Corte di giustizia, Sentenza C-465/16
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 febbraio 2019. — Consiglio dell'Unione europea contro Growth Energy e Renewable Fuels Association. — Impugnazione – Dumping – Regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2013 – Importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d’America – Dazio antidumping definitivo – Margine di dumping stabilito a livello nazionale – Ricorso di annullamento – Associazioni rappresentative dei produttori non esportatori e degli operatori commerciali/miscelatori – Legittimazione ad agire – Incidenza diretta – Incidenza individuale. — Causa C-465/16 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte annulla in parte la sentenza del Tribunale sul regolamento antidumping relativo al bioetanolo statunitense. Esclude che i produttori inclusi nel campione, non avendo esportato direttamente nell’Unione, siano direttamente interessati dal dazio e quindi legittimati ad agire per il tramite delle loro associazioni. Riconosce però che il Tribunale ha errato nel negare in assoluto la capacità delle associazioni di rappresentare anche membri associati come Murex e CHS, rinviando la causa su questo punto.
Impugnazione in materia antidumping sul bioetanolo: legittimazione ad agire di associazioni e produttori statunitensi contro un regolamento istitutivo di dazio antidumping definitivo.
La questione giuridica
La Corte era chiamata a stabilire, in primo luogo, se il Tribunale avesse correttamente ritenuto ricevibile il ricorso delle associazioni statunitensi contro il regolamento antidumping n. 157/2013, in particolare quanto all’incidenza diretta e individuale sui produttori americani inclusi nel campione; in secondo luogo, se le associazioni potessero agire per i propri membri non esportatori e per gli operatori commerciali/miscelatori associati; infine, se la loro legittimazione fosse limitata ai soli motivi relativi alla violazione di diritti procedurali.
Principio di diritto
Un produttore che non esporta direttamente nell’Unione non è, per il solo fatto che il suo prodotto sia poi esportato da intermediari e che l’istituzione del dazio alteri le condizioni di mercato, direttamente interessato da un regolamento antidumping ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE; l’incidenza diretta richiede che al soggetto siano imputate pratiche di dumping in quanto esportatore o produttore-esportatore identificato nelle indagini. Le associazioni possono agire in rappresentanza dei membri solo se questi ultimi sono individualmente e direttamente interessati; la mera qualifica di membro associato senza diritto di voto non esclude, di per sé, la legittimazione dell’associazione. Tuttavia, la legittimazione riconosciuta in ragione di garanzie procedurali non si estende automaticamente ai motivi sostanziali.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 256 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1225/2009
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2013
- Articoli 6, paragrafo 7, 19, paragrafi 1 e 2, 20, paragrafi 2, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009
- Articoli 172, 174, 176 e 178 del regolamento di procedura della Corte
Impugnazione sul dazio antidumping definitivo sul bioetanolo
La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta dal Consiglio avverso la sentenza del Tribunale che aveva annullato, in parte, il regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2013 relativo a un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d’America. La controversia verte soprattutto sulla ricevibilità del ricorso proposto da due associazioni statunitensi di settore, Growth Energy e Renewable Fuels Association, in relazione alla legittimazione dei produttori e degli operatori da esse rappresentati.
Fatti e procedimento amministrativo antidumping
La Commissione aveva aperto un procedimento antidumping a seguito della denuncia dell’associazione europea ePure. Nell’inchiesta aveva incluso nel campione cinque società statunitensi produttrici di bioetanolo, tra cui Patriot Renewable Fuels, Plymouth Energy Company, POET e Platinum Ethanol. In seguito, la Commissione aveva constatato che i produttori inclusi nel campione non esportavano direttamente nell’Unione e che gli esportatori effettivi erano operatori commerciali/miscelatori indipendenti. Il Consiglio aveva quindi adottato il regolamento controverso istituendo un dazio antidumping nazionale del 9,5% per cinque anni.
Decisione del Tribunale
Il Tribunale aveva dichiarato ricevibile solo in parte il ricorso delle due associazioni. Aveva ritenuto che i quattro produttori inclusi nel campione fossero direttamente e individualmente interessati dal regolamento e, perciò, aveva annullato l’atto nella parte relativa a tali imprese. Aveva invece escluso la ricevibilità del ricorso per altri membri delle associazioni e aveva limitato la legittimazione delle ricorrenti, in qualità di associazioni, ai soli motivi concernenti la violazione dei propri diritti procedurali riconosciuti dal regolamento antidumping di base.
Questioni esaminate dalla Corte
La Corte ha affrontato tre profili principali:
- la ricevibilità dell’impugnazione principale del Consiglio, contestata dalle associazioni;
- la fondatezza della censura della Commissione sulla presunta irricevibilità del ricorso di primo grado per difetto di oggetto sociale delle associazioni;
- la corretta applicazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE in tema di incidenza diretta e individuale dei produttori e dei membri rappresentati.
Ricevibilità dell’impugnazione principale
La Corte ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalle associazioni. Ha ricordato che, in sede di impugnazione, la contestazione della qualificazione giuridica dei fatti accertati dal Tribunale è consentita, mentre resta preclusa la mera rimessione in discussione del fatto, salvo snaturamento delle prove. Nel caso concreto, il Consiglio contestava proprio le conseguenze giuridiche tratte dal Tribunale sulla legittimazione ad agire, sicché il motivo era ricevibile.
Motivo autonomo della Commissione sulla capacità statutaria delle associazioni
La Commissione aveva sostenuto che le associazioni non potevano rappresentare gli interessi commerciali dei propri membri in giudizio, in ragione del loro oggetto sociale e della natura non profit. La Corte ha respinto tale motivo: la qualità di ente senza scopo di lucro non impedisce, di per sé, la difesa giudiziale degli interessi collettivi dei membri, e gli statuti delle due associazioni sono formulati in termini sufficientemente ampi da comprendere un’azione volta a contestare misure di difesa commerciale.
Incidenza diretta sui produttori americani inclusi nel campione
Sul punto centrale, la Corte ha censurato il Tribunale per aver ritenuto direttamente interessati i quattro produttori inclusi nel campione. L’articolo 263, quarto comma, TFUE richiede che l’atto produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del soggetto e non lasci margine discrezionale ai destinatari incaricati dell’applicazione. In materia di dazi antidumping, la giurisprudenza riconosce l’incidenza diretta soprattutto a produttori-esportatori ai quali siano imputate pratiche di dumping e che siano stati individuati nell’inchiesta.
La Corte ha chiarito che:
- la mera qualità di produttore non basta;
- è essenziale la qualità di esportatore o produttore-esportatore;
- non può essere imputato dumping a chi non esporta direttamente nel mercato dell’Unione;
- il solo fatto che il prodotto entri nel mercato dell’Unione e che il dazio possa generare uno svantaggio concorrenziale non equivale a un effetto diretto sulla situazione giuridica del produttore.
Poiché i produttori inclusi nel campione non esportavano direttamente nell’Unione, la Corte ha ritenuto che non fossero direttamente interessati dal regolamento controverso. Di conseguenza, il ricorso delle associazioni, nella parte in cui agivano per tali produttori, è stato dichiarato irricevibile.
Legittimazione delle associazioni e limiti dei diritti procedurali
La Corte ha confermato che una persona o un’associazione titolare di diritti procedurali nel procedimento amministrativo non ottiene per questo, automaticamente, il diritto di impugnare l’atto per motivi sostanziali. La ricevibilità del ricorso resta collegata alla posizione giuridica effettivamente riconosciuta dal diritto dell’Unione. Pertanto, il Tribunale non aveva errato nel limitare la legittimazione delle associazioni, per i propri diritti procedurali, alla sola censura delle violazioni procedurali. Il primo motivo dell’impugnazione incidentale è stato quindi respinto.
Membri associati Murex e CHS e altri membri non inclusi nel campione
La Corte ha invece accolto la censura delle associazioni nella parte in cui il Tribunale aveva negato loro la legittimazione a rappresentare gli operatori commerciali/miscelatori Murex e CHS solo perché membri associati privi di diritto di voto. La mancanza del voto interno non dimostra che l’associazione non rappresenti tali soggetti; il criterio decisivo resta la legittimazione ad agire dei membri rappresentati.
Quanto agli altri membri non inclusi nel campione, la Corte ha invece confermato che le associazioni non avevano dimostrato che fossero direttamente interessati dal regolamento. Per tali membri, il ricorso restava irricevibile.
Dispositivo e conseguenze processuali
La Corte ha quindi:
- annullato la sentenza del Tribunale, salvo il capo relativo al rigetto del ricorso proposto dalle associazioni a titolo individuale in quanto parti interessate nel procedimento;
- respinto il ricorso di annullamento delle associazioni come irricevibile nella parte relativa ai produttori americani inclusi nel campione;
- rinviato la causa al Tribunale affinché statuisca sulla ricevibilità del ricorso nella parte in cui le associazioni agivano in rappresentanza degli operatori commerciali/miscelatori Murex e CHS;
- riservato le spese.
Principio di diritto
La sentenza ribadisce che, in materia antidumping, la legittimazione ad agire richiede una rigorosa prova dell’incidenza diretta e individuale: il produttore che non esporta direttamente nell’Unione non può essere considerato direttamente interessato dal dazio soltanto perché il suo prodotto entra nel mercato dell’Unione tramite intermediari. Al tempo stesso, le associazioni di categoria possono rappresentare in giudizio i membri direttamente e individualmente interessati, e la loro capacità di agire non è esclusa dalla sola assenza di diritto di voto di alcuni membri associati.
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