Sentenza n. 13682/2026 - Roma, Sezione 3
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente a mezzo pec del 10.02.2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti relativa alle prove d'esame sostenute nella procedura di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 25, comma 5, l. 241/1990 e dell'art. 116 c.p.a., domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio-rigetto formatosi sulla richiesta di prendere visione ed estrarre copia della documentazione relativa alle prove d'esame sostenute nell'ambito della procedura di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia. L'istanza comprendeva gli elaborati, i questionari, le griglie di correzione, i verbali della Commissione e gli ulteriori atti concernenti le operazioni di valutazione delle prove.
La decisione
Nel corso del giudizio il Ministero e l'Università hanno depositato la documentazione richiesta. Il ricorrente ha dichiarato che l'accesso ottenuto era satisfattivo, manifestando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e chiedendo la declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese. Il TAR, in applicazione del principio dispositivo, ha preso atto della dichiarazione e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la sussistenza di giusti motivi.
Norme richiamate
art. 25, comma 5, l. 241/1990
Prevede la tutela giurisdizionale avverso il diniego o il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso ai documenti amministrativi.
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito applicabile alle controversie in materia di accesso ai documenti amministrativi.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, verificatasi nella fattispecie a seguito dell'integrale soddisfazione dell'istanza di accesso.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio instaurato contro un silenzio-rigetto su un'istanza di accesso, l'amministrazione deposita la documentazione richiesta e il ricorrente dichiara che l'accesso è stato integralmente soddisfatto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- Nel processo amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, il giudice deve prendere atto della dichiarazione del ricorrente che rappresenti l'avvenuta soddisfazione della pretesa azionata e la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1654/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1655/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1656/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1657/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1658/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1659/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →