell’analisi dimostrano l’assenza di Salmonella in 25 g; i risultati devono essere allegati al certificato. Per i peppers of the Capsicum species (other than sweet) da India e Pakistan, ogni partita deve essere accompagnata da un certificato ufficiale che attesti il campionamento e l’analisi per residui di pesticidi, con esito inferiore ai pertinenti limiti massimi di residui; anche in questo caso i risultati devono essere allegati.
Abrogazione di atti precedenti e coordinamento normativo
Sono abrogati il regolamento di esecuzione (UE) 2015/943, relativo alla sospensione delle importazioni di dried beans dalla Nigeria, e la decisione di esecuzione 2014/88/UE, relativa alla sospensione temporanea delle importazioni dal Bangladesh di prodotti contenenti o consistenti in betel leaves. I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, così da concentrare in un unico atto la disciplina delle misure rafforzate e di emergenza.
Misure transitorie
Le partite di sesamum seeds da Sudan e Uganda e di peppers of the Capsicum species (other than sweet) da India e Pakistan che abbiano lasciato il Paese di origine o di spedizione, se diverso, prima della data di entrata in vigore del regolamento possono entrare nell’Unione senza il certificato ufficiale e senza i risultati del campionamento e delle analisi previsti dagli articoli 10 e 11 del regolamento 2019/1793.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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