Regolamento (UE) 2021/702
Regolamento delegato (UE) 2021/702 della Commissione, del 10 dicembre 2020, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna e amplia il sistema di costi unitari e importi forfettari utilizzabili per il rimborso agli Stati membri nell’ambito del FSE. Interviene soprattutto sugli allegati del regolamento delegato (UE) 2015/2195, sostituendo numerose tabelle nazionali e introducendo una disciplina specifica per le operazioni svolte a distanza o comunque condizionate dalle misure anti-coronavirus. Le tabelle riguardano soprattutto occupazione, formazione, istruzione, inclusione sociale, mobilità e assistenza tecnica, con importi differenziati per Stato membro, programma operativo, categoria di attività e risultato atteso.
Modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2195 sui costi unitari standard e sugli importi forfettari per il rimborso agli Stati membri delle spese sostenute nell’ambito del Fondo sociale europeo (FSE).
Ambito di applicazione
Si applica al rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese finanziate dal Fondo sociale europeo nell’ambito del regolamento (UE) n. 1304/2013, mediante opzioni semplificate in materia di costi (tabelle standard di costi unitari e importi forfettari). Le modifiche incidono sui regimi di rimborso già stabiliti per Francia, Cechia, Malta, Italia, Germania, Austria, Lituania, Polonia, Cipro, Croazia e Portogallo, oltre alla clausola generale per tutti gli Stati membri specificati nell’allegato XIV; sono previste anche disposizioni specifiche per operazioni ostacolate dalle restrizioni/recommendazioni anti-coronavirus. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Regolamento delegato (UE) 2021/702 della Commissione
Il regolamento aggiorna il quadro dei costi unitari standard e degli importi forfettari utilizzabili per il rimborso agli Stati membri delle spese sostenute con il Fondo sociale europeo. L’intervento si colloca nel solco del regolamento (UE) n. 1304/2013 e modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2195, con l’obiettivo dichiarato di semplificare la gestione del FSE e ridurre gli oneri amministrativi.
Le modifiche sono molto ampie e riguardano sia una clausola generale per le operazioni ostacolate dalle misure anti-coronavirus sia numerosi allegati settoriali e nazionali contenenti tabelle di rimborso per specifiche tipologie di operazioni.
Base giuridica e finalità
La Commissione interviene sulla base dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1304/2013. Nei considerando si afferma che le opzioni semplificate in materia di costi devono essere ampliate e ancorate a dati trasmessi dagli Stati membri o pubblicati da Eurostat, nonché a metodi comunemente utilizzati ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 5, e dell’articolo 68 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
La ratio è duplice:
- semplificare il rimborso e la rendicontazione;
- adattare le tariffe alle differenze tra Stati membri, tipi di operazione e costi effettivi.
Clausola generale per il coronavirus
L’articolo 1, punto 1, inserisce nell’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/2195 una previsione speciale per i casi in cui le condizioni di rimborso stabilite negli allegati non possano essere rispettate a causa di restrizioni o raccomandazioni delle autorità competenti per rallentare la diffusione del coronavirus.
In tal caso:
- la Commissione può rimborsare gli Stati membri sulla base delle risorse utilizzate e degli output o risultati conseguiti;
- il rimborso può avvenire avvalendosi di modalità a distanza;
- per tali operazioni non si applica l’obbligo, previsto negli allegati, di usare un’unica opzione semplificata in materia di costi per tutti i tipi simili di operazioni nello stesso programma operativo.
Sostituzione degli allegati e contenuto delle nuove tabelle
Il regolamento sostituisce integralmente numerosi allegati del regolamento delegato originario, introducendo nuove tabelle di costi unitari e importi forfettari per vari Stati membri e per una tabella generale comune.
Le tabelle riguardano, tra l’altro:
- Francia: giovani NEET, formazione per disoccupati, formazione professionale e sanitaria nella Riunione, formazione sociale, formazione EGC, assistenza tecnica;
- Cechia: assistenza all’infanzia, formazione dei dipendenti, sostegno a scuole e studenti, mobilità dei ricercatori, formazione dei docenti;
- Malta: occupazione, formazione aziendale, garanzia giovani, formazione informatica, borse di studio terziarie;
- Italia: PON IOG, formazione, tirocini, servizio civile, autoimpiego, mobilità, dottorati industriali, istruzione degli adulti, cittadinanza, ITS e altri interventi;
- Germania e Austria: formazione scolastica inclusiva, consulenza, formazione professionale;
- Lituania: formazione di disoccupati, lavoratori, funzionari pubblici, ricerca, sostegno occupazionale;
- Polonia: mobilità transnazionale dei giovani, sostegno a partecipanti e mentori, ospitalità;
- Cipro e Croazia: politiche attive del lavoro, istruzione, inclusione sociale e formazione;
- Portogallo: formazione non formale per occupati e formazione tecnico-professionale superiore.
Esempi di meccanismi di rimborso e di calcolo
Le tabelle individuano per ciascuna operazione:
- il tipo di attività finanziata;
- l’indicatore di output o risultato;
- la categoria di costi coperta;
- l’unità di misura;
- l’importo unitario o forfettario.
Gli importi possono essere espressi per:
- partecipante;
- ora di formazione;
- mese di attività;
- giornata di presenza o di mobilità;
- contratto di lavoro;
- posto creato o adattato;
- rate di spesa ammissibile.
Molte tabelle prevedono anche regole specifiche, ad esempio:
- un solo importo per partecipante anche in presenza di più risultati positivi;
- riduzioni proporzionali in caso di presenza parziale;
- massimali temporali per il rimborso;
- esclusione di alcune categorie di costo, come borse di studio, indennità o spese di viaggio, a seconda dell’operazione.
Aggiornamenti e indicizzazioni
Il regolamento non si limita a fissare importi statici, ma prevede numerose clausole di adeguamento. I criteri più ricorrenti sono:
- salari minimi nazionali o settoriali;
- contributi previdenziali e sanitari;
- inflazione nazionale o indici armonizzati;
- indici salariali o del costo del lavoro;
- dati statistici Eurostat o di uffici statistici nazionali;
- tariffe Erasmus+ o altri parametri europei;
- regole nazionali su bonus, indennità o contratti collettivi.
In alcuni casi gli importi sono aggiornati annualmente, in altri ogni quattro anni, oppure in presenza di scostamenti superiori a soglie predefinite, come il 3 % o il 5 %.
Tabella generale per istruzione, formazione e servizi per l’occupazione
Una parte centrale del regolamento è la tabella generale valida per tutti gli Stati membri specificati, applicabile a:
- istruzione formale;
- formazione di disoccupati, in cerca di lavoro o inattivi;
- servizi di consulenza connessi all’occupazione;
- formazione di persone occupate.
Per l’istruzione formale, gli importi sono differenziati per livelli ISCED e tengono conto dell’iscrizione verificata e della durata effettiva del corso o dell’anno accademico. Per formazione e consulenza, gli importi sono articolati in tariffe orarie, mensili e annuali, con indici regionali per alcuni programmi operativi.
La tabella specifica inoltre che, se i costi unitari sono utilizzati nelle domande di pagamento presentate alla Commissione per una certa operazione, tali costi unitari si applicano anche alle altre operazioni analoghe dello stesso programma operativo; in presenza di organismi intermedi, l’obbligo opera a livello dell’organismo che utilizza il costo unitario.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato nell’ordinamento interno senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Modifica dell’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/2195
Introduce una disciplina speciale per il rimborso quando le condizioni previste negli allegati non possono essere rispettate a causa di restrizioni o raccomandazioni delle autorità competenti volte a ritardare la diffusione del coronavirus. In tali casi la Commissione può rimborsare gli Stati membri sulla base delle risorse utilizzate e degli output o risultati conseguiti tramite modalità a distanza. Per queste operazioni non si applica l’obbligo, previsto negli allegati, di utilizzare un’opzione semplificata in materia di costi per tutti i tipi simili di operazioni nello stesso programma operativo.
Sostituzione degli allegati con nuove tabelle di costi unitari e importi forfettari
Sostituisce gli allegati II, III, V, VI, VIII, X, XI, XII, XIV, XV, XVI e XXI del regolamento delegato (UE) 2015/2195 con nuovi testi. Le nuove tabelle definiscono condizioni di rimborso, indicatori, categorie di costo, unità di misura e importi per specifiche operazioni finanziate dal FSE in Francia, Cechia, Malta, Italia, Germania, Austria, Lituania, Polonia, Cipro, Croazia e Portogallo, oltre a una tabella generale per tutti gli Stati membri specificati.
Aggiornamento e ridefinizione delle tabelle per la Francia
Per la Francia sono aggiornate o introdotte tabelle per operazioni di sostegno ai giovani NEET ("Garantie Jeunes"), formazione per disoccupati, formazione qualificante e professionale nella Riunione, formazione sanitaria e sociale, formazione EGC e importi forfettari per assistenza tecnica. Sono fissati importi unitari per risultati positivi, mesi di formazione, qualifiche conseguite e rate di 100 000 EUR di nuove spese ammissibili, con criteri di adeguamento legati a inflazione, indici INSEE, prezzi di appalto e meccanismi nazionali.
Tabelle di costi unitari per la Cechia
Definisce costi unitari per apertura, trasformazione e gestione di strutture di assistenza all’infanzia, formazione esterna e interna dei dipendenti, supporto a strutture scolastiche, attività extracurricolari, tutoraggio, sviluppo professionale dei pedagoghi, orientamento professionale, mobilità dei ricercatori, sostegno interculturale, mobilità transnazionale dei docenti, cooperazione tra organismi di ricerca e percorsi formativi per educatori. Sono previsti numerosi meccanismi di adeguamento basati su salari minimi, contributi sociali e sanitari, retribuzioni medie, tassi d’inflazione, indici Syntec, tariffe Erasmus+ e altre fonti statistiche o normative nazionali.
Tabelle di costi unitari e importi forfettari per Malta
Stabilisce importi unitari per aiuti all’occupazione, aiuti alla formazione per imprese private, garanzia giovani, formazione informatica, corsi contro l’abbandono, borse di studio terziarie e importi forfettari per i costi indiretti. Gli importi variano in base a settimane, ore di formazione, risultati ottenuti, livello MQF/EQF e numero di crediti ECTS; sono previsti adeguamenti in funzione di salario minimo, bonus governativi, inflazione e regole di calcolo nazionali.
Tabelle di costi unitari per l’Italia
Introduce e aggiorna una vasta gamma di costi unitari per il PON IOG e programmi operativi regionali, per misure di orientamento, formazione, tirocini, servizio civile, autoimpiego, mobilità, dottorati industriali, formazione per adulti, cittadinanza e stato di diritto, formazione in aula, formazione linguistica, tirocini, istituti tecnici superiori, mobilità dei ricercatori e formazione di gruppo/individuale. Sono previsti importi per ora, per partecipante, per mese, per tirocinio, per contratto di lavoro o per giorno, con criteri di adeguamento legati a FOI, indici ISTAT, salari minimi, contributi previdenziali, indici Eurostat e specifiche disposizioni nazionali.
Tabelle di costi unitari per Germania, Austria, Lituania, Polonia, Cipro e Croazia
Per la Germania e l’Austria sono definiti costi unitari per formazione scolastica inclusiva, consulenza occupazionale, formazione di persone occupate, servizi educativi e personale amministrativo; per la Lituania sono previsti importi per formazione di disoccupati, lavoratori e funzionari pubblici, ricerca e sovvenzioni occupazionali; per la Polonia sono fissati importi per mobilità transnazionale dei giovani, soggiorno all’estero, mentori e ospitalità; per Cipro e Croazia sono stabiliti costi unitari per interventi nel settore dell’istruzione, servizi sociali e politiche attive del lavoro. In tutti i casi sono presenti tabelle dettagliate e meccanismi di aggiornamento indicizzati a salari, inflazione o tariffe nazionali ed europee.
Tabella generale per tutti gli Stati membri specificati
Per le operazioni di istruzione formale, formazione di disoccupati e persone inattive, servizi di consulenza connessi all’occupazione e formazione di persone occupate, definisce un sistema armonizzato di costi unitari applicabile a più Stati membri, con importi parametrati per livello di istruzione ISCED, tipo di formazione, servizi per l’occupazione e tariffe orarie/mensili/annuali. La tabella prevede anche indici regionali per determinati programmi operativi e chiarisce che gli importi applicabili in una domanda di pagamento valgono per tutte le operazioni analoghe nello stesso programma operativo o, se pertinente, a livello dell’organismo intermedio.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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