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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-9/18

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 28 febbraio 2019. — Procedimento penale a carico di Detlev Meyn. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Karlsruhe. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti – Direttiva 2006/126/CE – Riconoscimento reciproco delle patenti di guida – Rifiuto di riconoscere una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro – Diritto di guidare provato in base ad una patente di guida. — Causa C-9/18

Giurisprudenza europea62018CJ0009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta un caso di patente di guida europea ottenuta per sostituzioni successive, a partire da una patente di Stato terzo risultata falsificata. In applicazione della direttiva 2006/126/CE, chiarisce che il principio del riconoscimento reciproco vale per le patenti rilasciate dagli Stati membri, ma non obbliga uno Stato membro a riconoscere una patente così “a catena” quando l’ultima patente deriva, in ultima analisi, da una patente di Stato terzo. La soluzione tutela le esigenze di sicurezza stradale e conferma il margine degli Stati membri nel valutare le sostituzioni di patenti extra-UE.

Riconoscimento di una patente UE rilasciata in sostituzione di una patente di altro Stato membro, a sua volta derivante dalla sostituzione di una patente di Stato terzo: la direttiva 2006/126/CE non impone il riconoscimento reciproco.

La questione giuridica

Se l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126/CE imponga il riconoscimento di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro senza previo esame di idoneità, quando tale patente sostituisce una patente di altro Stato membro che, a sua volta, era stata rilasciata in sostituzione di una patente di uno Stato terzo ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, terzo periodo, della direttiva.

Principio di diritto

La direttiva 2006/126/CE non osta a che uno Stato membro rifiuti di riconoscere, nei confronti di una persona che ha la residenza normale nel proprio territorio, una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro senza esame d’idoneità quando tale patente è stata rilasciata sulla base di una patente di altro Stato membro che era essa stessa derivata dalla sostituzione di una patente di uno Stato terzo. Il riconoscimento reciproco dell’articolo 2, paragrafo 1, riguarda infatti solo le patenti rilasciate dagli Stati membri e non può estendersi, per il solo tramite di una sostituzione successiva, a una patente originariamente collegata a un titolo di Stato terzo.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/126/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, direttiva 2006/126/CE
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), direttiva 2006/126/CE
  • Articolo 11, paragrafo 1, direttiva 2006/126/CE
  • Articolo 11, paragrafo 6, direttiva 2006/126/CE

Riconoscimento di patente UE derivante da sostituzioni successive di una patente di Stato terzo

La sentenza, resa in rinvio pregiudiziale dall’Oberlandesgericht Karlsruhe, riguarda l’interpretazione della direttiva 2006/126/CE sulla patente di guida e, in particolare, l’estensione del principio di riconoscimento reciproco quando una patente di uno Stato membro deriva da una sostituzione successiva di una patente di altro Stato membro, a sua volta sostitutiva di una patente rilasciata da uno Stato terzo.

Fatti e procedimento principale

Nel procedimento principale, il sig. Detlef Meyn era imputato per guida senza autorizzazione. Dopo il ritiro della patente tedesca nel 2006, egli era titolare di una patente polacca rilasciata nel 2011 sulla base di una patente ungherese del 2010, che a sua volta era stata rilasciata in sostituzione di una patente russa del 1986, poi risultata falsificata. Il giudice tedesco si interroga quindi sulla compatibilità con il diritto UE del rifiuto tedesco di riconoscere tale patente.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126/CE, che stabilisce il riconoscimento reciproco delle patenti rilasciate dagli Stati membri;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), che richiede la residenza normale nello Stato membro di rilascio;
  • l’articolo 11, paragrafo 1, che disciplina la sostituzione della patente quando il titolare trasferisce la residenza normale in un altro Stato membro;
  • l’articolo 11, paragrafo 6, che regola la sostituzione di patenti rilasciate da paesi terzi e prevede che, in caso di successivo trasferimento della residenza, lo Stato membro ospitante può non applicare il principio del riconoscimento reciproco.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che il riconoscimento reciproco delle patenti UE è strettamente collegato all’armonizzazione minima delle condizioni di rilascio, in particolare per ragioni di sicurezza stradale. Lo Stato membro che rilascia la patente deve verificare le condizioni previste dalla direttiva; una volta rilasciata la patente da uno Stato membro, gli altri Stati non possono, in linea di principio, rimetterne in discussione la regolarità.

Tuttavia, la direttiva non armonizza le condizioni di sostituzione delle patenti rilasciate da Stati terzi, materia rimessa alla competenza degli Stati membri. Per questo motivo, l’articolo 11, paragrafo 6, limita il riconoscimento reciproco delle patenti che derivano da una sostituzione di un titolo extra-UE. La Corte osserva che la formulazione di tale disposizione non consente di estendere il riconoscimento a una patente di secondo grado, cioè rilasciata da uno Stato membro in sostituzione di un’altra patente UE che era però essa stessa derivata da un titolo di Stato terzo.

Decisione

La Corte conclude che la direttiva 2006/126/CE non osta a che uno Stato membro rifiuti di riconoscere una patente di guida, il cui titolare risiede abitualmente nel suo territorio, rilasciata da un altro Stato membro senza esame di idoneità, quando tale patente è stata ottenuta sulla base di una patente di altro Stato membro che derivava, a sua volta, dalla sostituzione di una patente di uno Stato terzo.

Principio affermato

Il principio di riconoscimento reciproco delle patenti di guida UE non si estende oltre le patenti effettivamente rilasciate dagli Stati membri secondo i presupposti della direttiva; esso non impone il riconoscimento di una patente “derivata” da una precedente sostituzione collegata a una patente di Stato terzo, potendo lo Stato membro di residenza opporre il rifiuto di riconoscimento per esigenze di sicurezza stradale.

Come è indicizzato

Materiepatenti di guidatrasportisicurezza stradalericonoscimento reciprocoresidenza normale

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