Cassazione Penale, Sentenza n. 31455/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto, da parte del Tribunale di sorveglianza di Roma, della richiesta di detenzione domiciliare (ai sensi dell'art. 47-ter O.P. e dell'art. 16-nonies D.L. 8/1991). Morino, collaboratore di giustizia, sconta una residua pena fino al 30/01/2026; aveva avviato collaborazione dal 2018 e beneficiato di permessi premio. La Procura Nazionale Antimafia, pur riconoscendo il rilevante apporto dichiarativo, ha espresso parere contrario alla detenzione domiciliare per motivi legati a precedenti irregolarità comportamentali in carcere e alla mancanza di elementi che attestino un compiuto ravvedimento. Il Tribunale ha ritenuto non dimostrata la definitiva rottura con i valori e il contesto criminale e ha quindi respinto l'istanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio. La Corte ha censurato il Tribunale per motivazione parziale e illogica: il giudice di merito non ha valutato compiutamente l'evoluzione della personalità e il percorso trattamentale del Morino, ha dato eccessivo peso a precedenti irregolarità carcerarie (non reiterate dopo maggio 2021) e al parere negativo della PNA senza bilanciarli con gli elementi positivi emersi (collaborazione documentata, relazione favorevole dell'istituto di detenzione, dieci permessi premio, segnali di maturazione). Inoltre la Cassazione ha richiamato il corretto standard di valutazione per i collaboratori: per l'art.16-nonies è richiesta la ragionevole probabilità di ravvedimento e non la certezza richiesta per la liberazione condizionale, e il Tribunale non ha seguito tale canone.
Norme richiamate
art. 47-ter, legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario)
La normativa sull'ordinamento penitenziario è richiamata come quadro normativo per le misure alternative; il giudice deve verificare l'opportunità della misura in relazione alla personalità del richiedente e alla finalità rieducativa dell'istituto
art. 16-nonies, D.L. 8/1991
Prevede misure speciali per i collaboratori di giustizia a condizione che sussista il ravvedimento; la Corte precisa che per questo istituto è sufficiente la 'ragionevole probabilità' di ravvedimento, non la certezza richiesta per la liberazione condizionale
Giurisprudenza della Cassazione (principi applicati nel provvedimento)
la condotta complessiva del collaboratore di giustizia [...] e la presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza
La Corte ricorda che la collaborazione non basta di per sé: il giudice deve considerare la collaborazione insieme ad altri elementi (gravità dei reati, percorso di ravvedimento, fruizione di permessi, rapporto con il contesto criminale) e applicare standard differenti per diversi benefici penitenziari
Massime di principio
- Per i collaboratori di giustizia la concessione di misure alternative ex art. 16-nonies richiede la ragionevole probabilità di ravvedimento, non la certezza: il giudice deve valutare il complesso delle evidenze, non solo la collaborazione formale
- Il parere della Procura (PNA) è un elemento rilevante ma non vincolante: il Tribunale deve bilanciarlo con le relazioni trattamentali, i permessi premio e l'effettiva evoluzione comportamentale in carcere
- Precedenti irregolarità carcerarie possono essere valutate negativamente, ma devono essere contestualizzate (frequenza, recency, natura) e messe a confronto con successivi segnali di maturazione e assenza di reiterazione
- Occorre distinguere gli standard probatori/ prognostici richiesti per i diversi benefici: per la detenzione domiciliare ai collaboratori è sufficiente una probabilità ragionevole di ravvedimento; per la liberazione condizionale è richiesta una valutazione di maggiore certezza derivante da un percorso trattamentale compiuto
- Il giudice di sorveglianza deve motivare compiutamente la decisione, esplicitando perché elementi positivi (es. permessi premio, rapporti di buona condotta recenti, relazione carceraria favorevole) non siano stati ritenuti idonei a fondare la probabilità di ravvedimento
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