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Sentenza

Sentenza n. 631/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 33/2024, emessa dal Tribunale di Lecco, Sezione Lavoro, in data 31 gennaio 2024.

Giustizia amministrativa202503032

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecco, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'erogazione della Carta docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, docente presso istituti scolastici, ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 33/2024 del Tribunale di Lecco, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero. La sentenza aveva condannato l'Amministrazione a mettere a disposizione della docente la Carta elettronica del docente, per l'importo di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 1.500,00. Poiché, decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia, la ricorrente ha chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.

La decisione

Il TAR ha accertato che la sentenza del Tribunale di Lecco era passata in giudicato ai sensi dell'art. 324 c.p.c., come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata all'Amministrazione in copia conforme. Alla data del ricorso era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, necessario prima dell'esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione. In assenza di prova dell'integrale adempimento, il ricorso è stato accolto e il Ministero è stato obbligato a erogare, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati, per complessivi € 1.500,00. È stato nominato fin d'ora, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Como, Lecco e Sondrio quale commissario ad acta, con attivazione su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e con termine di 120 giorni per l'esecuzione. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. È stata invece respinta la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, in ragione dell'esiguità del debito, sarebbe stata eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre oneri e spese generali.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere richiesta nell'ambito del giudizio di ottemperanza, ma può essere negata quando, in relazione all'entità del debito, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.

  • art. 324 c.p.c.

    Il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario costituisce il presupposto per la sua esecuzione mediante ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prima di procedere all'esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.

  • art. 474 c.p.c.

    Ai fini dell'esecuzione, il titolo esecutivo costituito dalla sentenza deve risultare munito dell'attestazione di conformità.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'amministrazione obbligata non abbia dimostrato l'integrale adempimento dell'obbligo imposto dal titolo.
  • Nei confronti della pubblica amministrazione, l'esecuzione giudiziale del titolo deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo in copia conforme presso la sede del debitore e dal decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento a un'istanza del creditore successiva alla scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, avuto riguardo all'esiguità dell'obbligazione da adempiere, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimentoProporzionalità e ragionevolezza

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