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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-421/18

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 23 settembre 2020 (Per estratto). — Bauer Radio Ltd contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio denominativo dell’Unione europea MUSIKISS – Marchi denominativo e figurativi anteriori del Regno Unito KISS – Accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione e dall’Euratom – Periodo transitorio – Decisione della commissione di ricorso di rinviare il procedimento dinanzi alla divisione di opposizione – Ricevibilità – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]. — Causa T-421/18

Giurisprudenza europea62018TJ0421

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso della Bauer Radio contro la decisione della commissione di ricorso EUIPO nel caso MUSIKISS/KISS. Ha però chiarito che il ricorso era ricevibile, nonostante il rinvio del procedimento alla divisione di opposizione, perché la commissione aveva già preso una posizione definitiva su aspetti centrali della controversia. Il recesso del Regno Unito non ha inciso sull’oggetto del giudizio né sull’interesse ad agire, poiché l’accordo di recesso manteneva transitoriamente applicabile il diritto UE ai marchi britannici anteriori. Nel merito, la sentenza conferma la soluzione della commissione di ricorso e condanna la ricorrente alle spese.

Marchio dell’Unione europea MUSIKISS: ricevibilità del ricorso contro una decisione di rinvio della commissione di ricorso dell’EUIPO e valutazione del rischio di confusione con i marchi anteriori britannici KISS

La questione giuridica

Se il ricorso dinanzi al Tribunale fosse ricevibile contro una decisione della commissione di ricorso che, annullando la decisione della divisione di opposizione, ha rinviato il procedimento per ulteriore esame; se il recesso del Regno Unito e l’accordo di recesso incidano sull’oggetto della controversia e sull’interesse ad agire; e, nel merito, se la commissione di ricorso abbia correttamente escluso il rischio di confusione per taluni servizi in assenza di notorietà dei marchi anteriori, disponendo un nuovo esame da parte della divisione di opposizione.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che una decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO che annulla la decisione della divisione di opposizione e rinvia la causa per ulteriore esame è impugnabile dinanzi al Tribunale, perché le sue conclusioni e motivazioni su somiglianza dei segni, somiglianza dei servizi e assenza di rischio di confusione in mancanza di notorietà costituiscono una posizione definitiva vincolante per la divisione di opposizione. Inoltre, il recesso del Regno Unito non priva di oggetto il ricorso né elimina l’interesse ad agire quando i marchi anteriori britannici continuano, per effetto dell’accordo di recesso e del periodo transitorio, a beneficiare della protezione del diritto dell’Unione. Nel merito, il ricorso è stato respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata e condanna della ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 207/2009
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Regolamento (CE) n. 216/96
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articoli da 58 a 64 del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articoli da 66 a 71 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 41 del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 89 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 127 dell’accordo di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica

Marchio dell’Unione europea MUSIKISS: opposizione fondata sui marchi britannici KISS, ricevibilità del ricorso e recesso del Regno Unito

La sentenza riguarda un ricorso avverso una decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in una procedura di opposizione tra il segno MUSIKISS e i marchi anteriori KISS della Bauer Radio Ltd. Il caso si inserisce anche nel contesto del recesso del Regno Unito dall’Unione e dell’accordo di recesso, con particolare attenzione all’effetto del periodo transitorio sulla protezione dei marchi britannici anteriori.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

Il sig. Simon Weinstein aveva chiesto la registrazione del marchio denominativo dell’Unione europea MUSIKISS per servizi delle classi 35, 41 e 45. Bauer Radio Ltd aveva proposto opposizione sulla base di una serie di marchi figurativi del Regno Unito e del marchio denominativo britannico KISS, invocando sia l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sia l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

La divisione di opposizione aveva accolto in parte l’opposizione, ritenendo sussistente il rischio di confusione per vari servizi delle classi 35, 41 e 45. La commissione di ricorso, invece, ha annullato quella decisione e rinviato il procedimento alla divisione di opposizione per la prosecuzione, affermando tra l’altro che alcuni servizi erano diversi, che per altri la somiglianza dei segni era debole e che, in assenza di notorietà dei marchi anteriori, non vi sarebbe stato rischio di confusione.

Le eccezioni di irricevibilità

EUIPO e interveniente hanno sostenuto che il ricorso fosse irricevibile perché la decisione impugnata non costituiva una decisione definitiva, ma un atto interlocutorio che rinviava il fascicolo alla divisione di opposizione. Hanno inoltre invocato l’articolo 72, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001, sostenendo che la commissione di ricorso avesse comunque accolto le richieste della ricorrente nella misura in cui aveva lasciato aperta la possibilità di un esito favorevole finale.

Il Tribunale ha respinto entrambe le eccezioni. Ha chiarito che l’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 riguarda i ricorsi interni all’EUIPO e non la ricevibilità del ricorso giurisdizionale ex articolo 72. Inoltre, ha osservato che la decisione della commissione di ricorso, pur rinviando il procedimento, conteneva una posizione definitiva su somiglianza di prodotti e servizi, somiglianza dei segni e assenza di rischio di confusione in mancanza di notorietà, vincolante per la divisione di opposizione ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 2.

Effetti del recesso del Regno Unito e dell’accordo di recesso

Nel corso del giudizio è stata sollevata la questione dell’incidenza del recesso del Regno Unito sull’oggetto della controversia, dato che i marchi anteriori erano marchi britannici. Il Tribunale ha rilevato che, ai sensi dell’articolo 127 dell’accordo di recesso, durante il periodo transitorio il diritto dell’Unione continua ad applicarsi nel Regno Unito e il regolamento 2017/1001 continua a produrre effetti per i marchi britannici anteriori.

Ne consegue che tali marchi conservavano, alla data della sentenza, la protezione necessaria per fondare l’opposizione. Il Tribunale ha quindi ritenuto che la causa non fosse divenuta priva di oggetto e che la ricorrente conservasse interesse ad agire, poiché l’annullamento della decisione impugnata poteva ancora produrre effetti giuridici utili.

Ragionamento sulla ricevibilità e sulla struttura della decisione impugnata

Il Tribunale ha valorizzato l’effetto vincolante dell’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001: quando la commissione di ricorso rinvia il procedimento all’organo che ha emesso la decisione impugnata, quest’ultimo è vincolato alla motivazione e al dispositivo della commissione, purché i fatti restino identici. Di conseguenza, le valutazioni della commissione su identità o somiglianza dei servizi, debole somiglianza dei segni e assenza di confusione in assenza di notorietà non erano semplici passaggi preparatori, ma costituivano una presa di posizione definitiva censurabile dinanzi al giudice dell’Unione.

Esito nel merito

Dopo avere respinto le eccezioni preliminari, il Tribunale ha esaminato il ricorso e lo ha respinto nel merito. La sentenza conferma quindi la decisione della commissione di ricorso e mantiene il rinvio alla divisione di opposizione per il prosieguo del procedimento secondo i criteri già fissati dalla commissione stessa.

Principi desumibili dalla pronuncia

La decisione ribadisce che, in materia di marchi UE, la ricevibilità del ricorso dinanzi al Tribunale non dipende dal fatto che la commissione di ricorso abbia formalmente rinviato il procedimento, ma dalla sostanza della posizione già assunta sugli elementi decisivi della controversia. La sentenza chiarisce inoltre che il recesso di uno Stato terzo, in presenza di un accordo di recesso con periodo transitorio, non elimina automaticamente la tutela dei marchi anteriori di tale Stato ai fini delle opposizioni pendenti.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeaopposizione alla registrazionerischio di confusionericevibilità del ricorsobrexit e accordo di recesso

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