Regolamento (UE) 2020/2038
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2038 della Commissione del 10 dicembre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda i formulari di impegno del garante e l’inclusione delle spese di trasporto aereo nel valore in dogana per tenere conto del recesso del Regno Unito dall’Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 alla fine del periodo di transizione dopo il recesso del Regno Unito dall’Unione. Da un lato aggiorna l’allegato sulle percentuali di trasporto aereo da includere nel valore in dogana, inserendo il Regno Unito tra i paesi terzi rilevanti, esclusa l’Irlanda del Nord. Dall’altro modifica i formulari di impegno del garante per eliminare il Regno Unito dall’elenco degli Stati membri e, successivamente all’adesione alla convenzione comune di transito, inserirlo tra le altre parti contraenti, mantenendo una disciplina specifica per l’Irlanda del Nord.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per adeguare i formulari di impegno del garante e le regole sul valore in dogana alle conseguenze del recesso del Regno Unito dall’UE, con specifiche disposizioni per l’Irlanda del Nord.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori doganali e ai garanti nell’ambito del codice doganale dell’Unione e del regime comune di transito, nonché alle importazioni di merci nel territorio doganale dell’Unione dal Regno Unito. Riguarda in particolare la compilazione dei formulari di impegno del garante negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 e la determinazione del valore in dogana per le spese di trasporto aereo. Le modifiche tengono conto della cessazione dell’applicazione del diritto dell’Unione al Regno Unito al termine del periodo di transizione, con esclusione dell’Irlanda del Nord, e della speciale disciplina del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord. Le disposizioni su Regno Unito nei formulari di garanzia relativi all’adesione alla convenzione comune di transito si applicano solo dalla data in cui il Regno Unito diventa parte contraente della convenzione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2038 della Commissione
Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per aggiornare la disciplina doganale in conseguenza del recesso del Regno Unito dall’Unione e della fine del periodo di transizione. Le modifiche riguardano in particolare il valore in dogana delle merci importate dal Regno Unito e i formulari di impegno del garante nel regime comune di transito, tenendo conto del trattamento speciale dell’Irlanda del Nord previsto dall’accordo di recesso e dal relativo protocollo.
Contesto e finalità
La Commissione richiama il fatto che il diritto dell’Unione ha continuato ad applicarsi al Regno Unito fino al 31 dicembre 2020, mentre dopo tale data il regolamento (UE) n. 952/2013 cessa di applicarsi al Regno Unito, esclusa l’Irlanda del Nord. Ne deriva la necessità di adeguare sia le regole sulle spese di trasporto aereo da includere nel valore in dogana, sia i formulari di garanzia utilizzati nei procedimenti doganali e di transito.
Ambito oggettivo delle modifiche
Le modifiche incidono sul regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 in due ambiti principali:
- la determinazione del valore in dogana delle merci importate, con riferimento alle spese di trasporto aereo;
- i formulari di impegno del garante contenuti negli allegati 32-01, 32-02, 32-03 e 72-04.
Valore in dogana e trasporto aereo
Nell’allegato 23-01 viene aggiunto il Regno Unito, esclusa l’Irlanda del Nord, nell’elenco pertinente alla "Zona Q". La modifica riflette il fatto che, dal 1° gennaio 2021, le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione dal Regno Unito sono importazioni da paese terzo e, ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 952/2013, le spese di trasporto fino al luogo di introduzione devono essere incluse nel valore in dogana.
Formulari di impegno del garante e transito
Negli allegati 32-01, 32-02 e 32-03 il Regno Unito viene eliminato dall’elenco degli Stati membri, poiché non è più parte del territorio cui si applica ordinariamente il codice doganale dell’Unione. Al suo posto, una volta perfezionata l’adesione alla convenzione relativa a un regime comune di transito, il Regno Unito viene inserito tra le altre parti contraenti della convenzione.
Le note aggiunte chiariscono che, in base al protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord:
- l’Irlanda del Nord è considerata parte dell’Unione europea ai fini della garanzia;
- un garante stabilito nel territorio doganale dell’Unione deve eleggere un domicilio o designare un mandatario in Irlanda del Nord se la garanzia può essere utilizzata in tale territorio;
- se una garanzia nel quadro del transito comune è valida sia nell’Unione sia nel Regno Unito, un unico domicilio o mandatario nel Regno Unito può coprire tutte le parti del Regno Unito, compresa l’Irlanda del Nord.
Aggiornamento dell’allegato 72-04
L’allegato 72-04, parte II, capi VI e VII, viene aggiornato inserendo il Regno Unito nelle tabelle dopo il riferimento alla Turchia. Anche qui la nota di accompagnamento ribadisce che l’Irlanda del Nord deve essere trattata come parte dell’Unione ai fini della garanzia.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile, in linea generale, dal 1° gennaio 2021. Fanno eccezione le disposizioni relative all’inserimento del Regno Unito tra le altre parti contraenti della convenzione comune di transito e ai relativi formulari, che si applicano solo dalla data di adesione del Regno Unito a tale convenzione.
Implicazioni pratiche per gli operatori
Per gli operatori doganali e i professionisti fiscali il regolamento comporta:
- una diversa qualificazione del Regno Unito, esclusa l’Irlanda del Nord, come paese terzo ai fini doganali;
- la necessità di verificare l’inclusione delle spese di trasporto aereo nel valore in dogana delle importazioni dal Regno Unito;
- l’aggiornamento della documentazione di garanzia nei procedimenti di transito;
- la considerazione della posizione peculiare dell’Irlanda del Nord, che resta agganciata a taluni fini doganali al quadro unionale.
Disposizioni principali
Adeguamento dell’allegato 23-01 sul valore in dogana
Nell’allegato 23-01 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, nella tabella relativa alla "Zona Q", viene aggiunto il testo ", Regno Unito (esclusa l’Irlanda del Nord)". La modifica serve a includere il Regno Unito tra i paesi terzi rilevanti per la determinazione della quota di spese di trasporto aereo da includere nel valore in dogana ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 952/2013.
Modifica dei formulari di impegno del garante
Negli allegati 32-01, 32-02 e 32-03, parte I, punto 1, viene soppresso il riferimento al ", Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord" dall’elenco degli Stati membri. Contestualmente viene inserito il Regno Unito tra le altre parti contraenti della convenzione comune di transito, con una nota che chiarisce che, ai fini della garanzia, l’Irlanda del Nord è considerata parte dell’Unione europea; pertanto un garante stabilito nel territorio doganale dell’Unione deve eleggere un domicilio o designare un mandatario in Irlanda del Nord se la garanzia può essere utilizzata ivi.
Regola speciale per garanzie valide nell’Unione e nel Regno Unito
Le note aggiunte agli allegati 32-01, 32-02 e 32-03 precisano che, qualora una garanzia nell’ambito del transito comune sia valida sia nell’Unione europea sia nel Regno Unito, un singolo domicilio o mandatario nominato nel Regno Unito può coprire tutte le parti del Regno Unito, inclusa l’Irlanda del Nord.
Aggiornamento dell’allegato 72-04
Nell’allegato 72-04, parte II, capo VI e capo VII, nelle tabelle relative alle garanzie, dopo il testo "Turchia -" viene inserito "Regno Unito (*) -". La nota ribadisce che, ai sensi del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, l’Irlanda del Nord deve essere considerata parte dell’Unione europea ai fini della garanzia.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2021. Tuttavia, le modifiche di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), all’articolo 1, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 1, paragrafo 5, si applicano solo dalla data in cui il Regno Unito aderisce alla convenzione relativa a un regime comune di transito.
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