Corte di giustizia, Ordinanza C-91/22
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 1° marzo 2023. — Edison Next SpA contre Ministero della Transizione ecologica e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Requisiti di presentazione del contesto fattuale della controversia oggetto del procedimento principale, nonché delle ragioni che giustificano la necessità di una risposta della Corte alle questioni pregiudiziali – Mancanza di precisazioni sufficienti – Irricevibilità manifesta. — Causa C-91/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non è entrata nel merito delle questioni sull’assegnazione gratuita di quote di emissione e sulla nozione di impianto di produzione di elettricità. Ha rilevato che il rinvio del TAR Lazio era privo di sufficienti precisazioni sui fatti, sul diritto nazionale e sulle ragioni del dubbio interpretativo o di validità. Per questo la domanda è stata dichiarata manifestamente irricevibile ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura.
Rinvio pregiudiziale dichiarato manifestamente irricevibile per insufficiente esposizione del contesto fattuale e delle ragioni del quesito, in una controversia su assegnazione gratuita di quote di emissione e competenza del Tribunale UE.
La questione giuridica
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza: 1) se la deliberazione del comitato nazionale relativa all’inclusione/esclusione di un impianto nell’elenco per l’assegnazione gratuita di quote CO2 possa essere autonomamente impugnata dinanzi al Tribunale dell’Unione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE; 2) se, in subordine, sia impugnabile la decisione della Commissione di rifiutare l’inclusione dell’impianto nell’elenco ai sensi del regolamento delegato 2019/331; 3) se la nozione di "impianto di produzione di elettricità" dell’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87 comprenda impianti che producono solo in minima parte energia elettrica cogenerativa non ad alto rendimento; 4) se tale interpretazione sia compatibile con i principi di proporzionalità e di parità di trattamento/concorrenza.
Principio di diritto
La Corte dichiara manifestamente irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale quando il giudice del rinvio non espone con precisione sufficiente i fatti rilevanti, il quadro normativo nazionale e le ragioni che lo inducono a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione, impedendo così alla Corte di fornire una risposta utile e agli interessati di presentare osservazioni informate. In tali condizioni, le questioni relative alla competenza del Tribunale UE e all’interpretazione dell’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87 non possono essere esaminate nel merito; resta salva la facoltà del giudice nazionale di riproporre un nuovo rinvio corredato degli elementi necessari.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 263, quarto comma, TFUE
- Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte
- Direttiva 2003/87/CE
- Direttiva (UE) 2018/410
- Regolamento delegato (UE) 2019/331
- Articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE
- Articolo 11 della direttiva 2003/87/CE
- Articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87/CE
Rinvio pregiudiziale dichiarato manifestamente irricevibile in materia di quote di emissione
La Corte, con ordinanza della Decima Sezione del 1° marzo 2023, si pronuncia su un rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio relativo al sistema europeo di scambio delle quote di emissione e, in particolare, all’assegnazione gratuita per il periodo 2021-2025. La Corte non esamina il merito delle questioni, poiché ritiene la domanda manifestamente irricevibile per difetto di contenuto essenziale della decisione di rinvio.
Fatti e procedimento principale
La controversia principale oppone Edison Next SpA, già Fenice – Qualità per l’ambiente SpA, al Ministero della Transizione ecologica, al Ministero dello Sviluppo economico e al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE, con la partecipazione di Hera SpA e FCA Italy SpA. La società contesta gli atti con cui l’impianto di Mirafiori è stato qualificato come "impianto di produzione di elettricità" e, per tale ragione, escluso dall’assegnazione gratuita di quote di emissione.
Con nota del 21 ottobre 2020 il comitato nazionale ha comunicato che, all’esito dell’istruttoria svolta con la Commissione, l’impianto di Mirafiori rientrava nella definizione di cui all’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87 e non poteva quindi ricevere quote gratuite. Successivamente, con la decisione n. 42/2021 pubblicata il 12 aprile 2021, il comitato ha aggiornato l’elenco nazionale degli impianti senza attribuire alcuna quota gratuita all’impianto. Il TAR Lazio ha quindi sospeso il giudizio e ha sottoposto quattro quesiti pregiudiziali alla Corte.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto l’articolo 94 del proprio regolamento di procedura, che impone alla domanda di rinvio di contenere:
- un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia e dei fatti rilevanti;
- il contenuto delle norme nazionali applicabili e, se del caso, della giurisprudenza nazionale;
- l’esposizione dei motivi che inducono il giudice del rinvio a chiedere l’interpretazione o la validità del diritto dell’Unione, nonché il nesso tra tali disposizioni e la normativa nazionale.
Sono poi richiamati l’articolo 267 TFUE, che fonda il meccanismo di cooperazione tra giudici nazionali e Corte di giustizia, e l’articolo 263, quarto comma, TFUE, evocato dal giudice del rinvio per la questione della competenza del Tribunale dell’Unione. Quanto al diritto sostanziale, la Corte menziona la direttiva 2003/87, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/410, in particolare:
- l’articolo 3, lettera u), sulla definizione di "impianto di produzione di elettricità";
- l’articolo 10 bis, paragrafo 3, che esclude in linea di principio tali impianti dall’assegnazione gratuita di quote;
- l’articolo 11, paragrafo 1, relativo alla trasmissione degli elenchi degli impianti e delle quote gratuite.
È inoltre citato il regolamento delegato (UE) 2019/331, invocato dal giudice nazionale con riferimento al meccanismo di interlocuzione con la Commissione per la formazione dell’elenco degli impianti idonei all’assegnazione gratuita.
Le questioni sottoposte dal giudice del rinvio
Il TAR Lazio chiedeva, in sintesi, se:
- la deliberazione del comitato nazionale sull’inclusione dell’impianto nell’elenco per le quote gratuite potesse essere impugnata autonomamente dinanzi al Tribunale dell’Unione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE;
- in subordine, il privato direttamente leso potesse impugnare la decisione della Commissione che avrebbe rifiutato l’inclusione dell’impianto nell’elenco;
- la nozione di "impianto di produzione di elettricità" comprendesse anche impianti che producono in minima parte energia elettrica cogenerativa non ad alto rendimento, pur disponendo di più fonti di energia termica con caratteristiche idonee all’assegnazione gratuita;
- una simile interpretazione fosse compatibile con i principi di proporzionalità e di parità di trattamento/concorrenza.
Ragionamento della Corte sulla ricevibilità
La Corte ricorda che il rinvio pregiudiziale è uno strumento di cooperazione e che il giudice nazionale deve fornire alla Corte tutti gli elementi necessari per rispondere utilmente e consentire agli interessati di presentare osservazioni. Tali requisiti, codificati dall’articolo 94 del regolamento di procedura, devono essere rispettati scrupolosamente.
Nel caso di specie, la Corte rileva due carenze decisive:
- per le prime due questioni, l’esposizione dei fatti è troppo lacunosa per comprendere perché l’articolo 263, quarto comma, TFUE sarebbe applicabile agli atti del comitato nazionale e della Commissione;
- per le questioni sull’interpretazione della direttiva 2003/87, la decisione di rinvio si limita sostanzialmente a riportare gli argomenti delle parti, senza indicare la valutazione autonoma del giudice nazionale e senza chiarire le ragioni del dubbio interpretativo o, se del caso, di validità.
La Corte sottolinea inoltre che, se la quarta questione fosse intesa come diretta a contestare la validità dell’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87, il giudice del rinvio avrebbe dovuto indicare in modo preciso i motivi di invalidità prospettati; ciò non è avvenuto, mancando qualsiasi precisazione sulle ragioni di un possibile contrasto con i principi di proporzionalità e uguaglianza di trattamento.
Decisione e conseguenze processuali
Alla luce di tali lacune, la Corte conclude che la domanda non soddisfa i requisiti dell’articolo 94, lettere a) e c), del regolamento di procedura ed è pertanto manifestamente irricevibile ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
La Corte precisa però che il giudice del rinvio conserva la facoltà di presentare una nuova domanda di pronuncia pregiudiziale, purché questa contenga tutti gli elementi necessari. Quanto alle spese, essendo la causa un incidente nel procedimento principale, spetta al giudice nazionale provvedere.
Principio desumibile dalla pronuncia
La pronuncia ribadisce che il rinvio pregiudiziale deve essere autosufficiente sul piano fattuale e motivazionale: senza una descrizione sufficientemente precisa del contesto della controversia, della normativa applicabile e delle ragioni del dubbio, la Corte non può verificare né la pertinenza delle questioni né la propria competenza a rispondere nel merito. In tali casi, la sanzione è la manifesta irricevibilità, non la decisione sul merito delle questioni di diritto dell’Unione.
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