Cassazione Civile, Ordinanza n. 10692/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Il contribuente impugnava, in via di legittimità, la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto del ricorso avverso cinque intimazioni di pagamento notificate nel 2014. La lite nasceva dalla riscossione di crediti tributari (IRPEF, IVA e IRAP) per i quali il giudice d’appello aveva ritenuto regolarmente notificati gli avvisi di accertamento presupposti e le successive cartelle, nonché infondata l’eccezione di prescrizione. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione dell’art. 7 L. 212/2000, sostenendo che le intimazioni fossero nulle perché prive del "dettaglio del debito" e quindi di motivazione; 2) violazione dell’art. 26 d.P.R. 602/1973, per asserita mancata o errata notifica degli atti prodromici, lamentando l’assenza di correlazione tra avvisi di accertamento e relate di notifica; 3) violazione degli artt. 9 e 10 del d.m. 163/2013, in relazione alla costituzione telematica dell’agente della riscossione nel giudizio di appello, nonostante l’introduzione cartacea del gravame; 4) vizio di motivazione sulla quantificazione dell’importo richiesto, assumendo di avere versato circa 100.000 euro. La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile per difetto di autosufficienza e comunque infondato, perché l’avviso di intimazione ex art. 50 d.P.R. 602/1973 ha contenuto vincolato e può limitarsi al richiamo della cartella già notificata; il secondo motivo inammissibile per mancata trascrizione degli atti e perché diretto a contestare una ricognizione fattuale; il terzo infondato, poiché nel processo tributario la modalità telematica/cartacea non è assistita da sanzione di nullità e, comunque, la costituzione telematica non è incompatibile con un giudizio introdotto in forma cartacea; il quarto inammissibile, perché formulato secondo un vizio motivazionale non più previsto dall’art. 360, n. 5, c.p.c., senza indicare un omesso esame di un fatto decisivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la correttezza della decisione della Commissione tributaria regionale sia quanto alla regolarità delle notifiche degli atti presupposti e delle cartelle, sia quanto alla ritenuta infondatezza delle eccezioni di prescrizione e di nullità delle intimazioni. Ha inoltre ribadito che l’avviso di intimazione ex art. 50 d.P.R. 602/1973 è atto vincolato, con motivazione soddisfatta dal richiamo alla cartella precedente, che nel processo tributario il c.d. sistema misto non comporta nullità per la costituzione telematica di una parte in giudizio cartaceo, e che il motivo di ricorso sulla motivazione era formulato in modo non più compatibile con l’attuale art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore dell’agente della riscossione; nessuna statuizione sulle spese è stata resa nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, rimasta intimata e non costituita.
Norme richiamate
art. 7 L. 212/2000
La censura sulla motivazione dell’intimazione di pagamento è stata disattesa perché l’atto, nel modello legale, ha contenuto vincolato e non richiede una motivazione ulteriore rispetto al richiamo alla cartella già notificata.
art. 50 d.P.R. n. 602/1973
"l'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze"
L’avviso di intimazione ad adempiere è atto vincolato: basta che richiami la cartella di pagamento precedentemente notificata, senza necessità di una motivazione autonoma e analitica.
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
La Corte non ha ravvisato vizi nella notifica degli atti presupposti, ritenendo inammissibile la censura per carenza di autosufficienza e per la sua natura fattuale.
art. 2943 c.c.
Gli atti notificati al contribuente sono stati considerati idonei a interrompere la prescrizione.
art. 2946 c.c.
Per i crediti erariali oggetto di causa è stata richiamata la prescrizione decennale, in assenza di una previsione di termine quinquennale per IRPEF, IVA e IRAP.
art. 2953 c.c.
La Corte ha osservato che nel caso concreto non si poneva la questione della conversione della prescrizione quinquennale in decennale.
artt. 9 e 10 d.m. n. 163/2013
Nel processo tributario il passaggio tra modalità cartacea e telematica non è assistito da nullità, e il sistema misto consente la costituzione con strumenti diversi senza invalidità, purché sia raggiunto lo scopo del contraddittorio.
art. 16, comma 2, d.l. n. 119/2018
"le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163... indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte"
Norma di interpretazione autentica: conferma che ciascuna parte può utilizzare la modalità telematica in ogni grado del giudizio tributario, indipendentemente dalla modalità adottata dalla controparte e dallo svolgimento analogico del primo grado.
art. 16 bis d.lgs. n. 546/1992
La disciplina del processo telematico tributario è stata letta nel senso della facoltatività nel regime previgente e dell’obbligatorietà solo per i giudizi introdotti dopo la data indicata dalla normativa sopravvenuta.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale deducibile in cassazione è solo l’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; non sono più ammissibili censure formulate come omessa o insufficiente motivazione in senso tradizionale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato posto a carico del ricorrente l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L’avviso di intimazione ad adempiere ex art. 50 d.P.R. 602/1973 ha contenuto legalmente vincolato: è sufficiente il richiamo alla cartella di pagamento già notificata, senza una motivazione autonoma e analitica sui presupposti della pretesa.
- Le censure sulla ritualità della notificazione degli atti presupposti devono essere specifiche e autosufficienti; in cassazione non è consentito limitarsi ad affermazioni generiche o alla contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Nel processo tributario la commistione tra modalità cartacee e telematiche di deposito o costituzione non determina, di regola, nullità quando è comunque raggiunto lo scopo del contraddittorio e non sia prevista una sanzione espressa.
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; non sono più proponibili censure formulate come semplice omessa o insufficiente motivazione.
- In materia di riscossione di crediti erariali, in assenza di una diversa previsione legale, trova applicazione la prescrizione decennale e gli atti validamente notificati possono interromperla.
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