Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 11568/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento a) del provvedimento di Trenitalia s.p.a., di cui si ignorano estremi e data di adozione, di cui vi è menzione nella comunicazione del 25/03/2026 dell'aggiudicazione in favore della TG. Emme Service S.r.l. della gara n. 10511 Lotto 1 del 28/07/2025 (CIG: B7CA4A170A) avente ad oggetto l’affidamento in appalto della fornitura di “Bobine”; b) della lex specialis di gara, nella parte in cui ha previsto l'attribuzione di 5 pt. max per le offerte economiche formulate in relazione alle forniture opzionali/eventuali indicate alla SEZIONE 2 del disciplinare; c) della lex specialis di gara, laddove non ritenuta annullabile solo in parte; d) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, ivi compresi i verbali di gara, nella parte in cui non recano l'esclusione della società controinteressata, le attribuiscono 5 punti per l'offerta economica formulata in relazione alle forniture di cui alla SEZIONE 2 del disciplinare e propongono l'aggiudicazione della gara de qua in suo favore; NONCHE’ PER LA DECLARATORIA ai sensi e per gli effetti degli articoli 121, 122 e 124 c.p.a., dell'inefficacia del contratto d'appalto eventualmente stipulato con la società controinteressata e del diritto della società ricorrente di conseguire l'aggiudicazione ed il contratto.

Giustizia amministrativa202605354

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della gara per la fornitura di bobine in favore dell'impresa controinteressata, unitamente alle clausole della lex specialis relative alla valutazione delle offerte per forniture a quotazione non obbligatoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione della gara n. 10511, Lotto 1, indetta da Trenitalia per la fornitura di bobine, nonché la lex specialis e gli atti di gara connessi, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e l'aggiudicazione in proprio favore. Il primo motivo denunciava la violazione dell'art. 106 d.lgs. 36/2023, sostenendo che l'aggiudicataria avesse prodotto una copia analogica di una polizza fideiussoria sottoscritta a mano, anziché una garanzia nativa digitale sottoscritta digitalmente, e che la verifica tramite PEC fosse illegittima. Il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 1, 108 e 120 d.lgs. 36/2023, assumendo che le forniture a quotazione non obbligatoria, indicate nella sezione 2 del disciplinare, fossero prestazioni eventuali estranee all'oggetto dell'affidamento e riconducibili al quinto d'obbligo; secondo la ricorrente, non sarebbe stato quindi possibile attribuire loro un punteggio economico selettivo. Il terzo motivo lamentava la violazione della lex specialis e dell'art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023, contestando la verifica del requisito di capacità tecnica e professionale dell'aggiudicataria: l'attestazione di regolare esecuzione prodotta sarebbe stata oscurata nell'intestazione e nella sottoscrizione e non avrebbe consentito di verificare il soggetto emittente. La ricorrente, pur avendo ottenuto il massimo punteggio per il ribasso sull'importo a base d'asta, era risultata seconda per il punteggio conseguito dall'aggiudicataria sulle forniture a quotazione non obbligatoria.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi degli artt. 60 e 120, comma 5, c.p.a. e ha respinto integralmente il ricorso. Sul primo motivo, ha accertato documentalmente che la garanzia fideiussoria era stata emessa in formato nativo digitale e sottoscritta digitalmente sia dal procuratore autorizzato della compagnia assicuratrice sia dal legale rappresentante dell'aggiudicataria, prima della scadenza del termine di partecipazione, in conformità all'art. 106, comma 3, d.lgs. 36/2023. Ha inoltre ritenuto legittima la verifica della polizza mediante PEC, richiamando il comunicato ANAC n. 2358 del 23 giugno 2025 e la delibera ANAC n. 606/2023, secondo cui la PEC costituisce modalità di verifica telematica presso l'emittente. Sul secondo motivo, il TAR ha ritenuto errata la qualificazione delle forniture a quotazione non obbligatoria come prestazioni estranee all'affidamento o come anticipazione del quinto d'obbligo. Secondo il giudice, tali materiali costituivano una componente dell'offerta economica espressamente prevista dalla lex specialis: l'importo massimo di € 274.000 era ricompreso nell'importo a base di gara di € 1.370.000 e la facoltà della stazione appaltante riguardava la concreta conformazione dell'importo affidato, non l'esercizio dello ius variandi ex art. 120, comma 9, d.lgs. 36/2023. Sul terzo motivo, il TAR ha rilevato che l'aggiudicataria aveva prodotto un'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da una società privata, relativa a forniture analoghe di bobine eseguite dal 31 maggio 2017 al 30 giugno 2025 per € 1.013.627,93, con attestazione della regolarità delle prestazioni e dell'assenza di contestazioni pregiudizievoli. Tale documentazione è stata ritenuta conforme alla lex specialis e idonea a comprovare il requisito di capacità tecnica e professionale. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di Trenitalia e dell'aggiudicataria, liquidate in € 1.000,00 ciascuna, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 106 d.lgs. 36/2023

    La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente […]

    La garanzia deve essere nativa digitale e digitalmente sottoscritta; la verifica telematica presso l'emittente può essere effettuata anche tramite PEC, secondo gli indirizzi richiamati dall'ANAC.

  • art. 120, comma 9, d.lgs. 36/2023

    Il quinto d'obbligo riguarda l'eventuale esercizio dello ius variandi in fase di esecuzione e non coincide con le forniture a quotazione non obbligatoria, che nel caso esaminato erano una componente dell'offerta economica ricompresa nell'importo a base di gara.

  • art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023

    La verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario deve essere svolta prima dell'aggiudicazione; nel caso concreto la documentazione prodotta è stata ritenuta idonea a comprovare il requisito tecnico-professionale.

  • art. 60 c.p.a.

    Quando il contraddittorio e la documentazione sono completi e le parti sono state avvisate, il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata.

  • art. 120, comma 5, c.p.a.

    La controversia in materia di affidamento può essere definita con sentenza semplificata quando ne ricorrono i presupposti processuali e istruttori.

Massime di principio

  • Una garanzia fideiussoria richiesta per la partecipazione a una gara è conforme all'art. 106, comma 3, d.lgs. 36/2023 quando risulta emessa in formato nativo digitale e sottoscritta digitalmente dai soggetti competenti prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte; la verifica della sua validità presso l'emittente può essere effettuata tramite PEC, quale modalità di verifica telematica.
  • Le prestazioni o forniture a quotazione non obbligatoria, se espressamente contemplate dalla lex specialis come componente dell'offerta economica e il relativo valore è ricompreso nell'importo a base di gara, non costituiscono anticipazione del quinto d'obbligo: la loro eventuale attivazione attiene alla conformazione dell'affidamento e non all'esercizio dello ius variandi in fase di esecuzione.
  • È legittimo attribuire un punteggio economico a prestazioni opzionali o a quotazione non obbligatoria quando esse siano previste dalla lex specialis come componente dell'offerta e il loro valore sia incluso nell'importo complessivo posto a base di gara.
  • Il requisito di capacità tecnico-professionale relativo all'esecuzione di forniture analoghe può essere comprovato mediante un'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un committente privato, purché il documento indichi l'oggetto delle forniture, il periodo di esecuzione, l'importo e la regolarità delle prestazioni secondo quanto richiesto dalla lex specialis.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggiRequisiti di capacità economica e tecnica
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.