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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15826/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale (nonché la dichiarata inammissibilità delle richieste di detenzione domiciliare e semilibertà) relative a una pena residua di 1 anno e 8 mesi e 900 euro di multa per il reato di cui all'art. 628, comma 3 n.1 c.p. Il motivo principale del ricorso è la violazione di legge e il vizio di motivazione (art. 47 ord. pen.): il Tribunale avrebbe contraddittoriamente dato decisivo rilievo alle informative di polizia del agosto 2024 che segnalavano condotta negativa e pericolosità sociale, senza motivare adeguatamente il prevalere di tali elementi rispetto agli esiti molto positivi dell'osservazione inframuraria e della relazione di sintesi del 9/08/2024 che documentavano corretto comportamento carcerario, assenza di sanzioni disciplinari, collaborazione, percorso di revisione critica e concreta progettualità lavorativa e di reinserimento.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Palermo per un nuovo giudizio. La decisione si basa sul mancato, completo e coerente esame degli esiti dell'osservazione inframuraria e della relazione socio-familiare, sulla contraddittorietà della motivazione che privilegia le informative di polizia senza spiegare perché tali segnalazioni prevalgano sulle risultanze positive dell'osservazione, e sulla valutazione apodittica dell'attività lavorativa ritenuta 'inidonea' solo per la presenza di un soggetto pluripregiudicato. Pertanto il provvedimento è annullato e rinviato perché il giudice di merito compia un nuovo, completo e motivato esame.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    Disciplina i presupposti e i criteri per la concessione delle misure alternative (in particolare l'affidamento in prova) richiedendo una motivazione prognostica sul reinserimento; la Corte ha richiamato l'obbligo di valutare e motivare compiutamente tutti gli elementi probatori rilevanti.

  • giurisprudenza citata (Sez. 1, Danieli, 04/03/1999 - Rv 213062)

    Richiama i criteri di valutazione per le misure alternative: reato commesso e precedenti penali come punti di partenza per il giudizio prognostico.

  • giurisprudenza citata (Sez. 1, Capiti, 11/03/1997 - Rv 207998)

    Include tra i criteri utili per la prognosi le pendenze processuali e le informazioni di polizia, ma sottolinea che tali elementi devono essere valutati insieme alla condotta carceraria e agli esiti dell'indagine socio-familiare.

  • principio costituzionale del reinserimento

    La motivazione deve tenere conto della finalità costituzionale della pena (recupero e reinserimento): le risultanze dell'osservazione inframuraria e della relazione socio-familiare hanno rilevanza fondamentale nel bilanciamento degli elementi probatori.

Massime di principio

  • Il giudice deve valutare congiuntamente e motivare il peso attribuito a tutte le fonti informative rilevanti: reato commesso, precedenti, pendenze, informative di polizia, condotta carceraria e relazione socio-familiare/di osservazione. Non è sufficiente citare alcuni elementi senza confrontarli e motivarne la prevalenza.
  • Informative di polizia negative, se contrastanti con esiti positivi dell'osservazione inframuraria, non possono da sole giustificare il rifiuto del beneficio: il giudice deve spiegare perché ritiene maggiormente affidabili o significative tali informazioni rispetto alle risultanze osservazionali.
  • La presenza nel luogo di lavoro di soggetti pregiudicati non è automaticamente ostativa all'applicazione della misura alternativa; occorre accertare e motivare il concreto nesso di pericolosità o l'inidoneità dell'ambiente lavorativo rispetto al reinserimento del singolo.
  • In caso di motivazione carente o contraddittoria il rimedio è l'annullamento con rinvio per nuovo esame: il giudice di merito dovrà riequilibrare e chiarire il giudizio prognostico alla luce di tutte le risultanze.
  • La tutela del fine costituzionale della sanzione (recupero e reinserimento) impone che le decisioni sulle misure alternative non siano meramente formali ma svolgano un concreto bilanciamento tra esigenze di sicurezza e possibilità di reinserimento.

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