Cassazione Penale, Sentenza n. 13810/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli del 18/03/2022, che aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato di furto (parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Benevento del 12/07/2016). Il ricorso per cassazione è stato presentato personalmente dall'imputata; solo alla fine dell'atto la ricorrente "nomina e costituisce proprio difensore di fiducia" e segue una firma del difensore per autentica. Si deducevano vizi di violazione di legge e della motivazione, ma il profilo decisivo è formale: la L. n. 103/2017 (decorrenza 3/8/2017) ha modificato l'art. 613 c.p.p. imponendo che il ricorso per cassazione dell'imputato sia sottoscritto esclusivamente da un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La nomina del difensore effettuata alla fine dell'atto e la sola autentica della firma o la sottoscrizione "per accettazione" non costituiscono un valido mandato difensivo idoneo a trasformare il ricorso in atto difensivo sottoscritto da avvocato abilitato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per essere stato proposto personalmente dall'imputata in violazione dell'art. 613 c.p.p. così come modificato dalla L. n. 103/2017. Si è ritenuto che la nomina del difensore intervenuta alla fine dell'atto e l'autentica della firma non siano sufficienti a sanare la carenza. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge n. 103 del 23/06/2017
a decorrere dal 3 agosto 2017 ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen.
Ha imposto che il ricorso per cassazione dell'imputato sia sottoscritto esclusivamente da un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; impedisce la proposizione personale del ricorso dopo la decorrenza della norma.
Art. 613 cod. proc. pen.
Regola la sottoscrizione del ricorso per cassazione: attualmente la sottoscrizione deve essere del difensore abilitato all'iscrizione nell'albo speciale della Corte di cassazione, escludendo la sottoscrizione personale dell'imputato.
Art. 616 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di condannare la parte che propone ricorso inammissibile al pagamento delle spese processuali e di una somma determinata in favore della Cassa delle Ammende; applicata qui con condanna a pagare euro 500,00.
Giurisprudenza (Sez. U. n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018 - Aiello; Sez. 3 n. 111126 del 25/01/2021)
Confermano la ratio della modifica normativa: l'accesso alla cassazione deve avvenire tramite rappresentanza tecnica qualificata; la sottoscrizione del difensore "per accettazione" o la mera autentica non sono idonee a sostituire un valido mandato conferito prima della sottoscrizione dell'atto.
Massime di principio
- Dopo la L. n. 103/2017 (decorrenza 3/8/2017) i ricorsi per cassazione proposti dall'imputato sono ammessi solo se sottoscritti da un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; il ricorso sottoscritto personalmente dall'imputato è inammissibile.
- La nomina del difensore deve essere conferita anteriormente o contestualmente alla redazione e sottoscrizione dell'atto: la delega conferita alla fine dell'atto non sana la carenza formale.
- L'autentica della firma del difensore o la sottoscrizione "per accettazione" non sostituiscono un regolare mandato difensivo e non conferiscono al ricorso il carattere di atto difensivo sottoscritto da un avvocato abilitato.
- Per evitare l'inammissibilità, il ricorso per cassazione deve essere predisposto e sottoscritto dall'avvocato iscritto all'albo speciale e depositato da quest'ultimo; verificare sempre la tempestiva e corretta conferma del mandato.
- L'inammissibilità per vizi formali può comportare condanna alle spese e al pagamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.), quindi i rischi economici della non conformità formale sono concreti.
- In situazioni dubbie sulla validità del mandato o sul momento della sua conferma, è preferibile ritirare o non depositare l'atto fino a che il difensore specializzato non abbia sottoscritto e assunto formalmente la rappresentanza.
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