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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/2017

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2017 della Commissione del 9 dicembre 2020 che modifica l’allegato, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco dei territori conformi alle condizioni sanitarie preventive contro Echinococcus multilocularis nei cani, limitatamente alla parte rilevante per l’Irlanda del Nord. La modifica recepisce gli effetti dell’accordo di recesso del Regno Unito, chiarendo che, dopo la fine del periodo di transizione, il regime dell’Unione continua ad applicarsi nel e al Regno Unito con riferimento all’Irlanda del Nord. La sostanza dell’intervento consiste nella sostituzione, nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878, della voce "Regno Unito" con "Regno Unito (Irlanda del Nord)".

Modifica l’allegato, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 per adeguare l’elenco degli Stati membri/territori conformi alla classificazione relativa a Echinococcus multilocularis, sostituendo la voce "Regno Unito" con "Regno Unito (Irlanda del Nord)".

Ambito di applicazione

Si applica, in via diretta e obbligatoria, agli Stati membri dell’Unione e, per effetto dell’accordo di recesso e del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. Riguarda esclusivamente l’elenco dei territori che soddisfano le norme di classificazione di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/772, nell’ambito dei movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e delle misure sanitarie preventive contro l’infezione da Echinococcus multilocularis nei cani. L’applicazione decorre dal 1o gennaio 2021; l’entrata in vigore formale avviene il terzo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Modifica dell’elenco dei territori conformi per Echinococcus multilocularis

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2017 della Commissione aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 in materia di misure sanitarie preventive contro l’infezione da Echinococcus multilocularis nei cani. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 576/2013 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e tiene conto degli effetti dell’accordo di recesso del Regno Unito e del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.

Contesto normativo

Il regolamento delegato (UE) 2018/772 disciplina le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro Echinococcus multilocularis nei cani nei movimenti non commerciali verso il territorio o parti del territorio di determinati Stati membri. Esso prevede criteri di classificazione per gli Stati membri o per parti del loro territorio e le condizioni da rispettare per conservare il diritto di applicare tali misure.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 contiene l’elenco degli Stati membri, o delle parti del loro territorio, che rispettano tali norme di classificazione. Prima della modifica del 2020, tutto il territorio del Regno Unito figurava in tale elenco. Dopo il recesso del Regno Unito dall’Unione, il diritto dell’Unione continua tuttavia ad applicarsi nel e al Regno Unito con riferimento all’Irlanda del Nord, in forza dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord e dell’allegato 2 del protocollo.

Oggetto della modifica

La modifica consiste nella sostituzione della parte 2 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878. In luogo della voce generale relativa al Regno Unito, compare ora la voce "Regno Unito (Irlanda del Nord)", limitata all’Irlanda del Nord. Il regolamento conferma così che l’elenco dei territori conformi include:

  • Finlandia, tutto il territorio;
  • Irlanda, tutto il territorio;
  • Regno Unito (Irlanda del Nord), Irlanda del Nord.

Effetti pratici

Per gli operatori e i professionisti che gestiscono movimenti non commerciali di animali da compagnia, l’effetto è l’aggiornamento del perimetro territoriale rilevante ai fini delle misure sanitarie preventive contro Echinococcus multilocularis. La modifica evita di considerare ancora l’intero Regno Unito come territorio elencato e limita il riferimento alla sola Irlanda del Nord, coerentemente con il regime speciale post-Brexit.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1o gennaio 2021. Tale decorrenza è espressamente collegata alla conclusione del periodo di transizione prevista dall’accordo di recesso, fissata al 31 dicembre 2020.

Natura dell’atto

Si tratta di un regolamento di esecuzione della Commissione, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L’atto non introduce un nuovo regime sostanziale, ma aggiorna un elenco tecnico-giuridico per allinearlo alla disciplina applicabile all’Irlanda del Nord dopo il recesso del Regno Unito.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato sui territori conformi

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 con il testo allegato al nuovo regolamento, aggiornando così l’elenco dei territori che rispettano le norme di classificazione di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/772.

Adeguamento alla situazione del Regno Unito dopo il recesso

Il considerando richiama l’accordo di recesso e, in particolare, l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 del protocollo, per precisare che il regolamento (UE) n. 576/2013 e gli atti della Commissione basati su di esso continuano ad applicarsi nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord dopo il periodo di transizione.

Applicazione temporale

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo a decorrere dal 1o gennaio 2021, in coerenza con la fine del periodo di transizione al 31 dicembre 2020.

Contenuto dell’allegato

L’allegato elenca i territori che rispettano le norme di classificazione di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/772: Finlandia (tutto il territorio), Irlanda (tutto il territorio) e Regno Unito (Irlanda del Nord), con il codice UK (NI) e la precisazione che, ai fini del presente allegato, i riferimenti agli Stati membri comprendono anche il Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

Come è indicizzato

Materiesanità animalemovimenti non commerciali di animali da compagnialibera circolazione e adattamenti post-brexitdiritto alimentare e veterinario

Testo integrale

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