Cassazione Penale, Sentenza n. 12696/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Trapasso: censura della determinazione del trattamento sanzionatorio in sede di giudizio di rinvio, per carenza motivazionale e mancata valutazione comparativa tra il disvalore dei reati per i quali era stato condannato e quelli per i quali era stato assolto o riqualificato (violazione dell'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alle indicazioni della Corte di cassazione e di applicare la "corrispondente diminuzione della pena complessiva"). Talarico: dedotto vizio di motivazione e travisamento della prova per il diniego delle attenuanti generiche, sostenendo che la corte non avrebbe valorizzato la sua assoluzione da un capo, la sua posizione personale, la riabilitazione e le buone condizioni di vita. Niutta: dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva specifica reiterata, a un presunto errore di calcolo della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per sopravvenuta interruzione dei rapporti associativi.
La decisione
Trapasso: ricorso accolto limitatamente al trattamento sanzionatorio; la sentenza impugnata è annullata sul punto e rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per un nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio, con indicazione di uniformarsi alle prescrizioni della Cassazione. Talarico: ricorso dichiarato inammissibile (manifestamente infondato); deduzione sulle attenuanti rigettata e decisione di merito confermata. Niutta: ricorso inammissibile per manifesta infondatezza; confermato il riconoscimento della recidiva specifica, corretto il calcolo della pena e rigettata la domanda di attenuanti generiche. I ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili (Talarico e Niutta) sono condannati al pagamento delle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma che configura l'associazione di tipo mafioso e le aggravanti collegate; nella sentenza è stata applicata per affermare la responsabilità penale dei ricorrenti come partecipanti ad una associazione 'ndranghetistica e per motivare l'esclusione delle attenuanti in ragione della gravità e della posizione assunta nell'organizzazione.
art. 627, comma 4, cod. proc. pen.
"Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa"
È stata invocata per sostenere che il giudice di rinvio deve seguire le indicazioni della Cassazione; la Corte ha ritenuto che, in relazione al trattamento sanzionatorio di Trapasso, tale obbligo non fosse stato adeguatamente rispettato, giustificando l'annullamento con rinvio.
art. 597, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamata nel contesto del principio per cui, in presenza di assoluzioni o riqualificazioni su taluni capi, deve essere effettuata una valutazione comparativa del disvalore delle condotte per determinare la corrispondente diminuzione della pena complessiva; la Cassazione aveva indicato la necessità di applicare questo criterio nella rinnovata dosimetria.
art. 133 cod. pen.
Criteri generali per la determinazione della pena; citato come parametro per la valutazione delle attenuanti/agggravanti e per motivare il diniego delle attenuanti generiche a Talarico in ragione della posizione e della gravità delle condotte.
art. 62-bis cod. pen.
Previsione relativa alle circostanze attenuanti generiche; impiegata nel giudizio sul riconoscimento delle attenuanti per Talarico e Niutta: la Corte ha ritenuto che i presupposti per il loro riconoscimento non fossero provati o che fossero ostativi fattori aggravanti.
art. 99 cod. pen.
Norma sulla recidiva; la Corte di merito ha fatto riferimento ad essa per il riconoscimento della recidiva specifica reiterata a carico di Niutta, ritenendo sussistenti precedenti irrevocabili anteriori al fatto contestato.
Massime di principio
- Il giudice di rinvio deve uniformarsi alle statuizioni di diritto della Corte di cassazione e applicare concretamente le indicazioni fornite, specie in tema di dosimetria della pena; omissioni o motivazioni scarse su questo punto possono comportare annullamento con rinvio.
- Quando in sede di rinvio vi sono assoluzioni o riqualificazioni di reati, il giudice chiamato a rideterminare la pena deve effettuare una valutazione comparativa del disvalore delle condotte e, se del caso, operare la corrispondente diminuzione della pena complessiva; la mancata valutazione giustifica censura della motivazione.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche è sindacabile in Cassazione solo per carenza o manifesta illogicità della motivazione: la discrezionalità del giudice di merito è ampia, ma la decisione deve evidenziare i criteri e gli elementi fattuali valutati.
- Per il riconoscimento della recidiva è necessario che i precedenti siano provati e irrevocabili e che risultino anteriore al fatto; la documentazione del casellario giudiziale e l'indicazione dei periodi rilevanti sono elementi decisivi.
- Le censure generiche che non dialogano con i passaggi motivazionali della sentenza sono destinati a fallire; il ricorrente deve contestare in modo preciso e motivato le ragioni poste a base della decisione impugnata.
- Chi propone ricorso manifestamente infondato o non confronta adeguatamente la motivazione può incorrere nell'inammissibilità e nella condanna alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende.
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