Cassazione Penale, Sentenza n. 20708/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (indagato)
La controversia
Nel procedimento cautelare relativo a un concorso in porto di arma comune da sparo, il Tribunale del riesame aveva annullato l'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari emessa dal g.i.p. Il pubblico ministero ricorrente ha censurato l'ordinanza di riesame deducendo violazione di legge e carenza assoluta di motivazione: secondo il ricorso, il Tribunale avrebbe omesso l'esame del materiale video prodotto, limitandosi ai soli fermo-immagine e non cogliendo la dinamica completa del passaggio della pistola tra i coindagati e l'indagato; avrebbe inoltre travisato la contestazione del pubblico ministero, non valorizzato correttamente le dichiarazioni della persona offesa, e trascurato un'ulteriore condotta estorsiva precedente, ritenuta indiziariamente rilevante nei confronti di tutti i coindagati. La censura, però, era diretta solo contro la valutazione della gravità indiziaria e non conteneva alcuna deduzione sulle esigenze cautelari, né sulla loro attualità e concretezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il pubblico ministero fosse privo di interesse a impugnare, poiché il ricorso investiva solo il profilo della gravità indiziaria e ometteva ogni riferimento alle esigenze cautelari. Ha richiamato il principio secondo cui, quando il riesame esclude la gravità indiziaria, il pubblico ministero deve indicare anche le ragioni dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, salvo che operi la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.; nel caso concreto tale presunzione non operava. Di conseguenza, anche un eventuale accoglimento del motivo non avrebbe consentito il ripristino della misura cautelare, sicché mancava l'interesse giuridicamente tutelato al ricorso.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
ex art. 309 del codice di rito
norma che disciplina il riesame cautelare, nel cui ambito il Tribunale ha annullato la misura applicata dal g.i.p.
art. 173 disp. att. c.p.p.
nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiamato per delimitare l'esposizione dei motivi di ricorso
art. 611, comma 1, c.p.p.
la memoria ... pervenuta ... oltre il termine previsto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., non può tenersi conto
termine per il deposito della memoria, dichiarata tardiva e quindi inutilizzabile nel giudizio
art. 275, comma 3, c.p.p.
presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
in presenza dei reati rientranti nella presunzione legale di esigenze cautelari, queste possono ritenersi implicitamente sussistenti; nel caso concreto la presunzione non operava
art. 309 c.p.p.
ordinanza del 18 marzo 2026
il riesame cautelare è stato il rimedio esperito contro la misura applicata
art. 611 c.p.p.
requisitoria del Sostituto Procuratore generale
richiamato nel procedimento di cassazione camerale
Massime di principio
- Il pubblico ministero che ricorre per cassazione contro un'ordinanza del riesame che abbia escluso la gravità indiziaria deve dedurre, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, anche le ragioni poste a fondamento dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari.
- L'interesse a impugnare in materia cautelare sussiste solo se l'eventuale accoglimento del ricorso può condurre al risultato utile perseguito, cioè al ripristino della misura o comunque a un effetto giuridicamente apprezzabile.
- Se la misura cautelare non riguarda reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., le esigenze cautelari non possono ritenersi implicitamente sussistenti e devono essere specificamente dedotte.
- Un ricorso che contesti soltanto la gravità indiziaria, senza investire il distinto presupposto delle esigenze cautelari, è inammissibile per difetto di interesse quando il ripristino della misura non sia comunque conseguibile.
- In sede di legittimità non può essere valorizzata una memoria depositata oltre il termine previsto per il procedimento camerale previsto dall'art. 611 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20686/2026 del 05/06/2026
- Sentenza penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20688/2026 del 05/06/2026
- Sentenza penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20689/2026 del 05/06/2026
- Sentenza penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20690/2026 del 05/06/2026
- Sentenza penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20692/2026 del 05/06/2026
- Sentenza penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20694/2026 del 05/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →