Sentenza n. 3027/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa adozione di idonee misure cautelari - del D.R. de La Sapienza n. 3368/2021 del 13 dicembre 2021, con cui “Sono [stati] approvati gli atti relativi alla procedura valutativa di chiamata per n. 1 posto di Professore di ruolo di I fascia per il Settore Concorsuale 08/A3 – Settore scientifico disciplinare ICAR/05 presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale – Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale di questa Università, da cui risulta che il Prof. Gaetano FUSCO nato a Napoli (NA) il 10.08.1963, è dichiarato vincitore della procedura valutativa suddetta”; - del verbale n. 6 del 6 maggio 2021 della Commissione Giudicatrice, nominata con D.R. de La Sapienza n. 872/2021, avente ad oggetto la “Valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell'attività didattica”, nonché del relativo Allegato 1; - del verbale n. 7 del 4 giugno 2021 della stessa Commissione, avente ad oggetto lo “Accertamento delle competenze linguistiche e valutazione comparativa dei candidati”, nonché del relativo Allegato 1, con cui è stato dichiarato vincitore della procedura il candidato Gaetano Fusco; - della “Relazione finale” della Commissione del 4 giugno 2021; - del verbale n. 8 del 9 settembre 2021 della Commissione relativo alla “Riunione integrativa a seguito del D.R. n. 2288 del 9 settembre 2021”, nonché del relativo Allegato 1, con cui è stato confermato vincitore della procedura il candidato Gaetano Fusco a seguito della emissione del citato D.R. n. 2288/2021, che non ha approvato gli atti relativi alla procedura a fronte di alcune carenze in ordine alle valutazioni effettuate dalla Commissione; - della “Relazione finale” della Commissione del 9 settembre 2021; - per quanto occorrer possa, del su richiamato D.R. n. 2288 del 9 settembre 2021; - di tutti i verbali della procedura in aggiunta a quelli sopra indicati; - di ogni altro provvedimento prodromico, collegato, conseguenziale e/o successivo; - di tutti gli atti, ove adottati, che hanno determinato l'immissione nei ruoli di professore ordinario del prof. Fusco e la relativa presa di servizio, non noti al ricorrente; nonché per la condanna dell'Università ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 34, comma 1, lettera c) e 31, comma 3, del C.P.A. - a dichiarare vincitore della procedura valutativa di chiamata per n. 1 posto di Professore di ruolo di I fascia per il Settore Concorsuale 08/A3 – Settore scientifico disciplinare ICAR/05 presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale – Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, bandita dall'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” il prof. ing. Guido Gentile: per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10/5/2022: per l'annullamento - del D.R. de La Sapienza n. 606/2022 prot. 0018750 del 25 febbraio 2022, con cui “A decorrere dal 1° marzo 2022 il Prof. Gaetano FUSCO […] è nominato, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, Professore di ruolo di I fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale – Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale”; - del provvedimento Prot. n. 0019797 del 1° marzo 2022 del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale de La Sapienza, attestante che il prof. Fusco ha preso servizio come Professore di ruolo di I fascia presso il medesimo Dipartimento in data 1° marzo 2022; - di ogni ulteriore atto e provvedimento prodromico e/o successivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti della procedura valutativa per la chiamata di un professore ordinario, inclusi l'approvazione degli atti, i verbali della commissione e la nomina del candidato dichiarato vincitore, nonché gli atti di immissione in ruolo e presa di servizio
Esito
Favorevole al resistente (università e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura valutativa indetta dall'Università degli Studi di Roma La Sapienza per la chiamata di un professore di ruolo di prima fascia nel settore concorsuale 08/A3 e nel settore scientifico-disciplinare ICAR/05. In particolare, sono stati contestati il decreto rettorale di approvazione degli atti e dichiarazione del vincitore, i verbali della commissione relativi alla valutazione delle pubblicazioni, del curriculum e dell'attività didattica, all'accertamento delle competenze linguistiche e alla valutazione comparativa, le relazioni finali e il verbale integrativo adottato dopo un precedente intervento dell'Università. Con motivi aggiunti sono stati impugnati anche il decreto di nomina del vincitore a professore ordinario e l'attestazione della relativa presa di servizio. Il testo della sentenza non espone il contenuto specifico dei motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione depositata dal ricorrente il 29 dicembre 2025, con la quale egli ha affermato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, avendo nel frattempo preso servizio come professore ordinario presso la medesima Università, e ha chiesto la compensazione delle spese. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, anche considerando che il controinteressato non si è opposto in udienza alla compensazione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La disposizione è richiamata quale fondamento processuale della definizione del giudizio per improcedibilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
La disposizione è richiamata nel provvedimento nell'ambito della disciplina processuale applicata.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione del giudizio nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
La norma è indicata nell'originaria domanda del ricorrente quale fondamento della richiesta di condanna dell'amministrazione e di dichiarazione del ricorrente quale vincitore, ma la sentenza non decide tale domanda nel merito.
art. 31, comma 3, c.p.a.
La norma è indicata nell'originaria domanda del ricorrente, senza che la sentenza ne faccia applicazione decisoria nel merito.
Massime di principio
- La sopravvenuta perdita dell'interesse concreto e attuale alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso amministrativo, anche quando il giudizio abbia ad oggetto una procedura selettiva e siano stati proposti motivi aggiunti contro gli atti successivi di nomina e presa di servizio.
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, se coerente con una sopravvenienza idonea a eliminare l'utilità della pronuncia, consente al giudice di definire il processo per sopravvenuta carenza di interesse senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il ricorrente la richieda e il controinteressato non vi si opponga, tenuto conto delle circostanze concrete del giudizio.
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