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Sentenza

Sentenza n. 13682/2026 - Roma, Sezione 3

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente a mezzo pec del 10.02.2026;

Giustizia amministrativa202604035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti relativa alle prove d'esame sostenute nella procedura di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione e università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 25, comma 5, l. 241/1990 e dell'art. 116 c.p.a., domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio-rigetto formatosi sulla richiesta di prendere visione ed estrarre copia della documentazione relativa alle prove d'esame sostenute nell'ambito della procedura di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia. L'istanza comprendeva gli elaborati, i questionari, le griglie di correzione, i verbali della Commissione e gli ulteriori atti concernenti le operazioni di valutazione delle prove.

La decisione

Nel corso del giudizio il Ministero e l'Università hanno depositato la documentazione richiesta. Il ricorrente ha dichiarato che l'accesso ottenuto era satisfattivo, manifestando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e chiedendo la declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese. Il TAR, in applicazione del principio dispositivo, ha preso atto della dichiarazione e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la sussistenza di giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 5, l. 241/1990

    Prevede la tutela giurisdizionale avverso il diniego o il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso ai documenti amministrativi.

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito applicabile alle controversie in materia di accesso ai documenti amministrativi.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, verificatasi nella fattispecie a seguito dell'integrale soddisfazione dell'istanza di accesso.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio instaurato contro un silenzio-rigetto su un'istanza di accesso, l'amministrazione deposita la documentazione richiesta e il ricorrente dichiara che l'accesso è stato integralmente soddisfatto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Nel processo amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, il giudice deve prendere atto della dichiarazione del ricorrente che rappresenti l'avvenuta soddisfazione della pretesa azionata e la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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