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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-324/21

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 1° marzo 2023. — Harley-Davidson Europe Ltd e Neovia Logistics Services International contro Commissione europea. — Unione doganale – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Determinazione dell’origine non preferenziale di determinati motocicli prodotti dalla Harley-Davidson – Decisione di esecuzione della Commissione che chiede la revoca di decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine adottate da autorità doganali nazionali – Nozione di “operazioni di trasformazione o lavorazione che non sono economicamente giustificate” – Diritto di essere ascoltato. — Causa T-324/21

Giurisprudenza europea62021TJ0324

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di Harley-Davidson Europe e Neovia contro la decisione della Commissione che chiedeva al Belgio di revocare due decisioni IVO relative a motocicli assemblati in Thailandia. La Corte ha ritenuto che il trasferimento della produzione fosse, in via principale o prevalente, finalizzato ad evitare dazi supplementari dell’Unione, sicché l’operazione non poteva essere considerata economicamente giustificata ai sensi dell’articolo 33 dell’AD-CDU. È stata confermata anche la validità dell’articolo 33 rispetto all’articolo 290 TFUE e sono stati respinti tutti gli altri motivi, pur riconoscendo una violazione del diritto di essere ascoltati priva però di incidenza sul risultato finale.

Determinazione dell’origine non preferenziale di motocicli Harley-Davidson prodotti in Thailandia e legittimità della decisione della Commissione che chiede la revoca di decisioni IVO nazionali adottate in applicazione dell’articolo 33 dell’AD-CDU.

La questione giuridica

Se la Commissione avesse legittimamente ritenuto che il trasferimento della produzione di alcuni motocicli Harley-Davidson dalla Stati Uniti alla Thailandia non fosse "economicamente giustificato" ai sensi dell’articolo 33 dell’AD-CDU perché finalizzato, in via principale o prevalente, ad evitare dazi doganali supplementari dell’Unione; se l’articolo 33 dell’AD-CDU ecceda i limiti della delega ex articolo 290 TFUE o violi i principi di certezza del diritto e proporzionalità; se la decisione impugnata fosse sufficientemente motivata e adottata nel rispetto della procedura consultiva; se vi fossero violazioni dei principi di legittimo affidamento, buona amministrazione, imparzialità, non discriminazione, diritto di essere ascoltato, libertà d’impresa, diritto di proprietà e divieto di sviamento di potere.

Principio di diritto

Il Tribunale ha stabilito che, ai fini dell’articolo 33 dell’AD-CDU, un’operazione di delocalizzazione non è economicamente giustificata quando, sulla base degli elementi disponibili, il suo scopo principale o prevalente è evitare l’applicazione di misure di politica commerciale dell’Unione; in tal caso non occorre bilanciare ulteriori motivi economici addotti dall’operatore. La Commissione può quindi chiedere allo Stato membro di revocare la decisione IVO che riconosca un’origine incompatibile con tale regola; l’articolo 33 dell’AD-CDU è valido perché si limita a precisare e completare l’articolo 60, paragrafo 2, del codice doganale entro la delega conferita dall’articolo 62. Tuttavia, il Tribunale ha anche riconosciuto che la Commissione avrebbe dovuto consentire alle ricorrenti di essere ascoltate prima dell’adozione della decisione, ma ha escluso l’annullamento perché tale omissione non avrebbe potuto ragionevolmente condurre a un esito diverso del procedimento.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 290 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 952/2013 (codice doganale dell’Unione)
  • Articoli 5, 33, 34, 37, 56, 59, 60, 62, 285 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Regolamento delegato (UE) 2015/2446 (AD-CDU)
  • Articolo 33 del regolamento delegato (UE) 2015/2446
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
  • Regolamento (UE) n. 654/2014
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2018/886
  • Regolamento (UE) n. 182/2011
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 16, 17, 41 e 52
  • Regolamento (CE) n. 1049/2001

Determinazione dell’origine non preferenziale di motocicli Harley-Davidson e revoca di decisioni IVO

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Harley-Davidson Europe Ltd e Neovia Logistics Services International contro la decisione di esecuzione (UE) 2021/563, con cui la Commissione ha chiesto al Regno del Belgio di revocare due decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine (IVO). Il contenzioso nasce dal trasferimento in Thailandia della produzione di alcuni motocicli destinati al mercato dell’Unione, in un contesto di dazi doganali supplementari adottati dall’Unione in risposta a misure statunitensi.

Fatti e procedimento amministrativo

Dopo l’istituzione di dazi aggiuntivi dell’Unione sui motocicli originari degli Stati Uniti, Harley-Davidson ha comunicato pubblicamente, nel modulo 8-K presentato alla SEC il 25 giugno 2018, l’intenzione di spostare la produzione di alcuni modelli verso impianti internazionali per evitare l’onere tariffario. La società e Neovia hanno quindi chiesto alle autorità doganali belghe decisioni IVO sull’origine thailandese di tali motocicli; le autorità belghe le hanno rilasciate nel giugno 2019. Informata delle decisioni, la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 11, del codice doganale e, dopo la consultazione del comitato competente secondo la procedura consultiva, ha adottato la decisione impugnata chiedendo la revoca delle IVO.

Normativa rilevante

La decisione si fonda sul codice doganale dell’Unione, in particolare sugli articoli 59, 60, 62, 33, 34, 37 e 285 del regolamento (UE) n. 952/2013. Centrale è l’articolo 60, paragrafo 2, che attribuisce l’origine al paese dell’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, e l’articolo 33 dell’AD-CDU (regolamento delegato (UE) 2015/2446), che precisa quando una trasformazione o lavorazione non è economicamente giustificata perché effettuata allo scopo di evitare misure di politica commerciale. La sentenza richiama anche il regolamento (UE) n. 654/2014 e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 sulle contromisure commerciali dell’Unione, nonché il regolamento (UE) n. 182/2011 per la procedura consultiva.

Questioni giuridiche esaminate

Le ricorrenti hanno dedotto sei motivi, incentrati su:

  • errore nell’interpretazione dell’articolo 33 dell’AD-CDU;
  • illegittimità dell’articolo 33 per eccesso di delega ex articolo 290 TFUE;
  • violazione dell’obbligo di motivazione e della procedura consultiva;
  • errore manifesto di valutazione;
  • violazione di principi generali e della Carta dei diritti fondamentali;
  • sviamento di potere a fini politici.

Interpretazione dell’articolo 33 dell’AD-CDU

Il Tribunale ha interpretato l’articolo 33 nel senso che il termine "scopo" va inteso come scopo principale o prevalente, non necessariamente esclusivo. Quando, sulla base degli elementi disponibili, risulta che la delocalizzazione è stata effettuata principalmente per evitare l’applicazione di misure di politica commerciale dell’Unione, l’operazione deve essere considerata non economicamente giustificata. In questa prospettiva, non è necessario procedere a un bilanciamento tra molteplici motivi economici: la presenza di uno scopo prevalente elusivo è sufficiente.

Applicazione al caso concreto

La Corte ha valorizzato soprattutto il contenuto del modulo 8-K: lì Harley-Davidson dichiarava espressamente che il trasferimento della produzione era volto a evitare l’onere tariffario derivante dai nuovi dazi. Tale dichiarazione, letta nel contesto temporale immediatamente successivo all’adozione del regolamento 2018/886, ha consentito di presumere che lo scopo principale della delocalizzazione fosse evitare le misure dell’Unione. Le ricorrenti non hanno fornito elementi concreti, anteriori o contemporanei, idonei a dimostrare un diverso motivo principale di natura commerciale o industriale.

Validità dell’articolo 33 dell’AD-CDU e delega ex articolo 290 TFUE

Il Tribunale ha respinto la tesi secondo cui l’articolo 33 eccederebbe la delega conferita alla Commissione. Ha rilevato che il requisito della giustificazione economica è già previsto dal codice doganale e che l’AD-CDU si limita a completare l’articolo 60, paragrafo 2, chiarendo una condizione applicativa, senza modificare un elemento essenziale della disciplina. L’articolo 33 è quindi stato ritenuto conforme all’articolo 290 TFUE.

Certenza del diritto, proporzionalità e motivazione

Le censure fondate sulla certezza del diritto e sulla proporzionalità sono state respinte, poiché si basavano su una lettura errata dell’articolo 33, che non introduce un generico bilanciamento di motivi ma una regola chiara: se lo scopo principale è eludere misure commerciali, l’operazione non è economicamente giustificata. Anche l’obbligo di motivazione è stato ritenuto rispettato: la decisione impugnata indicava in modo sufficientemente chiaro il nesso tra il trasferimento produttivo e l’elusione dei dazi, consentendo alle ricorrenti di comprendere la ragione della revoca richiesta e al giudice di controllarne la legittimità.

Procedura consultiva e ruolo del comitato del codice doganale

Il Tribunale ha ricordato che, nella procedura consultiva prevista dal regolamento n. 182/2011, la Commissione deve tenere nella massima considerazione il parere e i dibattiti in comitato, ma non ne è vincolata. La consultazione scritta era consentita e, nel caso concreto, la maggioranza degli Stati membri era rimasta silente, con effetto di assenso tacito. Le osservazioni contrarie di alcuni Stati membri sono state considerate, ma non hanno impedito l’adozione della decisione.

Diritti della difesa: diritto di essere ascoltati e buon andamento

Il Tribunale ha riconosciuto che la Commissione non aveva sentito le ricorrenti prima di adottare la decisione, pur trattandosi di un atto individuale pregiudizievole. Ha però negato l’annullamento, perché le ricorrenti non hanno dimostrato che l’esercizio di quel diritto avrebbe potuto condurre a un risultato diverso. Quanto al termine ragionevole, il Tribunale ha ritenuto non eccessivo l’intervallo tra la notifica delle IVO alla Commissione e l’avvio del procedimento, anche alla luce del carattere inedito del ricorso della Commissione al potere di cui all’articolo 34, paragrafo 11, del codice doganale.

Legittimo affidamento, non discriminazione, libertà d’impresa e diritto di proprietà

Il legittimo affidamento è stato escluso perché le decisioni IVO devono comunque rispettare il diritto dell’Unione e non possono creare un affidamento contrario a una norma chiara. La censura di discriminazione è stata ritenuta in larga parte rivolta contro il regolamento 2018/886 e non contro la decisione impugnata. Sono stati inoltre respinti i motivi relativi alla libertà d’impresa e al diritto di proprietà, mancando prova concreta di una limitazione sproporzionata imputabile alla decisione della Commissione.

Sviamento di potere

Il Tribunale ha escluso che la Commissione abbia agito per fini politici diversi da quelli dichiarati. Le ricorrenti non hanno fornito indizi oggettivi, pertinenti e concordanti tali da dimostrare uno sviamento di potere. Gli elementi di stampa richiamati non erano sufficienti, anche perché non riguardavano direttamente la decisione impugnata.

Dispositivo

Il ricorso è stato respinto integralmente e le ricorrenti sono state condannate alle spese. Il Tribunale non ha accolto neppure la richiesta di misure di organizzazione del procedimento o istruttorie, ritenendo il fascicolo già sufficiente per decidere.

Come è indicizzato

Materieunione doganaleorigine non preferenziale delle mercimisure di politica commercialeprocedura amministrativa dell’unione europeadiritti della difesa

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