Corte di giustizia, Sentenza C-14/18
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 28 febbraio 2019. — Alfamicro - Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. contro Commissione europea. — Impugnazione – Clausola compromissoria – Articolo 272 TFUE – Nozione di “azione dichiarativa” – Articolo 263 TFUE – Nozione di “decisione amministrativa” – Convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito del programma quadro per l’innovazione e la competitività (CIP) (2007-2013) – Relazioni di audit che hanno constatato l’inammissibilità di alcuni costi dichiarati. — Causa C-14/18 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge l’impugnazione di Alfamicro contro la sentenza del Tribunale relativa a una convenzione di sovvenzione CIP. Conferma che la lettera della Commissione del 28 ottobre 2014 e la nota di addebito non sono atti amministrativi impugnabili ex articolo 263 TFUE, ma si collocano nel rapporto contrattuale disciplinato dall’articolo 272 TFUE. Conferma inoltre che il recupero dei costi inammissibili era dovuto e non lesivo né del principio di proporzionalità né di quello di certezza del diritto.
Impugnazione su convenzione di sovvenzione UE: distinzione tra ricorso ex articolo 272 TFUE e ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE, nonché recupero di costi ritenuti inammissibili dopo audit
La questione giuridica
La Corte è chiamata a stabilire: se la lettera della Commissione del 28 ottobre 2014 e la nota di addebito allegata costituiscano atti impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE oppure meri atti inseriti in un rapporto contrattuale ricadente nell’articolo 272 TFUE; se la Commissione, a seguito di un audit che aveva qualificato come inammissibili alcuni costi, potesse recuperare l’importo corrispondente senza violare la convenzione di sovvenzione, il principio di proporzionalità e il principio di certezza del diritto.
Principio di diritto
Quando una controversia riguarda l’esecuzione di una convenzione di sovvenzione dell’Unione, gli atti con cui la Commissione comunica, sulla base dell’audit previsto dal contratto, un credito e chiede il rimborso dei costi ritenuti inammissibili restano, di regola, nell’ambito contrattuale e non costituiscono atti impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE; il rimedio corretto è l’azione fondata sull’articolo 272 TFUE se esiste una clausola compromissoria. Inoltre, se i costi dichiarati non sono ammissibili perché non verificabili o inattendibili, la Commissione è tenuta, in forza della buona gestione finanziaria e della tutela degli interessi finanziari dell’Unione, a recuperare gli importi indebitamente versati, senza che ciò violi il principio di proporzionalità; in tale contesto, il principio di certezza del diritto non è autonomamente invocabile come parametro di legittimità di un atto amministrativo, poiché il giudice decide come giudice del contratto.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 272 TFUE
- Articolo 274 TFUE
- Articolo 287 TFUE
- Articolo 299 TFUE
- Articolo 317 TFUE
- Decisione n. 1639/2006/CE
- Regolamento (UE) n. 1287/2013
- Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95
- Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96
- Regolamento (CE) n. 1073/1999
- Regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee
- Regolamento di procedura della Corte
- Articolo II.28 della convenzione di sovvenzione
- Articolo 10 della convenzione di sovvenzione
Impugnazione su convenzione di sovvenzione UE e recupero di costi inammissibili
La Corte di giustizia, Sesta Sezione, decide un’impugnazione proposta da Alfamicro contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso, fondato sull’articolo 272 TFUE, relativo alla convenzione di sovvenzione n. 238882 per il progetto "Save Energy" finanziato nell’ambito del programma quadro per la competitività e l’innovazione (CIP). La controversia riguarda la natura della lettera della Commissione del 28 ottobre 2014, la nota di addebito allegata e il recupero di somme dopo un audit della Corte dei conti.
Fatti e svolgimento del procedimento
Alfamicro, società portoghese coordinatrice del progetto, aveva concluso con la Commissione una convenzione di sovvenzione che prevedeva il finanziamento fino al 50% dei costi ammissibili. Dopo l’esecuzione del progetto, la Corte dei conti effettuava un audit e concludeva che numerosi costi dichiarati non erano conformi al regime contrattuale e regolamentare applicabile, per un importo rilevante. Sulla base dell’audit, la Commissione inviava prima una lettera di preinformazione, poi la lettera del 28 ottobre 2014 con nota di addebito per EUR 467131, successivamente ridotti per compensazione ad altri importi dovuti alla ricorrente.
Dinanzi al Tribunale, Alfamicro chiedeva di dichiarare invalida la presunta decisione contenuta nella lettera del 28 ottobre 2014 e, in replica, anche di annullare gli atti di compensazione sopravvenuti. La Commissione proponeva altresì domanda riconvenzionale per il rimborso della sovvenzione indebitamente versata. Il Tribunale respingeva il ricorso principale e accoglieva la domanda riconvenzionale.
Questioni sollevate in impugnazione
In sede di impugnazione Alfamicro deduceva quattro motivi principali:
- errata qualificazione della domanda e della natura dell’atto impugnato, con violazione dell’articolo 263 TFUE;
- violazione della convenzione di sovvenzione;
- violazione del principio di proporzionalità;
- violazione del principio di certezza del diritto.
Normativa e clausole contrattuali rilevanti
La Corte richiama, in particolare:
- l’articolo 272 TFUE, relativo alla clausola compromissoria;
- l’articolo 263 TFUE, sui ricorsi di annullamento;
- l’articolo 274 TFUE, sulla competenza dei giudici nazionali in via di principio;
- l’articolo 317 TFUE, sulla buona gestione finanziaria;
- l’articolo 287 TFUE, in tema di audit della Corte dei conti;
- l’articolo 299 TFUE, relativo all’esecuzione forzata delle decisioni dell’Unione;
- l’articolo II.28 delle condizioni generali della convenzione, che consentiva alla Commissione di sottoporre il beneficiario ad audit e di adottare misure conseguenti;
- l’articolo 10 della convenzione, che conteneva la clausola compromissoria a favore del Tribunale e, in appello, della Corte.
Ricevibilità del primo motivo di impugnazione
La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione. Anche se il ricorso introduttivo era stato formalmente fondato sull’articolo 272 TFUE, dal contenuto degli atti risultava che Alfamicro chiedeva sin dall’inizio di far dichiarare invalida la decisione contenuta nella lettera del 28 ottobre 2014. Il primo motivo di impugnazione, che contesta la qualificazione giuridica della lettera e della nota di addebito, è quindi considerato un ampliamento di una censura già dedotta in primo grado, non un motivo nuovo.
Natura contrattuale della lettera del 28 ottobre 2014 e della nota di addebito
Nel merito, la Corte afferma che un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE è esperibile solo contro provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti al di fuori di una relazione contrattuale, implicando l’esercizio di pubblici poteri. Quando esiste un contratto che lega il ricorrente a un’istituzione dell’Unione, l’azione ex articolo 263 TFUE è possibile solo se l’atto impugnato esce dal quadro contrattuale.
Nel caso di specie, la lettera del 28 ottobre 2014 e la nota di addebito si limitano a formalizzare il credito derivante dalla convenzione di sovvenzione, a fissarne la scadenza e le condizioni di pagamento. Esse non equivalgono a un titolo esecutivo in sé e non esprimono un esercizio di poteri pubblici esterni al contratto. L’audit della Corte dei conti era espressamente previsto dalla convenzione, e i successivi atti di compensazione adottati dalla Commissione sono distinti e non mutano la natura contrattuale del credito originario.
La Corte osserva inoltre che la circostanza che la Commissione abbia poi esteso ad altri contratti gli esiti dell’audit non incide sulla presente controversia, che riguarda solo la convenzione di sovvenzione in esame.
Recupero dei costi inammissibili e principio di proporzionalità
Quanto ai motivi relativi alla violazione della convenzione e del principio di proporzionalità, la Corte ricorda che la Commissione, ai sensi dell’articolo 317 TFUE, deve rispettare il principio della buona gestione finanziaria e tutelare gli interessi finanziari dell’Unione. Le sovvenzioni possono finanziare soltanto spese effettivamente sostenute e debitamente giustificate.
Poiché il Tribunale aveva già accertato, con valutazione di fatto non contestata in impugnazione, che i costi dichiarati erano inammissibili perché non verificabili e inattendibili, la Commissione non aveva altra scelta che recuperare gli importi corrispondenti. La richiesta di rimborso era dunque la misura adeguata e non violava il principio di proporzionalità. La Corte precisa anche che la sovvenzione non è la controprestazione del progetto: il fatto che il progetto sia stato portato a termine non esonera il beneficiario dall’obbligo di giustificare i costi e non impedisce il recupero delle somme non ammissibili.
L’argomento dell’arricchimento senza causa è dichiarato irricevibile perché proposto per la prima volta dinanzi alla Corte.
Principio di certezza del diritto
La Corte respinge anche il quarto motivo. Richiamando il proprio ruolo di giudice del contratto, osserva che il principio di certezza del diritto, pur essendo principio generale del diritto dell’Unione, non opera nel modo invocato da Alfamicro in una controversia puramente contrattuale. Il Tribunale non era chiamato a sindacare la legittimità di un atto amministrativo impugnabile ex articolo 263 TFUE, ma a interpretare e applicare la convenzione di sovvenzione. Pertanto, l’eventuale violazione del principio non incide sugli obblighi contrattuali della Commissione.
Dispositivo
La Corte respinge integralmente l’impugnazione e condanna Alfamicro alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che:
- gli atti della Commissione che, nell’ambito di una convenzione di sovvenzione, si limitano a far valere un credito contrattuale e a chiedere il rimborso di somme indebitamente versate non sono normalmente impugnabili ex articolo 263 TFUE;
- la presenza di una clausola compromissoria impone di ricondurre la controversia all’articolo 272 TFUE;
- la Commissione deve recuperare i costi non ammissibili per tutelare il bilancio dell’Unione;
- il principio di proporzionalità non impedisce il recupero integrale degli importi non giustificati;
- in una controversia contrattuale, il principio di certezza del diritto non trasforma il giudizio in un controllo di legittimità amministrativa.
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