Tribunale, Sentenza T-480/20
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 1° marzo 2023 (Estratti). — Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE e Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE contro Commissione europea. — Sovvenzioni – Importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 – Dazio compensativo definitivo – Calcolo dell’importo della sovvenzione – Imputabilità della sovvenzione – Diritti della difesa – Errore manifesto di valutazione – Sistema di restituzione dei dazi all’importazione – Trattamento fiscale delle perdite sui cambi – Calcolo del margine di undercutting. — Causa T-480/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Hengshi e Jushi contro il regolamento di esecuzione (UE) 2020/776, che imponeva dazi compensativi definitivi sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro originari della Cina e dell’Egitto. La questione centrale riguardava l’imputabilità all’Egitto di contributi finanziari connessi alla zona economica sino-egiziana di Suez, pur provenendo materialmente da entità cinesi. Il Tribunale ha ritenuto legittima l’interpretazione della Commissione e ha confermato il dazio compensativo del 10,9%.
Impugnazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/776: imputabilità a un paese d’origine/esportazione di contributi finanziari concessi da un paese terzo in una zona economica congiunta e legittimità del dazio compensativo definitivo sui prodotti in fibra di vetro dall’Egitto.
La questione giuridica
Se, ai fini dell’articolo 3, punto 1, lettera a), e dell’articolo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1037, un contributo finanziario erogato da entità pubbliche di un paese terzo possa essere imputato alla pubblica amministrazione del paese d’origine o di esportazione dei prodotti; se l’interpretazione della Commissione sia compatibile con il diritto UE e con l’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (accordo SMC); e se fossero stati violati i diritti della difesa o commessi errori manifesti di valutazione nel calcolo della sovvenzione e degli altri elementi del dazio compensativo.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che il regolamento antisovvenzioni di base non esclude che un contributo finanziario concesso da enti pubblici di un paese terzo possa essere imputato alla pubblica amministrazione del paese d’origine o di esportazione quando, alla luce di elementi probatori specifici, la costruzione economico-giuridica considerata è stata istituita e gestita in stretta cooperazione tra i due Stati e consente al paese d’origine di concedere indirettamente agevolazioni alle imprese stabilite nella zona. Poiché il regolamento (UE) 2016/1037 mira a recepire, per quanto possibile, l’accordo SMC e l’articolo 3 di tale regolamento corrisponde sostanzialmente all’articolo 1 dell’accordo SMC, la Commissione poteva interpretare la nozione di sovvenzione in modo coerente con tale accordo; pertanto il ricorso è stato respinto e il dazio compensativo definitivo del 10,9% è rimasto valido per le ricorrenti.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Regolamento (UE) 2016/1037
- Articolo 2, lettera b), regolamento (UE) 2016/1037
- Articolo 3, punto 1, lettera a), regolamento (UE) 2016/1037
- Articolo 4, paragrafi 2 e 3, regolamento (UE) 2016/1037
- Articolo 10, paragrafo 7, regolamento (UE) 2016/1037
- Articolo 13, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/1037
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/776
- Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (accordo SMC)
- Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto 1, accordo SMC
- Articolo 13, paragrafi 1, 2 e 4, accordo SMC
- Articolo 18, paragrafo 1, lettera a), accordo SMC
- Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati
- Articolo 31, paragrafi 1 e 3, convenzione di Vienna
- Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti (articoli dell’ILC)
- Articolo 11 articoli dell’ILC
- Articoli 16-18 articoli dell’ILC
Sovvenzioni e imputabilità di contributi finanziari in una zona economica sino-egiziana
La sentenza riguarda un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE proposto da due società egiziane del gruppo CNBM contro il regolamento di esecuzione (UE) 2020/776, con cui la Commissione ha istituito dazi compensativi definitivi sulle importazioni nell’Unione di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti o cuciti originari della Cina e dell’Egitto. Il nodo giuridico principale è se contributi finanziari provenienti da entità cinesi, ma inseriti in una struttura di cooperazione bilaterale nella zona SETC, possano essere considerati sovvenzioni imputabili all’Egitto quale paese d’origine o di esportazione.
Fatti e procedimento amministrativo
Le ricorrenti, Hengshi e Jushi, sono società costituite secondo il diritto egiziano ma partecipate da entità cinesi e attive nella produzione ed esportazione di GFF e GFR. Esse operano nella zona di cooperazione economica e commerciale sino-egiziana di Suez, sviluppata congiuntamente da Cina ed Egitto e poi integrata nella zona economica del Canale di Suez disciplinata dalla legge egiziana n. 83/2002.
La Commissione ha avviato l’inchiesta antisovvenzioni a seguito di una denuncia presentata da Tech-Fab Europe eV ai sensi del regolamento (UE) 2016/1037. L’inchiesta ha riguardato il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2018; le ricorrenti e il governo egiziano hanno presentato osservazioni, risposte ai questionari e risposte a richieste di informazioni, con visite di verifica presso i locali delle imprese e delle collegate. Il 12 giugno 2020 la Commissione ha adottato il regolamento impugnato, imponendo un dazio compensativo definitivo del 10,9%.
Contesto della zona SETC e cooperazione sino-egiziana
Il Tribunale descrive in dettaglio la genesi e lo sviluppo della zona SETC: memorandum d’intesa del 1997, classificazione come zona economica speciale nel 2002, creazione di Egypt TEDA con partecipazione pubblica cinese ed egiziana, estensione della zona nel 2013 e accordo di cooperazione del 2016 tra i governi cinese ed egiziano. Secondo il regolamento impugnato, la zona è sviluppata conformemente alle strategie nazionali dei due Stati: da un lato l’iniziativa cinese “One Belt, One Road”, dall’altro il piano egiziano di sviluppo del corridoio del Canale di Suez.
In tale contesto, il governo egiziano fornisce terreni, manodopera e agevolazioni fiscali, mentre il governo cinese fornisce sostegno finanziario a Egypt TEDA e alle imprese cinesi operanti nella zona. La Commissione ha inoltre considerato dichiarazioni presidenziali, il meccanismo di consultazione a tre livelli per l’attuazione dell’accordo del 2016 e il ruolo di Egypt TEDA quale soggetto controllato per l’80% dal governo cinese.
Questioni giuridiche sottoposte al Tribunale
Le ricorrenti sostenevano, in sostanza, che:
- l’articolo 3, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1037 richiederebbe che il contributo finanziario, e non solo la pubblica amministrazione, sia situato nel territorio del paese d’origine o di esportazione;
- la Commissione avrebbe fatto erroneo ricorso alle norme OMC per interpretare il regolamento antisovvenzioni di base;
- anche applicando l’accordo SMC, non sarebbe possibile attribuire a un governo gli atti di un altro Stato;
- l’articolo 11 degli articoli dell’ILC non sarebbe una norma pertinente per l’interpretazione dell’accordo SMC.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama in particolare il regolamento (UE) 2016/1037, e segnatamente gli articoli 2, lettera b), 3, punto 1, lettera a), 4, paragrafi 2 e 3, 10, paragrafo 7, e 13, paragrafo 1. Richiama inoltre l’accordo SMC, con particolare riferimento all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto 1, nonché agli articoli 13 e 18. Sul piano interpretativo sono richiamati la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati e gli articoli dell’ILC, in particolare l’articolo 11.
Ragionamento del Tribunale sull’articolo 3 del regolamento antisovvenzioni di base
Il Tribunale osserva che l’articolo 3 del regolamento 2016/1037 subordina l’esistenza di una sovvenzione a due elementi: un contributo finanziario della pubblica amministrazione del paese d’origine o di esportazione e il conferimento di un vantaggio. L’articolo 2, lettera b), definisce la pubblica amministrazione come qualsiasi ente pubblico entro il territorio del paese d’origine o di esportazione, ma tale definizione non esclude che un contributo finanziario possa essere imputato a tale pubblica amministrazione sulla base di elementi di prova specifici.
Il considerando 5 del regolamento conferma che il contributo finanziario deve essere “nel territorio di un paese”, ma ciò non implica che esso debba provenire direttamente dalla pubblica amministrazione del paese d’origine o di esportazione. Ne consegue che il regolamento non esclude l’imputazione alla pubblica amministrazione nazionale di un contributo erogato da un soggetto di un paese terzo.
Applicazione al caso concreto della zona SETC
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene decisivi gli elementi di contesto raccolti dalla Commissione. In particolare, la zona SETC è stata istituita e sviluppata attraverso una stretta cooperazione sino-egiziana al più alto livello politico; l’accordo di cooperazione del 2016 consente alla Cina di applicare proprie leggi nella zona, prevede sostegno politico e agevolazioni per la zona di cooperazione e incoraggia gli istituti finanziari cinesi a finanziare i progetti di investimento al suo interno.
Il Tribunale sottolinea inoltre il meccanismo amministrativo congiunto, il controllo cinese su Egypt TEDA e il fatto che il sostegno finanziario alle società cinesi stabilite in Egitto fosse particolarmente significativo. In tali condizioni, la zona SETC costituisce una costruzione economico-giuridica che consente al governo cinese di concedere direttamente agevolazioni alle imprese cinesi ivi stabilite; escludere tale situazione dall’ambito del regolamento antisovvenzioni di base ne comprometterebbe l’effetto utile.
Interpretazione alla luce dell’accordo SMC e delle norme OMC
Il Tribunale ricorda che il regolamento 2016/1037 mira, secondo il suo considerando 3, a recepire nella massima misura possibile i termini dell’accordo SMC e che l’articolo 3 del regolamento è ampiamente identico, per formulazione e sostanza, all’articolo 1 dell’accordo SMC. Di conseguenza, le disposizioni del regolamento devono essere interpretate, per quanto possibile, alla luce di quelle corrispondenti dell’accordo SMC.
Quanto all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto 1, dell’accordo SMC, il Tribunale rileva che la formula “nel territorio di un membro” non esclude che un contributo finanziario erogato da un paese terzo possa essere imputato al membro del paese d’origine o di esportazione. Analogamente, gli articoli 13 e 18 dell’accordo SMC non impediscono di considerare imputabili al membro le sovvenzioni di cui i suoi prodotti potrebbero essere oggetto in un’inchiesta. Per questo motivo, la discussione sull’articolo 11 degli articoli dell’ILC è stata ritenuta inoperante.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Le ricorrenti sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione; l’interveniente Tech-Fab Europe eV sopporta le proprie spese.
Principi affermati
La pronuncia conferma che, nel diritto antisovvenzioni dell’Unione, l’analisi della nozione di sovvenzione non si esaurisce in una lettura puramente territoriale e formale della nozione di pubblica amministrazione. Quando una struttura economico-giuridica è concepita e gestita da due Stati in stretta cooperazione, il contributo finanziario di enti di uno Stato terzo può essere imputato allo Stato d’origine o di esportazione se gli elementi di prova lo giustificano. La sentenza consolida inoltre l’orientamento secondo cui il regolamento (UE) 2016/1037 va interpretato, per quanto possibile, in coerenza con l’accordo SMC.
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