Regolamento (UE) 2020/2016
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2016 della Commissione del 9 dicembre 2020 che modifica l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 per quanto riguarda le voci relative a Regno Unito, Guernsey, Isola di Man e Jersey (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco dei territori e dei paesi terzi riconosciuti ai fini dei movimenti non commerciali di cani, gatti e furetti verso gli Stati membri. L’intervento è conseguente alla conclusione del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso del Regno Unito e recepisce l’esito della valutazione della Commissione circa il rispetto dei criteri dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013. Il Regno Unito, insieme a Guernsey, Isola di Man e Jersey, viene quindi inserito nell’allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013, con applicazione dal 1° gennaio 2021.
Modifica l’elenco dei territori e dei paesi terzi da cui cani, gatti e furetti possono essere movimentati a carattere non commerciale verso uno Stato membro, includendo Regno Unito, Guernsey, Isola di Man e Jersey.
Ambito di applicazione
Si applica ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia di cui all’allegato I, parte A, del regolamento (UE) n. 576/2013, ossia cani, gatti e furetti, verso uno Stato membro. Incide specificamente sull’allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013, che elenca i territori e i paesi terzi di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013. L’inserimento del Regno Unito vale ferma restando l’applicazione del diritto dell’Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, ai sensi del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso. L’efficacia decorre dal 1° gennaio 2021.
Modifica dell’elenco dei territori e dei paesi terzi per i movimenti non commerciali di animali da compagnia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2016 aggiorna l’allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013, nell’ambito della disciplina sui movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti verso uno Stato membro. L’intervento si colloca nel contesto della cessazione del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso del Regno Unito e prende atto della valutazione favorevole della Commissione sui requisiti di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013.
Contesto normativo
Il regolamento (UE) n. 576/2013 stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti non commerciali di animali da compagnia verso gli Stati membri. L’articolo 13 di tale regolamento prevede che la Commissione adotti elenchi di territori e paesi terzi da cui gli animali elencati nell’allegato I, parte A, possano essere introdotti secondo regole differenziate, a seconda della situazione sanitaria e regolatoria del territorio di origine. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 contiene, all’allegato II, parte 2, l’elenco dei territori e dei paesi terzi rilevanti ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2.
Motivazione dell’aggiornamento
La Commissione evidenzia che, alla luce della fine del periodo di transizione previsto dall’accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, il Regno Unito ha chiesto di essere incluso nell’elenco unitamente alle dipendenze della Corona di Guernsey, Isola di Man e Jersey. A seguito della verifica dei criteri, la Commissione ha ritenuto che tali territori soddisfano le condizioni richieste per l’inserimento nell’elenco di cui all’allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.
Contenuto dell’allegato
L’allegato del regolamento sostituisce l’elenco precedente con uno nuovo che include, tra gli altri, il Regno Unito, Guernsey, l’Isola di Man e Jersey. Il testo contiene inoltre una precisazione secondo cui, ai fini dell’allegato, i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord, in coerenza con il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord allegato all’accordo di recesso.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione decorre dal 1° gennaio 2021. Tale data coincide con la fine del periodo di transizione e rappresenta il momento da cui l’aggiornamento dell’elenco produce effetti pratici per i movimenti non commerciali di animali da compagnia.
Natura giuridica e obbligatorietà
Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica degli atti regolamentari dell’Unione.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 577/2013
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento. In tal modo vengono aggiornati gli elenchi dei territori e dei paesi terzi di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013.
Inserimento di Regno Unito e dipendenze della Corona
Il nuovo elenco comprende il Regno Unito, Guernsey, l’Isola di Man e Jersey, riconosciuti come territori idonei ai fini dei movimenti non commerciali di animali da compagnia, in quanto conformi ai criteri dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013.
Disciplina speciale per l’Irlanda del Nord
Nel considerando relativo al Regno Unito si precisa che i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord ai fini dell’allegato, in forza dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 del medesimo protocollo.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2021, data collegata alla fine del periodo di transizione dell’accordo di recesso.
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