Corte di giustizia, Sentenza C-388/17
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 28 febbraio 2019. — Konkurrensverket contro SJ AB. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen. — Rinvio pregiudiziale – Procedure di appalto degli enti che forniscono servizi di trasporto – Direttiva 2004/17/CE – Ambito di applicazione – Articolo 5 – Attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario – Aggiudicazione, da parte di un’impresa ferroviaria nazionale pubblica che fornisce servizi di trasporto, di contratti relativi a servizi di pulizia dei treni appartenenti a detta società – Assenza di previa pubblicazione. — Causa C-388/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che il regime dei "settori speciali" si applica anche a un’impresa ferroviaria pubblica che opera su una rete nazionale disciplinata dalla direttiva 2012/34. Il fatto che il gestore dell’infrastruttura debba accogliere le richieste di capacità nei limiti disponibili non esclude l’esistenza di una rete ai sensi della direttiva 2004/17. La Corte qualifica inoltre come "gestione di reti" l’attività dell’impresa ferroviaria che sfrutta la rete per prestare servizi di trasporto al pubblico, con conseguente obbligo di rispettare le regole di pubblicità e concorrenza per gli appalti.
Appalti nei servizi ferroviari: una società ferroviaria pubblica che utilizza la rete ferroviaria nazionale svolge un’attività di gestione di reti e, pertanto, è soggetta alla direttiva 2004/17/CE per l’affidamento di servizi di pulizia dei treni senza previa pubblicazione.
La questione giuridica
La Corte è stata chiamata a stabilire, in primo luogo, se esista una "rete" di servizi di trasporto ferroviario ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2004/17 quando il servizio è prestato su infrastruttura ferroviaria gestita da un’autorità nazionale che assegna le capacità infrastrutturali secondo la direttiva 2012/34; in secondo luogo, se l’attività di un’impresa ferroviaria consistente nel fornire servizi di trasporto al pubblico utilizzando la rete ferroviaria integri una "messa a disposizione" o una "gestione di reti" ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2004/17.
Principio di diritto
Esiste una rete di servizi di trasporto ferroviario ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2004/17 quando i servizi sono prestati su un’infrastruttura ferroviaria gestita da un’autorità nazionale che assegna le capacità della rete, anche se tale autorità deve soddisfare le richieste delle imprese ferroviarie fino al limite della capacità disponibile. Inoltre, l’attività dell’impresa ferroviaria che presta servizi di trasporto al pubblico esercitando il diritto di utilizzare la rete ferroviaria costituisce una "gestione di reti" ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, sicché l’impresa rientra nel campo di applicazione della direttiva 2004/17 e deve osservare le relative regole di gara per l’affidamento di contratti come quelli di pulizia dei treni.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2004/17/CE
- Articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), direttiva 2004/17/CE
- Articolo 5, paragrafo 1, direttiva 2004/17/CE
- Direttiva 2012/34/UE
- Articolo 27 direttiva 2012/34/UE
- Articolo 44 direttiva 2012/34/UE
- Articolo 45 direttiva 2012/34/UE
- Articolo 46 direttiva 2012/34/UE
- Articolo 47 direttiva 2012/34/UE
- Allegato IV direttiva 2012/34/UE
- Direttiva 93/38/CEE
- Direttiva 90/531/CEE
- Direttiva 2001/14/CE
- Direttiva 2007/58/CE
- Direttiva 2008/57/CE
- Lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF)
Appalti nei servizi ferroviari e ambito di applicazione della direttiva 2004/17/CE
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa svedese) in una controversia tra l’autorità garante della concorrenza svedese e SJ AB, impresa ferroviaria pubblica interamente partecipata dallo Stato svedese. Il problema era stabilire se SJ, nell’affidare senza gara contratti di pulizia dei treni, fosse tenuta agli obblighi di pubblicità previsti per gli enti aggiudicatori operanti nei settori speciali.
Fatti e procedimento principale
Nel gennaio 2012 SJ AB ha stipulato due contratti di servizi di pulizia per i treni da essa gestiti, per importi rilevanti, senza indire alcuna procedura di gara. L’autorità garante della concorrenza ha agito per ottenere l’irrogazione di un’ammenda, sostenendo che SJ fosse un ente aggiudicatore soggetto alla LUF, legge svedese di trasposizione della direttiva 2004/17. I giudici di merito hanno respinto la tesi dell’autorità, ritenendo che SJ non svolgesse un’attività rientrante nell’articolo 8 della LUF, poiché le condizioni di esercizio del servizio ferroviario non sarebbero state imposte da un’autorità competente.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama anzitutto la direttiva 2004/17/CE, in particolare:
- l’articolo 2, paragrafo 2, che individua gli enti aggiudicatori;
- l’articolo 5, paragrafo 1, relativo alle attività nel settore dei servizi di trasporto ferroviario. Richiama inoltre la direttiva 2012/34/UE, specie:
- l’articolo 27 e l’allegato IV, sul prospetto informativo della rete;
- gli articoli 44, 45, 46 e 47, su richieste di capacità, programmazione, coordinamento e infrastruttura saturata. Sono menzionate anche le direttive 90/531/CEE, 93/38/CEE, 2001/14/CE, 2007/58/CE e 2008/57/CE per il contesto evolutivo della disciplina ferroviaria.
Prima questione: esistenza di una rete di servizi di trasporto ferroviario
La Corte interpreta l’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2004/17 nel senso che una rete esiste quando i servizi ferroviari sono prestati su un’infrastruttura gestita da un’autorità nazionale che assegna le capacità della rete, in base alla normativa di recepimento della direttiva 2012/34. La circostanza che il gestore dell’infrastruttura debba, in linea generale, soddisfare le richieste delle imprese ferroviarie fino al limite della capacità disponibile non esclude che le condizioni operative del servizio siano determinate da un’autorità competente. La Corte valorizza:
- il prospetto informativo della rete, che fissa regole, procedure e criteri di accesso;
- l’obbligo di presentare le richieste secondo tali regole;
- la procedura di coordinamento in caso di richieste confliggenti;
- la disciplina dell’infrastruttura saturata e dei criteri di priorità. Ne consegue che le condizioni di esercizio del servizio sono stabilite da un’autorità competente, anche se l’impresa ferroviaria conserva una certa libertà commerciale.
Seconda questione: "messa a disposizione" o "gestione di reti"
Sulla seconda questione, la Corte distingue tra:
- la "messa a disposizione di reti", che spetta al gestore dell’infrastruttura;
- la "gestione di reti", che consiste nell’esercizio del diritto di utilizzare la rete per fornire il servizio di trasporto. L’attività di un’impresa ferroviaria che presta servizi di trasporto al pubblico utilizzando la rete ferroviaria costituisce quindi una "gestione di reti" ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2004/17, e non una messa a disposizione della rete. La Corte precisa che l’uso di tali espressioni nella direttiva 2004/17 mira ad includere anche la gestione delle reti fisiche nel settore ferroviario.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- esiste una rete di servizi di trasporto ferroviario ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2004/17 anche quando la capacità della rete è assegnata da un’autorità nazionale tenuta a soddisfare le richieste fino al limite disponibile;
- l’attività di un’impresa ferroviaria che fornisce servizi di trasporto al pubblico esercitando il diritto di utilizzo della rete ferroviaria costituisce "gestione di reti" ai fini della direttiva 2004/17.
Ricadute pratiche per gli operatori
Per effetto di tale qualificazione, un’impresa ferroviaria pubblica che opera in tale assetto rientra nel novero degli enti aggiudicatori dei settori speciali e, quando affida contratti strumentali alla propria attività, deve rispettare le regole europee di evidenza pubblica previste dalla direttiva 2004/17 e dalla normativa nazionale di recepimento.
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