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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-567/17

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 febbraio 2019. — „Bene Factum“ UAB contro Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. — Rinvio pregiudiziale – Disposizioni tributarie – Accise – Direttiva 92/83/CEE – Articolo 27, paragrafo 1, lettera b) – Esenzioni – Nozione di “prodotti non destinati al consumo umano” – Criteri di valutazione. — Causa C-567/17

Giurisprudenza europea62017CJ0567

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha chiarito che l’esenzione dall’accisa prevista per l’alcol etilico denaturato non viene meno perché alcuni consumatori abusano di cosmetici o prodotti per l’igiene bucco-dentale come bevande alcoliche. Rileva la destinazione oggettiva del prodotto e il rispetto delle condizioni di denaturazione fissate dallo Stato membro, non l’uso improprio posto in essere da terzi. Solo un’eventuale frode, evasione o abuso ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 5, può giustificare la negazione o la revoca dell’esenzione.

Accise sull’alcol etilico denaturato contenuto in cosmetici e prodotti per l’igiene: applicabilità dell’esenzione anche se tali prodotti vengono di fatto consumati come bevande alcoliche.

La questione giuridica

Se l’articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 92/83/CEE vada interpretato nel senso che l’esenzione dall’accisa si applica all’alcol etilico denaturato secondo le prescrizioni di uno Stato membro e contenuto in prodotti cosmetici o per l’igiene bucco-dentale, anche quando alcuni soggetti li consumano di fatto come bevande alcoliche; e se, ai fini di tale risposta, rilevi che l’importatore sappia di tale consumo e abbia concepito fabbricazione, etichettatura e caratteristiche del prodotto tenendone conto per aumentare le vendite.

Principio di diritto

L’articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 92/83/CEE si applica all’alcol etilico denaturato conforme alle prescrizioni di uno Stato membro e contenuto in prodotti cosmetici o per l’igiene bucco-dentale che, pur non essendo destinati al consumo umano, vengono di fatto consumati da talune persone come bevande alcoliche. Tale esenzione non può essere negata solo perché l’importatore conosce questo uso improprio e ha adattato fabbricazione ed etichettatura per favorire le vendite, purché i prodotti continuino a presentarsi come non destinati al consumo umano; restano salvi i casi di frode, evasione o abuso di cui all’articolo 27, paragrafo 5.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 92/83/CEE
  • Articolo 19, paragrafo 1, direttiva 92/83/CEE
  • Articolo 27, paragrafo 1, lettera b), direttiva 92/83/CEE
  • Articolo 27, paragrafo 5, direttiva 92/83/CEE
  • Direttiva 92/12/CEE
  • Articolo 24, direttiva 92/12/CEE

Esenzione dall’accisa per alcol etilico denaturato in cosmetici e prodotti per l’igiene bucco-dentale

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema della Lituania) in una controversia tra Bene Factum UAB e l’Ispettorato nazionale delle imposte lituano. La questione attiene alla portata dell’esenzione dall’accisa prevista dall’articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 92/83/CEE per l’alcol etilico denaturato impiegato nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano.

Fatti e procedimento principale

Bene Factum, impresa lituana attiva nella produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici e per l’igiene, aveva importato dalla Polonia liquidi per il risciacquo bucco-dentale e alcol a uso cosmetico, destinati esclusivamente a lei e recanti il marchio BF cosmetics. L’alcol etilico contenuto nei prodotti era denaturato secondo il diritto polacco, mediante alcol isopropilico.

L’amministrazione fiscale lituana ha tuttavia ritenuto che tali prodotti fossero di fatto utilizzati da alcuni consumatori come bevande alcoliche, anche per effetto del confezionamento, dell’etichettatura, dell’aggiunta di aromi, dell’indicazione della gradazione alcolica e del prezzo contenuto. Di conseguenza, ha negato l’esenzione e ha richiesto il pagamento delle accise e degli accessori.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE, che impone agli Stati membri di applicare un’accisa sull’alcol etilico;
  • l’articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 92/83/CEE, che obbliga gli Stati membri a esentare dall’accisa l’alcol etilico denaturato secondo i requisiti previsti e impiegato per la fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano;
  • l’articolo 27, paragrafo 5, della stessa direttiva, che consente di negare o revocare l’esenzione in caso di evasione, frode o abuso;
  • l’articolo 24 della direttiva 92/12/CEE, richiamato dalla disciplina sulle decisioni finali in caso di abuso.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiede, in sostanza:

  • se l’esenzione dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera b), operi per tutti i prodotti non destinati al consumo umano secondo il loro uso normale, anche se alcuni soggetti li consumano abusivamente come bevande alcoliche;
  • se sia rilevante che l’importatore sappia di questo consumo improprio e organizzi fabbricazione ed etichettatura in funzione di tale dato per aumentare le vendite.

Ragionamento della Corte

La Corte richiama la propria precedente giurisprudenza, in particolare la sentenza Italia/Commissione (C‑482/98), secondo cui l’alcol etilico contenuto in un prodotto non destinato al consumo umano e denaturato con metodo approvato beneficia dell’esenzione dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera b).

Da ciò deriva che il beneficio non può essere negato solo perché la destinazione reale di fatto non coincide con il modo in cui l’operatore presenta il prodotto, e soprattutto non può essere escluso per il solo fatto che alcune persone consumino quei prodotti come bevande alcoliche.

Quanto alla seconda questione, la Corte osserva che le eventuali scelte del fabbricante in materia di imballaggio, etichettatura o composizione non sono di per sé decisive, se i prodotti continuano oggettivamente a presentarsi come cosmetici o prodotti per l’igiene bucco-dentale non destinati al consumo umano. Tali misure non fanno venir meno l’esenzione, salvo che ricorra una vera ipotesi di frode, evasione o abuso ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 5, che però non era stata invocata dall’autorità fiscale né sottoposta alla Corte.

Decisione e principio affermato

La Corte dichiara che l’articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 92/83/CEE si applica all’alcol etilico denaturato secondo le prescrizioni di uno Stato membro contenuto in prodotti cosmetici o per l’igiene bucco-dentale, anche se tali prodotti vengono poi consumati da talune persone come bevande alcoliche. La conoscenza, da parte dell’importatore, di tale uso improprio e l’eventuale adattamento del prodotto per aumentarne la vendita non escludono l’esenzione, purché il prodotto resti qualificabile come non destinato al consumo umano; restano salvi i poteri degli Stati membri di reagire a frodi, evasioni o abusi ai sensi del paragrafo 5.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori economici, la pronuncia conferma che l’esenzione dipende anzitutto dalla natura oggettiva del prodotto e dal rispetto dei requisiti di denaturazione, non dall’uso scorretto effettuato da terzi. Per le amministrazioni fiscali, la strada per negare l’esenzione non è il semplice abuso di consumo finale, ma l’accertamento di una condotta qualificabile come frode, evasione o abuso secondo l’articolo 27, paragrafo 5.

Come è indicizzato

Materieaccisealcol etilico denaturatoesenzioni fiscaliprodotti cosmetici e igiene oraleabuso ed evasione fiscale

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