Tribunale, Sentenza T-540/20
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 1° marzo 2023 (Estratti). — Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE contro Commissione europea. — Sovvenzioni – Importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/870 – Dazio compensativo definitivo e riscossione definitiva del dazio compensativo provvisorio – Diritti della difesa – Imputabilità della sovvenzione – Errore manifesto di valutazione – Sistema di restituzione dei dazi all’importazione – Trattamento fiscale delle perdite sui cambi – Calcolo del margine di undercutting. — Causa T-540/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Jushi Egypt contro il regolamento che ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di GFR dall’Egitto. La questione centrale riguardava l’imputabilità all’Egitto di contributi finanziari erogati da entità pubbliche cinesi nell’ambito della zona SETC. Il Tribunale ha ritenuto che, alla luce del regolamento antisovvenzioni di base e dell’accordo SMC, la Commissione potesse considerare tali contributi imputabili alla pubblica amministrazione egiziana. Di conseguenza, il dazio compensativo definitivo è stato confermato.
Impugnazione del dazio compensativo definitivo imposto sulle importazioni di fibre di vetro dall’Egitto: imputabilità a un governo del paese d’origine di contributi finanziari erogati da entità pubbliche cinesi nella zona SETC.
La questione giuridica
Se, ai fini della definizione di "sovvenzione" nel regolamento antisovvenzioni di base e nell’accordo SMC, un contributo finanziario concesso da organismi pubblici di uno Stato terzo possa essere imputato alla pubblica amministrazione del paese d’origine o di esportazione; se la Commissione abbia correttamente interpretato il requisito territoriale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1037; e se vi siano violazioni dei diritti della difesa o errori manifesti nella valutazione dei fatti relativi alla zona SETC, al sistema di restituzione dei dazi all’importazione, al trattamento fiscale delle perdite su cambi e al calcolo dell’undercutting.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che il regolamento antisovvenzioni di base, interpretato alla luce dell’accordo SMC, non osta a che un contributo finanziario concesso da entità pubbliche di un paese terzo sia imputato alla pubblica amministrazione del paese d’origine o di esportazione quando ciò risulti da specifici elementi di prova, come nel caso della zona SETC gestita congiuntamente da Egitto e Cina. In tale contesto, la nozione di "pubblica amministrazione" non impone che il contributo finanziario provenga direttamente da un ente situato nel territorio del paese d’origine o di esportazione, e il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
- articolo 263 TFUE
- regolamento (UE) 2016/1037
- articolo 2, lettera b), regolamento (UE) 2016/1037
- articolo 3, punto 1, lettera a), regolamento (UE) 2016/1037
- articolo 4, paragrafi 2 e 3, regolamento (UE) 2016/1037
- articolo 10, paragrafi 7, regolamento (UE) 2016/1037
- articolo 13, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/1037
- articolo 28, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/1037
- accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (accordo SMC)
- articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto 1, accordo SMC
- articoli 13 e 18, accordo SMC
- articolo XVI del GATT 1994
Dazio compensativo definitivo sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro originari dell’Egitto
La sentenza riguarda un ricorso di annullamento proposto da Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE contro il regolamento di esecuzione (UE) 2020/870 della Commissione, con cui è stato istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto. La controversia si inserisce in un’inchiesta antisovvenzioni relativa ai GFR e si concentra soprattutto sulla qualificazione giuridica di taluni contributi finanziari erogati nel contesto della zona di cooperazione economica e commerciale sino-egiziana di Suez (zona SETC).
Fatti e contesto economico
La ricorrente è una società egiziana controllata da azionisti cinesi, operante nella produzione ed esportazione di GFR e GFF. Essa è stabilita nella zona SETC, sviluppata congiuntamente da Egitto e Cina e successivamente integrata nella più ampia zona economica del Canale di Suez. Il Tribunale ricostruisce la progressiva evoluzione della zona, evidenziando il ruolo dell’accordo di cooperazione del 2016 tra i due governi, il sostegno finanziario cinese al progetto e il coordinamento istituzionale attraverso Egypt TEDA e meccanismi di consultazione a più livelli.
Procedimento amministrativo e misure antidusidio
A seguito di una denuncia dell’APFE, la Commissione ha aperto nel 2019 un’inchiesta antisovvenzioni sulle importazioni di GFR dall’Egitto ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1037. Nel corso del procedimento la Commissione ha raccolto osservazioni, effettuato verifiche in loco, modificato l’avviso di apertura per includere ulteriori presunti programmi di sovvenzione e adottato prima un dazio provvisorio dell’8,7% e poi, con il regolamento impugnato, un dazio definitivo del 13,1% nei confronti della ricorrente.
Questioni giuridiche esaminate
La parte centrale della causa concerne la seconda parte del primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente contestava l’interpretazione dell’articolo 3, punto 1, lettera a), e dell’articolo 2, lettera b), del regolamento antisovvenzioni di base. In particolare, sosteneva che il contributo finanziario dovesse provenire dal territorio del paese d’origine o di esportazione e che non fosse possibile attribuire al governo egiziano i contributi erogati da entità cinesi. La ricorrente deduceva anche un’erronea applicazione delle regole dell’OMC e dell’accordo SMC, nonché la non pertinenza dell’articolo 11 degli articoli della Commissione di diritto internazionale sulla responsabilità degli Stati.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama anzitutto la struttura del regolamento (UE) 2016/1037: la nozione di sovvenzione presuppone un contributo finanziario della pubblica amministrazione del paese d’origine o di esportazione e il conferimento di un vantaggio. Vengono richiamati in particolare l’articolo 2, lettera b), l’articolo 3, punto 1, lettera a), il considerando 5, nonché gli articoli 10, paragrafo 7, e 13, paragrafo 1. In secondo luogo, il Tribunale fa riferimento all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto 1, dell’accordo SMC, agli articoli 13 e 18 dello stesso accordo e all’articolo XVI del GATT 1994, sottolineando che il regolamento di base intende recepire nella massima misura possibile i termini dell’accordo OMC.
Ragionamento del Tribunale sull’imputabilità del contributo finanziario
Il Tribunale osserva che la definizione di "pubblica amministrazione" contenuta nell’articolo 2, lettera b), del regolamento antisovvenzioni di base non esclude che un contributo finanziario erogato da un soggetto pubblico straniero possa essere imputato alla pubblica amministrazione del paese d’origine o di esportazione, se ciò sia dimostrato con specifici elementi probatori. Il riferimento, nel considerando 5, al contributo finanziario "nel territorio di un paese" non implica infatti che il sostegno debba provenire direttamente da un’autorità nazionale del paese esportatore.
Il Tribunale attribuisce rilievo decisivo alle circostanze concrete della zona SETC: dichiarazioni di presidenti egiziani che qualificano il progetto come essenziale per la cooperazione bilaterale, l’inserimento nella strategia cinese "One Belt, One Road", l’accordo di cooperazione del 2016, il meccanismo di governance congiunto e il ruolo di Egypt TEDA, controllata per l’80% dalla Cina. Tali elementi dimostrano, secondo il Tribunale, una costruzione economica e giuridica sviluppata in stretta collaborazione tra Egitto e Cina, tale da consentire al governo cinese di concedere direttamente agevolazioni alle imprese cinesi stabilite nella zona. Escludere questa struttura dall’ambito di applicazione del regolamento antisovvenzioni di base ne comprometterebbe l’effetto utile.
Interpretazione alla luce dell’accordo SMC
Il Tribunale conferma che il regolamento di base va interpretato, per quanto possibile, in conformità con l’accordo SMC, poiché il legislatore dell’Unione ha inteso recepirne i termini e l’articolo 3 del regolamento è sostanzialmente identico all’articolo 1 dell’accordo. La formulazione dell’accordo SMC, che fa riferimento a un contributo finanziario di un governo o di un organismo pubblico nel territorio di "un" membro OMC, non esclude la possibilità di imputazione di un contributo proveniente da un altro Stato, purché ricondotto al membro interessato sulla base di elementi di prova. Anche gli articoli 13 e 18 dell’accordo non ostano a tale lettura, poiché le consultazioni e gli impegni possono riguardare sovvenzioni imputabili al membro interessato.
Irrilevanza dell’articolo 11 degli articoli della CDI
Poiché la Commissione ha correttamente interpretato il regolamento antisovvenzioni di base alla luce dell’accordo SMC, il Tribunale considera inoperante la questione relativa alla mancata applicazione dell’articolo 11 degli articoli della Commissione di diritto internazionale sulla responsabilità degli Stati. Di conseguenza, questa censura non incide sull’esito del motivo principale.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Jushi Egypt viene condannata alle spese, oltre a quelle della Commissione, mentre l’APFE sopporta le proprie spese. La decisione conferma dunque la legittimità del dazio compensativo definitivo imposto dalla Commissione sulle importazioni di GFR originarie dell’Egitto, almeno per quanto riguarda i motivi esaminati nella parte pubblicata della sentenza.
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