Sentenza del 31/07/2015 n. 16240 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune aveva notificato cinque avvisi di accertamento ICI per gli anni 2000-2004, contestando l'omessa denuncia e il mancato versamento dell'imposta su un fabbricato ad uso abitativo classificato A/3 e su un fabbricato classificato D/10, ritenendo insussistenti i requisiti di ruralità. La contribuente sosteneva invece che entrambi gli immobili fossero rurali e quindi esenti dall'ICI. Dopo il rigetto della CTP, la CTR aveva riconosciuto la ruralità sulla base della destinazione effettiva degli immobili: abitazione della contribuente e fabbricato destinato di fatto ad attività agrituristica. Il Comune ha impugnato la decisione in Cassazione sostenendo la violazione della disciplina sui fabbricati rurali e l'illogicità della motivazione, anche perché mancava un'autorizzazione formale all'attività agrituristica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi di ricorso e ha rigettato il ricorso del Comune. Il secondo motivo era inammissibile perché non conteneva il necessario quesito di fatto, con l'indicazione chiara del fatto controverso e decisivo. Il primo motivo non coglieva la reale motivazione della sentenza impugnata e mirava sostanzialmente a ottenere un nuovo accertamento dei fatti, non consentito in sede di legittimità. È rimasto quindi fermo l'accertamento della CTR secondo cui entrambi gli immobili possedevano i requisiti di ruralità e spettava l'esenzione ICI. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 2.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, commi 3 e 3-bis, convertito dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133
La norma disciplina i requisiti per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati e le relative conseguenze fiscali. Nel caso concreto, la Corte non ha rivalutato direttamente tali requisiti, poiché l'accertamento della loro sussistenza, compiuto dalla CTR, non è stato validamente censurato.
Art. 360, n. 3, c.p.c.
Consente di denunciare in Cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Non può però essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti già accertati dal giudice di merito.
Art. 360, n. 5, c.p.c.
Consente di censurare il vizio di motivazione nei limiti applicabili ratione temporis. La censura deve individuare chiaramente il fatto controverso e decisivo; in mancanza, il motivo è inammissibile.
Art. 366-bis c.p.c.
Per i ricorsi soggetti alla disciplina allora vigente, imponeva la formulazione di un quesito di diritto e, per le censure motivazionali, di un quesito di fatto. La mancata o inadeguata formulazione comporta l'inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- In materia di ruralità degli immobili, la destinazione effettiva del fabbricato può assumere rilievo, ma la sua valutazione costituisce normalmente un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
- In Cassazione non è possibile sostituire la valutazione dei fatti compiuta dalla CTR con una diversa ricostruzione; occorre dimostrare una precisa violazione di legge o un vizio processuale ammissibile.
- Una censura sulla motivazione deve indicare in modo puntuale il fatto controverso, decisivo e non adeguatamente esaminato; contestazioni generiche sono inammissibili.
- Quando la sentenza di merito ha individuato una specifica ratio decidendi, il ricorso deve confrontarsi esattamente con quella motivazione. Un quesito astratto o non pertinente non consente l'esame della censura.
- Se i motivi del ricorso sono dichiarati inammissibili, resta fermo l'accertamento favorevole compiuto dal giudice di merito e il ricorrente soccombente può essere condannato alle spese.
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