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Sentenza

Sentenza n. 63/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Spoleto, sez. lavoro, n. 247 del 28/11/2024, concernente assegnazione carta docenti.

Giustizia amministrativa202500451

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Spoleto, sez. lavoro, n. 247 del 28 novembre 2024, relativa all’assegnazione del beneficio della carta del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero non avesse eseguito la sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, che lo aveva condannato ad attribuirle il beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui, per gli anni scolastici 2019/20, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, oltre alle spese legali. La ricorrente ha dedotto di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997, e documentato il passaggio in giudicato senza tuttavia ricevere il beneficio. Ha quindi chiesto l’assegnazione al Ministero di un termine di sessanta giorni per adempiere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di astreintes ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito chiedendo formalmente il rigetto.

La decisione

Nel corso del giudizio entrambe le parti hanno dichiarato che il Ministero aveva provveduto al pagamento del beneficio economico. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando l’avvenuta soddisfazione della pretesa azionata, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza procedere alla nomina del commissario ad acta né alla condanna ad astreintes. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre oneri e accessori di legge, in favore della ricorrente e del difensore dichiaratosi antistatario, in considerazione della necessità del giudizio di ottemperanza e della sopravvenuta esecuzione dell’obbligo, nonché della semplicità e serialità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico (c.d. bonus “carta del docente”, pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica) per l’aggiornamento e la formazione

    La disposizione costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto alla docente dal giudicato del giudice del lavoro.

  • art. 112 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento dell’azione di ottemperanza volta a ottenere l’esecuzione del giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    È richiamato quale disciplina del giudizio di ottemperanza; il comma 4, lett. e), è indicato come base della richiesta di astreintes.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la richiesta di penalità di mora per l’inosservanza o il ritardo nell’esecuzione del giudicato, richiesta non esaminata in concreto poiché il beneficio è stato successivamente pagato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    È applicato per dichiarare cessata la materia del contendere a seguito dell’integrale soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997

    È indicato come termine che la ricorrente ha dichiarato di avere atteso prima di promuovere il giudizio di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato e la parte ricorrente dichiara di avere conseguito il bene della vita, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L’avvenuta esecuzione del giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza rende non necessarie le richieste accessorie di nomina del commissario ad acta e di applicazione di penalità di mora, in quanto rivolte a fronteggiare un inadempimento non più attuale.
  • L’integrale adempimento dell’amministrazione successivo alla proposizione del giudizio di ottemperanza non esclude, di per sé, la condanna dell’amministrazione alle spese, quando il giudizio si sia reso necessario per ottenere l’esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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