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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/2037

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2037 della Commissione del 10 dicembre 2020 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio

Normativa europea32020R2037

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua le misure di salvaguardia definitive su determinati prodotti di acciaio alla nuova realtà territoriale successiva al recesso del Regno Unito dall’Unione. La Commissione ricalcola i volumi dei contingenti tariffari e aggiorna l’elenco dei paesi in via di sviluppo soggetti alle misure, mantenendo la struttura complessiva del regime di salvaguardia. L’intervento decorre dal 1° gennaio 2021 e si traduce nella sostituzione dell’allegato IV e nella modifica dell’allegato III.2 del regolamento (UE) 2019/159.

Adeguamento delle misure di salvaguardia definitive sui determinati prodotti di acciaio per tener conto dell’uscita del Regno Unito dall’ambito territoriale di applicazione delle misure e della conseguente redistribuzione dei contingenti tariffari.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di determinati prodotti di acciaio già soggetti al regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, come modificato, con efficacia dal 1° gennaio 2021. Incide sui contingenti tariffari per categoria di prodotto, sui contingenti specifici per paese e sui contingenti residui, nonché sull’elenco dei paesi in via di sviluppo soggetti alle misure. Non istituisce nuove misure di salvaguardia, ma modifica quelle esistenti in conseguenza del fatto che, dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito non fa più parte del territorio doganale dell’Unione.

Adeguamento delle misure di salvaguardia sui prodotti di acciaio

Il regolamento interviene sulle misure di salvaguardia definitive istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 per determinati prodotti di acciaio, al fine di adeguarle all’uscita del Regno Unito dal territorio doganale dell’Unione dal 1° gennaio 2021. La Commissione richiama il fatto che i volumi originari erano stati calcolati sulla base dell’UE a 28 Stati membri e che, venendo meno il Regno Unito, occorre riallineare i contingenti tariffari e l’elenco dei paesi in via di sviluppo soggetti alle misure.

Contesto e motivazione dell’intervento

La Commissione indica di aver già modificato una prima volta le misure con i regolamenti di esecuzione (UE) 2019/1590 e (UE) 2020/894. Con avviso del 30 ottobre 2020 ha poi illustrato la metodologia di adeguamento e invitato le parti interessate a presentare osservazioni. Il presente atto recepisce l’esito di tale consultazione e conferma che l’operazione non costituisce un riesame completo delle misure di salvaguardia, ma un mero adeguamento tecnico conseguente alla riduzione dell’ambito territoriale di applicazione.

Procedura e valutazione delle osservazioni

La Commissione ha ricevuto diciannove comunicazioni da parti interessate e ha avviato consultazioni con nove governi di paesi terzi. Le osservazioni hanno riguardato, in particolare, la categoria 4 (fogli rivestiti di metallo), l’impatto generale dell’adeguamento sui contingenti, la categoria 18 (palancole) e la categoria 9 (fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili). La Commissione ha accolto taluni rilievi tecnici sulla categoria 4, correggendo i volumi delle sottocategorie 4 A e 4 B, ma ha respinto le richieste volte a mantenere invariati i contingenti o a estendere ulteriormente la disponibilità delle quote residue.

Effetti dell’adeguamento sui contingenti tariffari

Il regolamento precisa che l’adeguamento mira a mantenere i contingenti proporzionati al nuovo perimetro geografico di applicazione della salvaguardia. In alcuni casi, ciò comporta la perdita o l’assegnazione di contingenti specifici per paese, ma la Commissione esclude che la misura diventi più restrittiva per ciò solo. Viene osservato, anzi, che i volumi complessivi risultanti sono del 3 % superiori a quelli in vigore. I volumi non utilizzati dei paesi che perdono il contingente specifico sono attribuiti ai contingenti residui delle categorie pertinenti.

Aggiornamento dell’elenco dei paesi in via di sviluppo soggetti alle misure

L’allegato II modifica l’allegato III.2 del regolamento (UE) 2019/159. L’aggiornamento tiene conto dei dati delle importazioni 2019, depurati delle importazioni nel Regno Unito, e applica una metodologia coerente con quella utilizzata per i contingenti. Il risultato concreto è che:

  • la Cina diventa soggetta alle misure nella categoria 22;
  • la Turchia esce dalle misure nella categoria 25 A;
  • gli Emirati arabi uniti escono dalle misure nelle categorie 21 e 26.

Allegato I: nuovi volumi dei contingenti tariffari

L’allegato I sostituisce l’allegato IV del regolamento (UE) 2019/159 e riporta, per ciascuna categoria di prodotto, i volumi dei contingenti tariffari per due periodi trimestrali: dall’1.1.2021 al 31.3.2021 e dall’1.4.2021 al 30.6.2021. Per ogni categoria sono indicati i codici NC o TARIC, i paesi assegnatari, i numeri d’ordine e l’aliquota del dazio supplementare, che è generalmente pari al 25 %.

Tra le categorie interessate figurano, tra le altre:

  • prodotti piani laminati a caldo e a freddo;
  • lamiere magnetiche;
  • fogli rivestiti di metallo e fogli a rivestimento organico;
  • prodotti stagnati;
  • lamiere quarto;
  • prodotti in acciaio inossidabile laminati a caldo e a freddo;
  • profilati, barre, vergelle, fili, palancole, materiale ferroviario e tubi di vario tipo.

Il testo contiene inoltre regole specifiche per l’accesso alla quota residua nel secondo trimestre 2021, compresi casi in cui il contingente residuo non è accessibile o è soggetto a numeri d’ordine diversi in caso di esaurimento dei contingenti specifici per paese.

Categorie con correzioni o aspetti specifici evidenziati nei considerando

Per la categoria 4, la Commissione ha rettificato la ripartizione tra le sottocategorie 4 A e 4 B a seguito delle osservazioni delle parti interessate, senza alterare il livello complessivo della categoria. Per la categoria 18, la Commissione ha respinto l’obiezione relativa all’asserita assenza di produzione nel Regno Unito, ritenendo che i volumi attribuiti a tale origine non possano essere trasferiti ad altre origini. Per la categoria 9, è stata respinta anche la richiesta di limitare l’uso del contingente residuo da parte dei paesi già beneficiari di tale quota, perché ciò avrebbe modificato il funzionamento della misura oltre il perimetro dell’adeguamento.

Entrata in vigore e effetti giuridici

Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021. Essendo un regolamento di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Le modifiche produrranno effetti immediati sulla gestione doganale dei contingenti tariffari per le importazioni di acciaio soggette a salvaguardia.

Disposizioni principali

Adeguamento dei contingenti tariffari

La Commissione ricalcola i volumi dei contingenti tariffari per ciascuna categoria di prodotti di acciaio soggetta a salvaguardia, in ragione dell’esclusione del Regno Unito dal territorio doganale dell’Unione dal 1° gennaio 2021. L’adeguamento riguarda sia i contingenti specifici per paese sia la quota residua globale e si riflette nei nuovi volumi indicati nell’allegato I. Per alcune categorie, la ripartizione tra sottocategorie è stata corretta, in particolare per la categoria 4 (fogli rivestiti di metallo), senza incidere sul livello complessivo della categoria.

Aggiornamento dell’elenco dei paesi in via di sviluppo soggetti alle misure

L’allegato III.2 del regolamento (UE) 2019/159 è modificato per aggiornare, sulla base dei dati 2019 esclusi i flussi del Regno Unito, l’elenco dei paesi in via di sviluppo soggetti alle misure. L’elenco è modificato in modo che la Cina diventi soggetta alle misure nella categoria 22, la Turchia sia esclusa dalla categoria 25 A e gli Emirati arabi uniti siano esclusi dalle categorie 21 e 26.

Riassegnazione dei volumi inutilizzati ai contingenti residui

I volumi dei contingenti tariffari specifici per paese che, a seguito dell’adeguamento, non risultano più assegnati ad alcuni paesi o categorie sono trasferiti ai contingenti tariffari residui delle pertinenti categorie di prodotti. Il regolamento precisa inoltre che, ove il Regno Unito perda un contingente specifico per paese in talune categorie, il relativo volume non viene redistribuito ad altre origini per evitare una gonfiatura artificiale del contingente.

Categorie e volumi per trimestre

L’allegato I sostituisce integralmente l’allegato IV del regolamento (UE) 2019/159 e fissa i nuovi volumi per il periodo dall’1.1.2021 al 31.3.2021 e dall’1.4.2021 al 30.6.2021, distinguendo tra assegnazioni per paese e contingenti residui. Il regolamento mantiene, in linea generale, un dazio supplementare del 25 % una volta esaurito il contingente applicabile.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiecommercio internazionalemisure di salvaguardiapolitica commercialedazi doganaliacciai

Testo integrale

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