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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11928/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva "dichiarato non doversi procedere" nei confronti di Carmen Rosano per il reato di appropriazione indebita e aveva rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dalla parte civile. Contestava in particolare: (i) la ritenuta inesistenza del danno patrimoniale e all'immagine sofferto dalla parte civile, sostenendo vizi di motivazione e violazione di legge; (ii) la condanna della parte civile al pagamento delle spese processuali del grado nonostante la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: rilevato che parte delle doglianze non erano consentite in sede di legittimità e, in ogni caso, mancavano della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; motivazioni di fatto valorizzate dalla Corte d'appello (ad es. le dichiarazioni del teste Carlo Battistini sulla preesistente compromissione dell'immagine del gruppo) non sono soggette a revisione in Cassazione se non dimostrato un travisamento decisivo. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo relativo alla condanna della parte civile alle spese di gravame, essendo stata correttamente pronunciata per la soccombenza della parte civile il cui appello è stato rigettato. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, avendo rilevato colpa nella proposizione del ricorso, ha irrogato una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata disposta alcuna condanna dell'imputato al pagamento delle spese di legittimità perché non richiesta.

Norme richiamate

  • D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8 (come convertito)

    La procedura si è svolta secondo le modalità previste da tale norma emergenziale; la citazione è meramente descrittiva del rito adottato e non incide sul merito.

  • Codice di procedura penale, art. 581, comma 1

    Richiama il requisito di ammissibilità dei motivi in Cassazione: il ricorso deve indicare specificamente i punti di diritto; la mancanza di specificità ha determinato l'inammissibilità.

  • Codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. c)

    Stabilisce i motivi particolari di impugnazione in Cassazione; la Corte ha rilevato che parte delle doglianze erano inammissibili perché configuravano contestazioni di merito/fattuali non sindacabili in Cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, fra cui la condanna alle spese processuali; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente alle spese.

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000 n. 186

    Giurisprudenza citata per giustificare la possibilità di sanzionare con somma a favore della Cassa delle ammende il ricorrente che ha determinato con colpa l'inammissibilità; la Corte ha ritenuto sussistente colpa elevata e fissato la somma.

  • Codice di procedura penale, art. 541, comma 2

    Richiama l'orientamento secondo cui la pronuncia sulle spese di Cassazione non può essere disposta d'ufficio se la parte resistente non l'ha chiesta; applicato per non disporre alcuna condanna a carico dell'imputata resistente.

Massime di principio

  • In Cassazione non sono ammesse censure che consistono in una mera riconsiderazione dei fatti o una diversa valutazione delle prove: il ricorrente deve indicare errori di diritto o un decisivo travisamento probatorio con la specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p.
  • Se la Corte d'appello motiva la non riconducibilità del danno (ad es. perché l'immagine era già compromessa per cause anteriori), la Cassazione non può sostituirsi al giudice del merito salvo dimostrazione di un concreto e decisivo travisamento.
  • La proposizione di un ricorso alla cui inammissibilità si perviene per colpa può comportare, oltre alla condanna alle spese, anche una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
  • La parte soccombente in appello (anche se parte civile) può essere condannata al pagamento delle spese del grado per la sua soccombenza indipendentemente dalla declaratoria di estinzione del reato, se l'appello è stato rigettato.
  • La Corte di Cassazione non dispone in favore della parte resistente il pagamento delle spese del grado se questa non le ha espressamente chieste; le domande devono essere formulate per essere accolte.

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