Cassazione Penale, Sentenza n. 3512/2023 del 27/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione del provvedimento della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna di Claudio Crepaldi per resistenza a pubblico ufficiale aggravata, lesioni personali aggravate e danneggiamento. Il ricorso censurava principalmente la valutazione della recidiva e il calcolo della prescrizione: la difesa sosteneva che la prescrizione del reato era maturata il 2.6.2020 durante il pendente giudizio d'appello e che l'applicazione della recidiva non poteva essere fatta con il mero richiamo ai precedenti penali richiamando le Sezioni Unite "Schettino"; inoltre si lamentava carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine alla valenza della recidiva ai fini della prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che la recidiva fosse stata valorizzata dal Tribunale di Novara e non fosse stata impugnata con i motivi di appello, perciò la questione è preclusa in Cassazione. Ha inoltre spiegato che la recidiva, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157 c.p. e sulla sua proroga in presenza di atti interruttivi ai sensi dell'art. 161 c.p. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 99 cod. pen.
Riferito al concetto delle circostanze attenuanti e aggravanti nella determinazione della pena; il Tribunale ha valutato le attenuanti generiche e le aggravanti ai sensi di questo articolo.
art. 133 cod. pen.
Usato dal Tribunale per la valutazione complessiva degli elementi al fine dell'individuazione della pena definitiva; la Corte ha richiamato la valutazione del primo giudice secondo tale norma.
art. 157 cod. pen.
Stabilisce come le circostanze aggravanti o attenuanti incidono sul termine-base della prescrizione; la Corte ha ribadito che la recidiva, essendo aggravante ad effetto speciale, incide sul computo del termine-base.
art. 161 cod. pen.
Regola l'allungamento del termine di prescrizione in presenza di atti interruttivi; la recidiva incide anche su tale proroga secondo la Corte.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna al pagamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso senza ragioni di esonero.
art. 23, comma 8, DL 137/2020
Richiamato in relazione alla trasmissione della requisitoria scritta del Procuratore Generale; non incide sul merito della decisione.
art. 4 Protocollo n. 7 CEDU
Citato nel contesto della giurisprudenza sulla non applicabilità dell'argomentazione CEDU alla disciplina della prescrizione italiana; la Corte ha escluso violazione per l'applicazione della recidiva in questo senso.
Massime di principio
- Se la recidiva (o altra circostanza aggravante) è stata ritenuta dal giudice di primo grado ma non viene espressamente contestata con il motivo di appello, la questione è preclusa in sede di Cassazione e non può essere sollevata ex novo per ottenere il conteggio "al netto" della recidiva ai fini della prescrizione.
- La recidiva, essendo circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul termine-base della prescrizione (art. 157 c.p.) sia sull'entità della sua proroga in caso di atti interruttivi (art. 161 c.p.). Per valutare la maturazione della prescrizione occorre pertanto considerare l'aumento previsto per la recidiva.
- Per ottenere che si consideri estinta la responsabilità per intervenuta prescrizione durante il giudizio d'appello, la difesa deve tempestivamente e specificamente dedurre il motivo nel gravame (atto di appello); non è sufficiente evocare la materia in Cassazione senza aver formato la questione in appello.
- Il richiamo a pronunce delle Sezioni Unite (es. "Schettino") riguarda l'adeguatezza della motivazione sull'applicazione di istituti come la recidiva; tuttavia, se la motivazione del primo giudice è esaustiva e non censurata in appello, la Cassazione la riterrà pacificamente vincolante.
- Un ricorso in Cassazione manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese processuali e al pagamento di somme a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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