Corte di giustizia, Sentenza C-579/17
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 febbraio 2019. — BUAK Bauarbeiter-Urlaubs- u. Abfertigungskasse contro Gradbeništvo Korana d.o.o. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeits- und Sozialgericht Wien. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 1, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Materia civile e commerciale – Articolo 1, paragrafo 2 – Materie escluse – Previdenza sociale – Articolo 53 – Richiesta di rilascio di un certificato attestante l’esecutività della decisione emessa dall’autorità giurisdizionale di origine – Decisione relativa ad un credito costituito da maggiorazioni relative all’indennità per ferie retribuite vantato da un ente previdenziale nei confronti di un datore di lavoro per distacco di lavoratori – Esercizio da parte del giudice adito di un’attività giurisdizionale. — Causa C-579/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che il procedimento promosso dalla BUAK per ottenere il pagamento delle maggiorazioni sulle ferie retribuite dei lavoratori distaccati può rientrare nel regolamento Bruxelles I bis. La qualificazione dipende però dalle concrete modalità di esercizio dell’azione: se l’ente agisce come soggetto privato e il giudice può sindacare il credito, il regolamento si applica; se invece l’ente esercita prerogative pubblicistiche che escludono tale sindacato, la controversia resta fuori dall’ambito civile e commerciale. La nozione di sicurezza sociale è stata esclusa perché la prestazione in questione remunera lavoro da contratto e non costituisce una prestazione previdenziale autonoma.
Rinvio pregiudiziale sull’applicabilità del regolamento Bruxelles I bis a un’azione della BUAK per il recupero di maggiorazioni sull’indennità ferie dei lavoratori distaccati e sul rilascio del certificato ex articolo 53.
La questione giuridica
Se un’azione promossa da un organismo collettivo di diritto pubblico per ottenere dal datore di lavoro il pagamento di maggiorazioni destinate a finanziare l’indennità per ferie retribuite dei lavoratori distaccati rientri nella nozione di "materia civile e commerciale" di cui all’articolo 1 del regolamento n. 1215/2012, nonostante la fissazione normativa dell’importo, la destinazione anche a spese amministrative, l’attribuzione di poteri speciali all’ente e gli obblighi informativi imposti ai datori di lavoro; e, in particolare, se la causa sia esclusa come materia di "sicurezza sociale".
Principio di diritto
Un’azione con cui la BUAK chiede a un datore di lavoro il pagamento di maggiorazioni destinate a finanziare l’indennità ferie dei lavoratori distaccati rientra, in linea di principio, nella "materia civile e commerciale" ai fini del regolamento n. 1215/2012, e non è esclusa come materia di sicurezza sociale; tuttavia ciò vale solo se il procedimento non attribuisce alla BUAK prerogative di diritto pubblico tali da sottrarre al giudice la possibilità di controllare nel merito la fondatezza dei dati posti a base del credito. Spetta al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, le modalità di esercizio dell’azione derogano alle regole di diritto comune; in tal caso il regolamento non si applica, altrimenti il certificato ex articolo 53 può essere rilasciato.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 1 del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 37 del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 39 del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 42 del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 43 del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 53 del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Regolamento (CE) n. 883/2004
Applicabilità del regolamento n. 1215/2012 all’azione della BUAK per le maggiorazioni ferie
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Arbeits- und Sozialgericht Wien in un procedimento tra la BUAK e una società slovena, relativo al rilascio del certificato previsto dall’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1215/2012 per l’esecuzione in altro Stato membro di una sentenza contumaciale. La questione centrale è se l’azione della BUAK per il recupero di maggiorazioni destinate a finanziare l’indennità ferie dei lavoratori distaccati rientri nella materia civile e commerciale oppure sia esclusa, in particolare, come materia di sicurezza sociale.
Fatti e procedimento principale
La BUAK, ente collettivo di diritto pubblico austriaco, gestisce il sistema delle ferie retribuite dei lavoratori edili. Essa ha agito contro la Gradbeništvo Korana d.o.o. per ottenere il pagamento di 38.477,50 EUR, oltre accessori, a titolo di maggiorazioni dovute per i lavoratori distaccati in Austria tra febbraio e giugno 2016. Il giudice nazionale ha accolto la domanda in contumacia con sentenza definitiva del 28 aprile 2017; successivamente la BUAK ha chiesto il rilascio del certificato ex articolo 53 per procedere all’esecuzione in Slovenia.
Normativa dell’Unione rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (UE) n. 1215/2012, e segnatamente gli articoli 1, 37, 39, 42, 43 e 53;
- i considerando 6, 10 e 26 del medesimo regolamento;
- l’articolo 267 TFUE, quanto alla ricevibilità del rinvio;
- il regolamento (CE) n. 883/2004, ai fini della nozione autonoma di sicurezza sociale.
Ricevibilità del rinvio pregiudiziale
La Commissione aveva sollevato il dubbio che, nel procedimento volto al rilascio del certificato ex articolo 53, il giudice nazionale non agisse come "organo giurisdizionale" ai sensi dell’articolo 267 TFUE. La Corte ha respinto l’obiezione: il rilascio del certificato è parte della procedura che conduce alla decisione di carattere giurisdizionale e si inserisce nella continuità del precedente giudizio. Poiché il certificato è essenziale per la circolazione ed esecuzione della decisione nello spazio giudiziario europeo, il procedimento ha natura giudiziaria ed è quindi ricevibile il rinvio.
Ragionamento sulla "materia civile e commerciale"
La Corte ribadisce che la nozione di "materia civile e commerciale" è autonoma e va interpretata in funzione degli obiettivi e dell’impianto del regolamento, non del diritto nazionale. Occorre guardare al rapporto giuridico tra le parti, al fondamento dell’azione e alle modalità del suo esercizio.
Sul piano del fondamento, il credito della BUAK è legato ai diritti dei lavoratori all’indennità ferie, che costituisce parte della retribuzione dovuta dal datore di lavoro in base al contratto di lavoro. Il fatto che l’importo delle maggiorazioni sia determinato da un decreto ministeriale non muta la natura del rapporto, poiché il decreto definisce il metodo di calcolo su base contrattuale. Ne deriva che l’azione della BUAK si radica in rapporti di diritto privato e, di per sé, presenta natura civile.
Sul piano delle modalità di esercizio, tuttavia, la Corte osserva che il giudice nazionale deve verificare se la BUAK, nel caso concreto, goda di prerogative pubblicistiche tali da alterare la natura della controversia. In particolare, se l’articolo 33h, paragrafo 2b, del BUAG venisse interpretato nel senso di attribuire al calcolo della BUAK effetti costitutivi e di limitare il sindacato del giudice alla sola verifica delle condizioni legali, l’ente agirebbe con prerogative di diritto pubblico e la controversia uscirebbe dalla materia civile e commerciale. Viceversa, se il giudice conserva un pieno controllo sulla fondatezza del credito, il regolamento si applica.
Esclusione della "sicurezza sociale"
La Corte esclude anche che la controversia rientri nella nozione di sicurezza sociale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento. Le esclusioni dal regolamento sono di stretta interpretazione e la nozione di sicurezza sociale è autonoma, collegata al contenuto della nozione nel diritto dell’Unione e, in particolare, al regolamento n. 883/2004. Qui, però, l’indennità ferie corrisponde a una componente della retribuzione dovuta per il lavoro svolto; il pagamento tramite BUAK non la trasforma in una prestazione previdenziale.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 1 del regolamento n. 1215/2012 si applica a un’azione come quella promossa dalla BUAK per il recupero delle maggiorazioni relative all’indennità ferie dei lavoratori distaccati, purché le condizioni di esercizio dell’azione non deroghino alle norme di diritto comune e, in particolare, non escludano la possibilità per il giudice di verificare la fondatezza dei dati su cui si basa il credito. La verifica concreta di tale aspetto è rimessa al giudice del rinvio.
Principio affermato
Ai fini del regolamento Bruxelles I bis, un credito vantato da un organismo pubblico per il finanziamento delle ferie retribuite dei lavoratori distaccati può integrare una controversia civile e commerciale, salvo che l’ente eserciti veri poteri autoritativi o che il procedimento escluda un controllo giurisdizionale pieno sul merito del credito. In assenza di tali elementi, il certificato ex articolo 53 può essere rilasciato e la decisione circola secondo il regime di riconoscimento ed esecuzione semplificato previsto dal regolamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 28 feb 2019Corte di giustizia, Sentenza C-388/17
- Sentenza · 28 feb 2019Corte di giustizia, Sentenza C-567/17
- Sentenza · 28 feb 2019Corte di giustizia, Sentenza C-465/16
- Sentenza · 28 feb 2019Corte di giustizia, Sentenza C-466/16
- Sentenza · 28 feb 2019Corte di giustizia, Sentenza C-9/18
- Sentenza · 28 feb 2019Corte di giustizia, Sentenza C-14/18
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →