Tribunale, Sentenza T-301/20
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 1° marzo 2023. — Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE e Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE contro Commissione europea. — Dumping – Importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 – Dazio antidumping definitivo – Calcolo del valore normale – Articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 – Errore manifesto di valutazione – Pregiudizio – Calcolo del margine di undercutting. — Causa T-301/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di due esportatrici egiziane di prodotti in fibra di vetro contro il regolamento che aveva imposto dazi antidumping definitivi del 20%. Ha ritenuto legittima la scelta della Commissione di correggere i costi di produzione di Hengshi sulla base di un riferimento alternativo, poiché il prezzo dei GFR acquistati da società collegate non era di mercato. Ha inoltre escluso vizi procedurali e ha dichiarato inoperante il secondo motivo relativo al calcolo dell’undercutting e dell’underselling, poiché non avrebbe potuto condurre all’annullamento del dazio.
Annullamento di un regolamento antidumping: legittimità del metodo di costruzione del valore normale e del calcolo del margine di undercutting/underselling per prodotti in fibra di vetro importati dall’Egitto e dalla Cina.
La questione giuridica
Se la Commissione, nel determinare il valore normale costruito ai fini antidumping, potesse discostarsi dai costi contabili di Hengshi per i GFR acquistati da società collegate e sostituirli con un diverso riferimento ragionevole; se abbia commesso errori manifesti di valutazione e violato l’obbligo di motivazione e i diritti della difesa; se il calcolo dell’undercutting e dell’underselling basato per analogia sull’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base potesse invalidare il dazio definitivo.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che, ai fini dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione può ignorare nei conti dell’esportatore il costo di una materia prima acquistata da una società collegata quando tale prezzo non è fissato in condizioni di piena concorrenza; in tal caso, può adeguare il costo sulla base di un altro riferimento ragionevole, senza essere obbligata a usare il costo dell’altro produttore del paese se ritiene che esso non sia utilizzabile. Il Tribunale ha inoltre escluso errori manifesti, violazioni della motivazione e dei diritti di difesa, e ha respinto come inoperante il motivo sul calcolo di undercutting/underselling, poiché l’eventuale errore non avrebbe inciso sull’entità dei dazi antidumping imposti.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 2, paragrafo 5, regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 2, paragrafi 3, 6, 11 e 12, regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 6, regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 9, paragrafo 4, regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 2, paragrafo 9, regolamento (UE) 2016/1036
- Regolamento (UE) 2016/1037
- Articolo 29, paragrafo 6, regolamento (UE) 2016/1037
- Accordo antidumping del 1994 (articolo 2.2.1.1 GATT 1994)
Dazio antidumping sui prodotti in fibra di vetro tessuti o cuciti originari della Cina e dell’Egitto
La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da due società egiziane del gruppo CNBM contro il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492, con cui la Commissione ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti. Il Tribunale, Prima Sezione ampliata, esamina in particolare la correttezza del calcolo del valore normale costruito e del pregiudizio nell’ambito di un’inchiesta antidumping relativa ai GFF (glass fibre fabrics).
Fatti e contesto amministrativo
Hengshi e Jushi sono società stabilite in Egitto e appartenenti al gruppo CNBM. Jushi produceva sia GFF sia GFR (rovings), la materia prima principale per i GFF, vendendo i GFR anche a Hengshi e ad altri acquirenti indipendenti; Hengshi produceva GFF acquistando GFR da Jushi e da altre imprese collegate o indipendenti. A seguito di una denuncia presentata da Tech-Fab Europe per conto di produttori dell’Unione, la Commissione ha aperto un’inchiesta antidumping sulle importazioni di GFF originari di Cina ed Egitto. Dopo verifiche in loco, divulgazioni finali e osservazioni delle parti, la Commissione ha adottato il regolamento impugnato, imponendo un dazio del 20% alle ricorrenti.
Primo motivo: costruzione del valore normale e articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base
Le ricorrenti sostenevano che la Commissione non potesse ignorare i costi dei GFR risultanti dalla contabilità di Hengshi e sostituirli con un prezzo di riferimento diverso. Il Tribunale ricorda che l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento 2016/1036 consente in via eccezionale di discostarsi dai dati contabili quando questi non esprimano adeguatamente i costi di produzione, e che tale eccezione va interpretata restrittivamente.
La Corte ha ritenuto che la Commissione disponesse di elementi sufficienti per escludere che i prezzi pagati da Hengshi a Jushi fossero fissati in condizioni di piena concorrenza: i prezzi intercompany erano sensibilmente inferiori a quelli praticati da Jushi ad acquirenti indipendenti sul mercato egiziano. Il fatto che Jushi realizzasse comunque un profitto non bastava a dimostrare la normalità dell’operazione. Né era vincolante la prassi amministrativa precedente invocata dalle ricorrenti. Il Tribunale ha quindi escluso errori di diritto ed errori manifesti di valutazione.
Seconda parte del primo motivo: volume delle vendite e dazi doganali
Le ricorrenti lamentavano che la Commissione non avesse considerato la differenza di volume tra le vendite di GFR a Hengshi e quelle ad acquirenti indipendenti, né il pagamento di dazi doganali sui GFR venduti a questi ultimi. Il Tribunale ha osservato che il volume può incidere sul prezzo solo caso per caso, e che le ricorrenti non avevano provato alcuno sconto generalizzato legato ai volumi. Quanto ai dazi doganali, le ricorrenti non avevano prodotto prova del loro pagamento nel corso dell’inchiesta antidumping, e la Commissione non poteva usare autonomamente un documento acquisito in un’inchiesta antisovvenzioni parallela, in forza dell’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento 2016/1037. Il Tribunale ha inoltre escluso la violazione dei diritti della difesa, poiché le ricorrenti avevano potuto presentare osservazioni sulla divulgazione finale e sull’ulteriore divulgazione finale.
Terza parte del primo motivo: scelta del riferimento ragionevole
Le ricorrenti contestavano che la Commissione non avesse utilizzato i costi di Jushi, unico altro produttore egiziano di GFR, ma avesse ricostruito il costo sulla base di un altro riferimento ragionevole, cioè i prezzi di Jushi ad acquirenti indipendenti. Il Tribunale ha ritenuto sufficiente la motivazione contenuta nel regolamento impugnato: la Commissione aveva spiegato che i prezzi intercompany erano deflazionati rispetto al mercato e che Jushi era, inoltre, verticalmente integrata, a differenza di Hengshi. In tale contesto, la Commissione poteva escludere i costi di Jushi come non utilizzabili e ricorrere ad altro riferimento ragionevole.
Quarta parte del primo motivo: pretesa doppia contabilizzazione
Le ricorrenti sostenevano che, costruendo il valore normale, la Commissione avesse considerato due volte SGAV e profitti relativi ai GFR di Jushi. Il Tribunale ha definito tale argomento speculativo e non supportato da elementi concreti. Non essendo stata dimostrata la doppia contabilizzazione, non vi era violazione degli articoli 2, paragrafi 3, 6, 11 e 12, del regolamento di base.
Quinta parte del primo motivo: limite del dazio al margine di dumping
Poiché le doglianze sulla costruzione del valore normale erano state respinte, è stata respinta anche la censura secondo cui il dazio antidumping del 20% avrebbe superato il margine di dumping in violazione dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base.
Secondo motivo: undercutting, underselling e pregiudizio
Le ricorrenti contestavano il metodo di calcolo del prezzo all’esportazione, utilizzato per determinare l’undercutting e l’underselling, e ritenevano che ciò inficiassse la valutazione del pregiudizio, del nesso di causalità e dell’ammontare del dazio sufficiente a eliminare il pregiudizio. La Commissione ha però eccepito l’inoperatività del motivo. Il Tribunale ha accolto tale eccezione: anche utilizzando i calcoli alternativi prodotti dalla Commissione in causa, l’aliquota del dazio antidumping non sarebbe cambiata; le ricorrenti non avevano inoltre dimostrato che tali errori potessero incidere sull’eventuale cumulo con dazi compensativi. Il motivo è stato quindi respinto senza esaminarne il merito.
Decisione e spese
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. Le ricorrenti sono state condannate alle spese della Commissione, mentre Tech-Fab Europe eV ha sopportato le proprie spese.
Principi affermati
La sentenza ribadisce che, in materia antidumping, la Commissione dispone di un ampio margine di valutazione, ma deve fondarsi su elementi oggettivi e su una motivazione sufficiente. Se i prezzi praticati tra società collegate non riflettono condizioni di mercato, la Commissione può correggere i costi contabili e ricorrere a un altro riferimento ragionevole, purché spieghi perché i dati alternativi non siano utilizzabili. Inoltre, un motivo è inoperante quando, anche se fondato, non potrebbe comunque determinare l’annullamento del regolamento impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 1 mar 2023Tribunale, Sentenza T-480/20
- Sentenza · 1 mar 2023Tribunale, Sentenza T-540/20
- Sentenza · 1 mar 2023Tribunale, Sentenza T-324/21
- Sentenza · 1 mar 2023Tribunale, Sentenza T-552/21
- Sentenza · 1 mar 2023Tribunale, Ordinanza T-743/22
- Sentenza · 1 mar 2023Corte di giustizia, Ordinanza C-91/22
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →