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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12696/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Trapasso: censura della determinazione del trattamento sanzionatorio in sede di giudizio di rinvio, per carenza motivazionale e mancata valutazione comparativa tra il disvalore dei reati per i quali era stato condannato e quelli per i quali era stato assolto o riqualificato (violazione dell'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alle indicazioni della Corte di cassazione e di applicare la "corrispondente diminuzione della pena complessiva"). Talarico: dedotto vizio di motivazione e travisamento della prova per il diniego delle attenuanti generiche, sostenendo che la corte non avrebbe valorizzato la sua assoluzione da un capo, la sua posizione personale, la riabilitazione e le buone condizioni di vita. Niutta: dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva specifica reiterata, a un presunto errore di calcolo della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per sopravvenuta interruzione dei rapporti associativi.

La decisione

Trapasso: ricorso accolto limitatamente al trattamento sanzionatorio; la sentenza impugnata è annullata sul punto e rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per un nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio, con indicazione di uniformarsi alle prescrizioni della Cassazione. Talarico: ricorso dichiarato inammissibile (manifestamente infondato); deduzione sulle attenuanti rigettata e decisione di merito confermata. Niutta: ricorso inammissibile per manifesta infondatezza; confermato il riconoscimento della recidiva specifica, corretto il calcolo della pena e rigettata la domanda di attenuanti generiche. I ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili (Talarico e Niutta) sono condannati al pagamento delle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che configura l'associazione di tipo mafioso e le aggravanti collegate; nella sentenza è stata applicata per affermare la responsabilità penale dei ricorrenti come partecipanti ad una associazione 'ndranghetistica e per motivare l'esclusione delle attenuanti in ragione della gravità e della posizione assunta nell'organizzazione.

  • art. 627, comma 4, cod. proc. pen.

    "Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa"

    È stata invocata per sostenere che il giudice di rinvio deve seguire le indicazioni della Cassazione; la Corte ha ritenuto che, in relazione al trattamento sanzionatorio di Trapasso, tale obbligo non fosse stato adeguatamente rispettato, giustificando l'annullamento con rinvio.

  • art. 597, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamata nel contesto del principio per cui, in presenza di assoluzioni o riqualificazioni su taluni capi, deve essere effettuata una valutazione comparativa del disvalore delle condotte per determinare la corrispondente diminuzione della pena complessiva; la Cassazione aveva indicato la necessità di applicare questo criterio nella rinnovata dosimetria.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri generali per la determinazione della pena; citato come parametro per la valutazione delle attenuanti/agggravanti e per motivare il diniego delle attenuanti generiche a Talarico in ragione della posizione e della gravità delle condotte.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Previsione relativa alle circostanze attenuanti generiche; impiegata nel giudizio sul riconoscimento delle attenuanti per Talarico e Niutta: la Corte ha ritenuto che i presupposti per il loro riconoscimento non fossero provati o che fossero ostativi fattori aggravanti.

  • art. 99 cod. pen.

    Norma sulla recidiva; la Corte di merito ha fatto riferimento ad essa per il riconoscimento della recidiva specifica reiterata a carico di Niutta, ritenendo sussistenti precedenti irrevocabili anteriori al fatto contestato.

Massime di principio

  • Il giudice di rinvio deve uniformarsi alle statuizioni di diritto della Corte di cassazione e applicare concretamente le indicazioni fornite, specie in tema di dosimetria della pena; omissioni o motivazioni scarse su questo punto possono comportare annullamento con rinvio.
  • Quando in sede di rinvio vi sono assoluzioni o riqualificazioni di reati, il giudice chiamato a rideterminare la pena deve effettuare una valutazione comparativa del disvalore delle condotte e, se del caso, operare la corrispondente diminuzione della pena complessiva; la mancata valutazione giustifica censura della motivazione.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche è sindacabile in Cassazione solo per carenza o manifesta illogicità della motivazione: la discrezionalità del giudice di merito è ampia, ma la decisione deve evidenziare i criteri e gli elementi fattuali valutati.
  • Per il riconoscimento della recidiva è necessario che i precedenti siano provati e irrevocabili e che risultino anteriore al fatto; la documentazione del casellario giudiziale e l'indicazione dei periodi rilevanti sono elementi decisivi.
  • Le censure generiche che non dialogano con i passaggi motivazionali della sentenza sono destinati a fallire; il ricorrente deve contestare in modo preciso e motivato le ragioni poste a base della decisione impugnata.
  • Chi propone ricorso manifestamente infondato o non confronta adeguatamente la motivazione può incorrere nell'inammissibilità e nella condanna alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende.

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