Cassazione Penale, Sentenza n. 16317/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza della Corte d'appello di Torino che aveva rigettato la sua istanza di riparazione ai sensi degli artt. 314 e ss. c.p.p., sostenendo che la detenzione agli arresti domiciliari fosse ingiusta. La Corte di appello aveva ritenuto che la Cheillon avesse concorso a dare causa alla misura cautelare per fatti connessi alla commercializzazione di prodotti lattiero-caseari (partecipazione ad accordi sulla vendita di zangolato, distribuzione di fontina con anomala colorazione, miscelazione di latte non registrato), nonostante in sede penale alcuni reati fossero stati estinti per prescrizione e altri non avessero escluso i fatti contestati nel profilo rilevante per la misura cautelare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice della riparazione valuta non la stessa questione del giudice penale (sussistenza del reato) ma se l'imputato abbia tenuto un comportamento che, pur eventualmente lecito, integri una macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di norme che abbia concorso causalmente all'adozione e al mantenimento della misura cautelare. Ha ritenuto provata, alla stregua delle risultanze utilizzate dal giudice di merito (intercettazioni e testimonianze), una condotta gravemente colposa della Cheillon in relazione agli accordi e alla commercializzazione dei prodotti. Inoltre la Corte ha respinto la tesi secondo cui una derubricazione o un'assoluzione renderebbero automaticamente irrilevante la condotta: l'eccezione opera solo se gli elementi che hanno determinato la derubricazione sono gli stessi che avevano sostenuto la misura cautelare. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato infondato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
artt. 314 e ss. c.p.p. (riparazione per ingiusta detenzione)
artt. 314 e ss. cod. proc. pen.
Fissano i presupposti per la riparazione: oltre all'ingiustizia della detenzione, l'indennizzo è escluso se la persona ha dato o concorso a dar causa alla custodia per dolo o colpa grave; il giudice della riparazione valuta anche condotte gravemente colpose che, seppur non costituendo reato oppure a prescindere dall'esito penale, abbiano avuto ruolo causale nella misura.
art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)
Reato originariamente contestato nell'indagine; la pronuncia di merito ha rilevato rapporti dell'imputata con fatti attinenti alla commercializzazione, ma alcuni reati correlati sono stati dichiarati estinti per prescrizione.
art. 444 cod. pen. (falsità in atti?)
Tra i reati originariamente contestati e poi estinti per prescrizione; la sentenza di merito non ha escluso completamente il coinvolgimento nei fatti sotto il profilo rilevante ai fini cautelari.
art. 440 cod. pen. (reati contro l'industria e il commercio / pericolo per la salute?)
Sulla specifica contestazione relativa alla pericolosità per la salute pubblica la sentenza di assoluzione ha escluso la pericolosità concreta, ma non ha cancellato gli elementi che indicavano immissione sul mercato di prodotti con cariche microbiche superiori ai limiti, elementi utilizzati dal giudice della riparazione per valutare la colpa grave.
art. 476, 482, 640, 640-bis cod. pen. (vari delitti economico-alimentari e truffa/reati informatici?)
artt. 476, 482, 640, 640-bis c.p.
Ulteriori norme richiamate tra le contestazioni penali originarie; la loro evocazione serve a ricostruire il quadro fattuale da cui il giudice della riparazione ha tratto elementi di responsabilità colposa.
art. 515 cod. pen. (delega/altre fattispecie)
Citato in motivazione come fattispecie richiamata; la ricorrente ha contestato l'affermazione che nei suoi confronti fosse stata adottata misura a tutela della salute pubblica, ma il giudice della riparazione ha ritenuto comunque rilevanti le risultanze indiziarie.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021)
Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, Rv. 281038
Principio secondo cui l'ipotesi di 'ingiustizia formale' (derubricazione che rende non applicabile la misura) esclude l'operatività della condizione ostativa della condotta gravemente colposa solo se gli elementi che hanno portato alla derubricazione sono gli stessi che avevano sostenuto l'adozione della misura cautelare.
Massime di principio
- La sussistenza di un'ingiusta detenzione ai fini dell'indennizzo richiede non solo l'esito favorevole in sede penale, ma anche l'assenza di un contributo colposo o doloso della persona alla misura cautelare; un'assoluzione o estinzione non annulla automaticamente la possibilità che la condotta dell'interessato abbia concorso alla custodia.
- Il giudice della riparazione svolge un accertamento diverso da quello penale: valuta se vi sia stata una condotta caratterizzata da eclatante negligenza, imprudenza o violazione di norme che abbia avuto ruolo causale nella misura cautelare, anche alla luce di elementi indiziari (intercettazioni, testimonianze) che il giudice penale può aver valutato diversamente.
- La derubricazione o la diversa qualificazione del fatto possono dar luogo a un'ingiustizia formale escludente la responsabilità della persona solo quando gli stessi elementi in possesso dell'autorità cautelare risultino decisivi per la nuova qualificazione; non è sufficiente la sola invocazione della derubricazione.
- Nelle contestazioni relative a misure cautelari adottate per ragioni igienico-sanitarie o di tutela della salute pubblica, l'assenza di un sequestro o di prova di pericolo concreto non esclude automaticamente che condotte organizzative o gestionali gravemente colpose possano aver indotto l'adozione della misura.
- Chi richiede la riparazione deve comunque dimostrare che non ha contribuito, con dolo o colpa grave, all'adozione o al mantenimento della misura cautelare; contestare l'interpretazione dei fatti fatta dal giudice di merito comporta un limite di sindacabilità in Cassazione quando la censura è essenzialmente di fatto.
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