Ordinanza n. 97/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento a) del verbale di gara n. 10 del 26 novembre 2025, con cui la commissione tecnica ha dichiarato non conforme il prodotto offerto dalla ricorrente in ragione della non corrispondenza tra il codice del prodotto indicato nella scheda tecnica (000000000057768022) e quello riportato nel documento “ulteriori elementi di offerta” (248); b) dela deliberazione dell’ARNAS n. 1233 del 2 dicembre 2025, con cui è stato approvato il verbale, è stata annullata la precedente deliberazione n. 1146 del 4 novembre 2025 ed è stato aggiudicato il lotto 17 alla controinteressata; c) per quanto di ragione, del verbale n. 7 del 3 ottobre 2025 e della deliberazione n. 1146 del 4 novembre 2025, nella parte in cui è stata ritenuta conforme l’offerta della controinteressata, nonché della lettera di invito e del capitolato d’oneri, ove interpretati nel senso fatto proprio dalla stazione appaltante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR, preso atto della rinuncia alla domanda cautelare, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo cautelare. Non ha esaminato i motivi di ricorso né la legittimità degli atti impugnati. La decisione sul merito è stata rinviata alla pubblica udienza fissata per il 12 marzo 2026; il dispositivo reca un riferimento al 12 marzo 2025, apparentemente non coerente con la data del provvedimento e con la motivazione.
Atto impugnato: verbale di gara che ha dichiarato non conforme il prodotto offerto e provvedimento di aggiudicazione del lotto 17 a un’altra impresa
Esito
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato gli atti relativi al lotto 17 di una procedura di gara, contestando la dichiarazione di non conformità del prodotto offerto, motivata dalla commissione con la non corrispondenza tra il codice indicato nella scheda tecnica e quello riportato nel documento denominato “ulteriori elementi di offerta”. Sono stati inoltre impugnati l’atto di approvazione del verbale e di aggiudicazione del lotto a un’impresa controinteressata, nonché, per quanto occorrente, i precedenti atti di gara e la lex specialis, ove interpretati nel senso seguito dalla stazione appaltante. Il testo non espone ulteriori motivi di censura né argomentazioni sul merito della legittimità degli atti.
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